Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
È regola vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullità delle notificazioni l'art. 160 cod. proc. civ. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullità della notifica del precetto(nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore), questo è suscettibile di sanatoria se la nullità non è dedotta nei cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione (pignoramento).
Commentario • 1
- 1. FORMULA Atto di precetto su sentenzaFranco Ballati · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA LGO DELLA FONTANELLA DI BORGHESE 84, presso il proprio studio, difesa dall'avvocato CIVALLERO GIAN MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA REG. EUROPEA SPA, BNL, COND LA PIAZZETTA, COGGIOLA A, PREVE RICCARDO, BANCA S. PAOLO TORINO, BONOMO PAOLO, FIMRE SPA, BANCA AMBROSIANO VENETO, BATTAGLIA LATERRA BERGESE BIAGIO, COND RUFFINO;
avverso la sentenza n. 190/98 del Tribunale di CUNEO, emessa il 9/5/1998, depositata il 20/06/98; RG.219/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22.2.97 l'Avv. Elena Fornasier si opponeva agli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 67/93 R.G. ES., iniziata nei suoi confronti presso il tribunale di Cuneo dalla Banca Regionale Europea e nella quale erano intervenuti anche Banca Nazionale del Lavoro, il condominio "La Piazzetta, Previa Riccardo, l'Istituto Bancario San Paolo, Bonomo Paolo, Fimre spa, il Banco Ambrosiano Veneto, Battaglia Lattera Bargese Biagio e il Condominio Riffino, deducendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto perché effettuato in data 21.9.93 presso la sua residenza in Cuneo via Mameli n. 4 bis nelle mani della Sig.ra EN MA ZI, incaricata del ritiro atti, mentre ella aveva trasferito da circa cinque mesi la sua residenza e il suo studio professionale in Roma in L.go della Fontanella di Borghese n. 84, nonché la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento effettuata in data 20.10.1993 in Roma via Giulia n. 66, perché in tale sito ella non aveva mai abitato ne' lavorato.
Il creditore procedente, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, mentre i restanti creditori restavano contumaci.
L'adito tribunale con sentenza n. 190 del 9.5.1998, depositata il 20.6.1998 dichiarava inammissibile l'opposizione, perché infondata, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della creditrice principale.
Ricorre per l'annullamento della decisione la Fornasier avv. Elena esponendo un solo motivo.
Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati resistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 157, 159 e 617 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice a quo inesattamente ritenuta sanata l'invalidità - inesistenza della notifica del precetto 21.9.1992 dalla mancata opposizione nei cinque giorni dalla notifica 20.10.1993 dell'atto di pignoramento, e si sostiene che, versandosi in ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto di precetto, perché effettuata in un luogo che non era la residenza ne' il domicilio del destinatario, la medesima, perché insanabile, travolgerebbe anche il successivo atto di pignoramento. Il ricorso è infondato. Ed invero, il codice di rito non conosce altre ipotesi di nullità insanabili che non siano quelle attinenti alla costituzione del giudice, all'intervento del P.M. e alla sottoscrizione della sentenza.
Per quanto riguarda le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, vige, invece, la regola della loro sanatoria se non dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In particolare, per le nullità della notificazione il codice di rito all'art. 160 prevede che esse sono sanate con il raggiungimento dello scopo ovvero se non dedotte dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Tale regola si trova riprodotta nel processo di esecuzione all'art. 617 comma secondo c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'opposizione relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti esecutivi si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti e, comunque, non oltre cinque giorni dalla comunicazione o notificazione di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi sul punto. Conforme al dettato della legge e al suddetto orientamento giurisprudenziale è la decisone del giudice d'appello in ordine alla intempestività della proposta opposizione.
Ed invero, vertendosi in ipotesi di nullità della notifica del precetto;
suscettibile di sanatoria se non dedotta nei cinque giorni successivi all'effettiva conoscenza dell'atto e dovendosi presumere che la medesima sia avvenuta con la notificazione del successivo atto di pignoramento, l'opposizione è intempestiva, perche fatta valere a distanza di anni dal pignoramento, regolarmente notificato. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre l'assenza degli intimati resistenti in questo grado di giudizio esonera dall'obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001