Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E B N 6 A 0074901 8 U O I A 1 Z / N A 4 T / R 6 A T 2 B PREMA DI CASSAZIONE04 78 0 /0 2 T S EPUBBLICA ITALIANA . I N R L . G IN NO0 E P L E . I A R D R EL LOOLO TALI S L R A E O U e A D D n E S A 1 O Oggetto N I 3 T 1 E N R S . E E I S IRPEF N SEZIONE TRIBUTARIA A T E AGEVOLAZIONI A SISMA 1984 M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L. 363/84 R.G.N. 2036/01 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 10806 Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Aldo Ud. 24/01/02 CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente C.C. SEN TENZA huan sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Y O I Z N ricorrente E L I
contro
V I C 1 E 0 TO CA;
9 N O 4 I - intimato P 7 · M A C avversO la sentenza n. 303/99 della Commissione . N 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 248 26/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. GI MA, residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver benefi- ciato della sospensione dal pagamento delle imposte di- rette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 mag- gio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, wor nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta SO- spesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministro delle Finanze, denunciando la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 28, della leg- ge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 di- cembre 1977, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DRP 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- e meridionalesidenti nei comuni dell'Italia centrale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- 3 nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Canفالح Enrico Altieri DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 3. APR 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi IN TI E T S I 7 1 G . E .R E R .P A L D L D A L A E N . E D B U T I A S B N T I N E A E R S 1 I S 3 E T I R 1 A E . T N A M