Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6706
CASS
Sentenza 15 maggio 2001

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È regola vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullità delle notificazioni l'art. 160 cod. proc. civ. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullità della notifica del precetto(nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore), questo è suscettibile di sanatoria se la nullità non è dedotta nei cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione (pignoramento).

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  • 1FORMULA Atto di precetto su sentenza
    Franco Ballati · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6706
Data del deposito : 15 maggio 2001

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