Sentenza 30 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2018, n. 14740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14740 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento
contro
TO AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16/12/2016 del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2016, il Tribunale di Civitavecchia ha assolto AR TO dal reato di evasione dagli arresti ,f ( domiciliari, commesso in data 14 novembre 2015, perché il fatto non sussiste, pronunciandosi in via preliminare, su concorde richiesta delle parti sentite in udienza, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. A fondamento della decisione, la sentenza impugnata premette che, con sentenza della Corte di cassazione n. 1746 del 2016, era stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame con cui si confermava il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, costituente presupposto del reato contestato, e che, con successiva ordinanza del tribunale del riesame del 3 febbraio 2016 emessa in sede di rinvio, era stata definitivamente caducata la misura cautelare in questione, per carenza dei presupposti legittimanti. La sentenza impugnata, poi, osserva che l'annullamento ha efficacia ex tunc e che, quindi, non sussiste il presupposto del reato di evasione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, formulando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 385 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inconfigurabilità del reato di evasione. Si deduce che le pronunce di annullamento non hanno determinato l'illegittimità originaria del titolo cautelare, e che l'imputato si era allontanato dal luogo di detenzione il 14 novembre 2015, in epoca precedente alla sentenza della Corte di cassazione emessa il 2 dicembre 2015 e depositata nel 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. L'impugnazione è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste pronunciata dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e dopo l'acquisizione agli atti sia della sentenza della Corte di cassazione n. 1746 del 2016, sia della successiva ordinanza del tribunale del riesame del 3 febbraio 2016 emessa in sede di rinvio, ma «preliminarmente» e «ai sensi dell'art. 129 c.p.p.», in difetto di qualunque dichiarazione di apertura del dibattimento e di un compiuto svolgimento della fase relativa all'ammissione delle prove. Il problema che si pone è quello che attiene all'individuazione del regime giuridico concernente l'impugnazione di una sentenza di tale tipo, e, precisamente, se avverso di essa debba essere proposto necessariamente ricorso per cassazione o possa essere invece essere spiegato appello. Ovviamente, nel caso di specie, la soluzione della questione non rileva ai fini del giudizio relativo all'ammissibilità dell'impugnazione, posto che, anche a ritenere la sentenza in esame appellabile, sarebbe comunque consentita la proposizione immediata del ricorso per cassazione a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale «La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione». Anche ai fini della decisione concernente il presente il ricorso, però, la soluzione che si accoglie non è priva di pratica incidenza, perché spiega i suoi effetti con riguardo ai profili afferenti al contenuto della decisione della Corte di cassazione, ed all'individuazione del giudice cui trasmettere gli atti in caso di annullamento.
3. Secondo un diffuso orientamento, la sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice (così, tra le tante: Sez. 2, n. 2153 del 16/12/2016, dep. 2017, Vicario, Rv. 269002; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Pensalfini, Rv. 242394; Sez. 2, n. 51513 del 04/12/2013). Ancor più specificamente, altre decisioni hanno affermato che la sentenza di proscioglimento per evidente causa d'innocenza ex art. 129 cod. proc. pen., emessa dopo la verifica della costituzione delle parti con dichiarazione di contumacia e dopo aver raccolto le conclusioni delle stesse in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità, non può essere qualificata come sentenza predibattimentale, trattandosi a tutti gli effetti di sentenza dibattimentale, come tale appellabile e non solo ricorribile per cassazione (così Sez. 1, n. 48124 del 03/12/2008, Piscitello, Rv. 242486; nello stesso senso: Sez. 1, n. 45504 del 27/10/2009, Gambini, Rv. 245497; Sez. 1, n. 11240 del 03/12/2008, dep. 2009, Berantelli, Rv. 243221; Sez. 1, n. 45334 del 25/11/2008, Piscitello, Rv. 242334; Sez. 1, n. 45334). A fondamento di queste conclusioni, si osserva che le sentenze emesse in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, e sentite le stesse, non sono mai riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 469 cod. proc. pen. Si aggiunge, con riferimento alle sentenze di assoluzione nel merito, che un ulteriore argomento per escludere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 469 cod. proc. pen. a questa specifica tipologia di pronunce, è desumibile dalla formula decisoria, che è quella dell'assoluzione e non quella «di non doversi procedere», come testualmente prevede la disposizione appena citata.
4. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o comunque per ragioni di merito, pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (in questo senso, tra le tante: Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016, Zennaro, Rv. 267241; Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014, Martinetti, Rv. 261749; Sez. 2, n. 8667 del 07/02/2012, Raciti, Rv. 252481; Sez. 1, n. 2441 del 16/12/2008, dep. 2009, Forte, Rv. 242707; Sez. 1, n. 48128 del 04/12/2008, Lionello, Rv. 242788; Sez. 6, n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, Rv. 219919). In particolare, nella più recente delle decisioni citate (Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016, Zennaro, Rv. 267241), si è osservato: «Né decisivo, in senso contrario all'indirizzo qui condiviso, risulta il riferimento al dato sistematico rappresentato dalla collocazione dell'art. 469 cod. proc. pen. nel Titolo I del Libro VII dedicato agli atti preliminari al dibattimento (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004 - dep. 15/12/2004, P.G. in proc. Carducci ed altro, Rv. 230535; conf.: Sez. 4, n. 36640 del 19/09/2012 - dep. 21/09/2012, Pmt in proc. Lupi, Rv. 254080; Sez. 2, n. 18763 del 24/01/2013 - dep. 29/04/2013, Guarino, Rv. 255360): infatti, come è stato osservato con specifico riferimento al profilo dell'individuazione dei mezzi di impugnazione, "ciò che, ai fini del regime delle impugnazioni (in relazione alla inappellabilità della sentenza espressamente sancita dell'art. 469 cod. proc. pen.), costituisce l'assoluto discrimen è esclusivamente il compimento della formalità della apertura del dibattimento che scandisce l'inizio della relativa sub fase", sicché "le sentenze pronunciate in pubblica udienza, pur dopo la verifica della costituzione delle parti, ma sempre nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, sono a tutti gli effetti predibattimentali e inappellabili" (Sez. 1, n. 2441 del 16/12/2008 - dep. 21/01/2009, P.G. in proc. Forte, Rv. 242707; conf.: Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014 - dep. 30/06/2014, Pm in proc. Martinetti, Rv. 261749; Sez. 6, n. 26819 del 24/03/2015 - dep. 25/06/2015, P.C. in proc. Fantozzi, in motivazione). Rilievo, questo, che trova conferma nell'esplicita collocazione prima dell'inizio del "dibattimento" delle attività indicate negli artt.484 e seguenti cod. proc. pen. desumibile dal comma 1 dello stesso art. 484 e dall'art. 492 cod. proc. pen.: come ha affermato questa Corte, infatti, la fase "dibattimentale" propriamente detta ha il suo inizio formale con la dichiarazione di apertura ex art. 492 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24481 del 19/03/2010 - dep. 30/06/2010, Corbi e altro, Rv. 247846). Del resto, la possibilità di pronunciare sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. nel segmento processuale immediatamente anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento è pienamente in linea con la finalità deflattiva dell'istituto (ulteriormente rafforzata dalla sua estensione, ex art. 3 d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, ai casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto). Finalità, questa, che deve comunque correlarsi alla ratio sottesa al divieto sancito dall'incipit dell'art. 469 cod. proc. pen. (nell'interpretazione accreditata da Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001 - dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555), ratio collegata, così come la disciplina dei presupposti e dei contenuti decisori della sentenza ex art. 469 cod. proc. pen., all'inibizione, per il giudice che la pronuncia, della "conoscenza degli elementi sulla cui base l'imputazione è stata elevata" (Corte cost., sent. n. 91 del 1992): tale ratio si pone nei medesimi termini per la sub-fase degli atti preliminari e per quella in questione, sicché nell'una e nell'altra il riconoscimento della più ampia formula liberatoria impone l'approdo alla fase "dibattimentale" propriamente detta. Infine, mette conto osservare che le Sezioni unite, implicitamente aderendo all'orientamento qui condiviso, si sono pronunciate in relazione a un proscioglimento predibattinnentale intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001 - dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555) e hanno qualificato come emessa nella fase predibattimentale la sentenza adottata immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, ma prima dell'apertura del dibattimento (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093).». In altra decisione (Sez. 1, n. 48128 del 04/12/2008, Lionello, Rv. 242788), inoltre, si è sottolineato, alla luce di un puntuale richiamo all'insegnamento di Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555, che, «dovendo la regola generale dell'art. 129 c.p.p. essere correlata con quella dell'art. 469 c.p.p. (altrimenti superflua) essa non può trovare applicazione nella fase degli atti introduttivi», e che tale «principio è ribadito da S.U. sent. n. 12283 del 2005, De Rosa, la quale, richiamando C. cost. n. 91 del 1992, ha in linea generale ricordato come l'immediatezza del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., enunciata peraltro solamente in rubrica, "non denuncia una connotazione di tempestività temporale assoluta", ma deve "saldarsi con le specificità della sede processuale" in cui si iscrive e non può, di conseguenza, né deve "penalizzare il contraddittorio" che non è solo metodo di formazione della prova, ma insopprimibile "diritto delle parti all'ascolto".», 5. Il Collegio ritiene di dover aderire al secondo orientamento, e, conseguentemente, di dover affermare che è inappellabile, e quindi esclusivamente ricorribile per cassazione, la sentenza di assoluzione pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Innanzitutto, infatti, sembra particolarmente significativo che il legislatore abbia espressamente tipizzato contenuto e regime giuridico delle pronunce del giudice competente per il dibattimento nella fase degli atti preliminari. Invero, questa tipizzazione appare un chiaro indice dell'inapplicabilità di discipline diverse, quindi, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni. Non a caso, del resto, la sentenza Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555, in chiusura, afferma: «fuori dei casi tassativi ex art. 469 c.p.p., occorre aprire la porta al dibattimento per assicurare i principi del giusto processo». In secondo luogo, poi, risulta ragionevole ritenere che la disciplina prevista in materia di sentenze pronunciate nella fase degli atti preliminari al dibattimento sia applicabile anche alle sentenze emesse dopo la costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per omogeneità di situazioni. Ed infatti, le due fasi del procedimento appaiono strutturalmente assimilabili: sotto il profilo soggettivo, la disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen. prevede comunque l'obbligo di sentire il pubblico ministero e l'imputato, e, quindi, implica il contraddittorio;
sotto il profilo oggettivo, il materiale cognitivo a disposizione del giudice è, potenzialmente, del tutto identico nella fase degli atti preliminari e in quella delle questioni preliminari, perché il decidente, in entrambi i casi, ha accesso ai soli atti contenuti nel fascicolo di ufficio e non ha alcun potere di iniziativa probatoria.
6. Tanto premesso, il ricorso, nel merito, correttamente osserva che, ai fini della configurabilità del reato di evasione, non spiega alcun effetto la caducazione del titolo di detenzione sopravvenuta alla violazione del regime restrittivo da questo imposto. Invero, come afferma la giurisprudenza di legittimità, in tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (così Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Luori Mohanned Alias Rabhi Salah, Rv. 256554), sicché la responsabilità ex art. 385 cod. pen. non è esclusa quando, dopo il fatto, intervenga una sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare (Sez. 6, n. 14250 del 22/03/2005, Tomasello, Rv. 231195), ovvero un provvedimento che accerti la carenza dei presupposti in fatto sulla cui base è stata disposta misura cautelare custodiale in sostituzione di altra meno grave forma di coercizione (Sez. 6, n. 15208 del 27/02/2009, Ferino, Rv. 243939). Di conseguenza, la sentenza impugnata, nell'escludere il reato di evasione ritenendo che il sopravvenuto annullamento dell'ordinanza genetica della misura custodiale violata operi ex tunc, è incorsa in una violazione di legge sostanziale.
7. Alla fondatezza delle censure proposte segue l'annullamento della sentenza impugnata. Trattandosi di sentenza impugnabile solo mediante ricorso per cassazione, gli atti debbono essere nuovamente trasmessi al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio