Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA OMP DEL P OLO ITALI0155 0 /0 1 LA CORTE UPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 20564/98 Cron.3308 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.04/12/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. J. SOLE 24 ORE 300 sul ricorso proposto da: per diritti L. IN 3 D'ALESSANDRO UMBERTO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA COLLATINA 91, presso lo studio dell'avvocato LIKE 3000 TOMASELLI EDMONDO, che lo rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente CG408327
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROINAIL- ISTITUTO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato avverso la sentenza n. 450/97 del Tribunale di VALLO 2000 DELLA LUCANIA, depositata il 03/12/97 R.G.N. 723/96; 5175 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 20564/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 17.5.1990 al RE del lavoro di Vallo della Lucania Umberto D'Alessandro, dipendente del Comune di Sacco con mansioni di messo comunale, esponeva che in data 15.5.1987, mentre si recava ad eseguire una notifica, era scivolato sul selciato battendo la testa e riportando il distacco della retina con invalidità del 35 %. Chiedeva pertanto che l'INAIL, al quale aveva proposto domanda amministrativa con esito negativo, venisse condannato a corrispondergli una rendita per infortunio ed a pagargli l'indennità di inabilità temporanea. L'INAIL si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda deducendo l'insussistenza dei presupposti oggettivi attinenti alle lavorazioni protette e la derivazione dell'infortunio da un D'AS. rischio non specifico dell'attività espletata. Il RE, con sentenza del 28.6.1996 rigettava il ricorso, ritenendo che l'assicurato non avesse provato la derivazione dell'infortunio dall'occasione di lavoro. L'impugnazione proposta dal soccombente veniva respinta dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 26.11.1997. Il Tribunale in motivazione osservava che il ricorso doveva essere respinto sia per la mancanza di prove in ordine allo svolgimento del sinistro ed al rapporto di causalità del distacco della retina dalla asserita caduta avvenuta nel corso di una notifica;
sia per il difetto nella specie del requisito oggettivo della tutela assicurativa, poiché l'attività lavorativa espletata dal D'Alessandro non rientrava in alcuna delle ipotesi di tutela previste dall'art. del T.U. n. 1124 del 1965, in quanto l'opera manuale di consegna degli atti da 2 notificare veniva svolta senza l'impiego di alcun mezzo meccanico. Avverso detta sentenza l'infortunato ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'istituto intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e Osserva preliminarmente che sulla pretesa estraneità della vicenda alla disciplina normativa di cui al DPR n. 1124 del 1965 il RE non si era pronunciato, né 1' INAIL aveva proposto impugnazione, sicchè il Tribunale doveva considerare pacifica l'estensione anche al caso di specie della disciplina dettata dal citato DPR. Deduce, comunque, che il Tribunale avrebbe errato escludendo nella specie il requisito D.Ag. oggettivo della tutela assicurativa, posto che l'occasione di lavoro, richiesta del T.U. per la copertura dall'art. 2 comporta necessariamente che l'infortunio siassicurativa, non sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, essendo invece sufficiente la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica tale che l'evento dipenda dal rischio proprio inerente ad atti intrinseci alle prestazioni stesse, ovvero dal rischio improprio insito in attività accessorie e strumentali, ma strettamente connesse al compimento della lavorazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, in quanto le testimonianze raccolte consentono di ritenere provati sia le modalità di accadimento del sinistro, sia il nesso di causalità th 3 tra le lesioni patite e la caduta occorsa al d'Alessandro nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il primo motivo di ricorso è infondato sotto entrambi i profili prospettati. Con la prima delle due autonome ragioni poste a fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa dell'appellante perchè l'attività lavorativa da questi svolta non rientra tra quelle, previste dall'art. 1 del T.U. n. 1124 del 1965, per le quali opera la tutela assicurativa obbligatoria. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, al Tribunale non era precluso l'esame della questione, poiché sul punto non D.Ag. si era formato alcun giudicato. Infatti, la parte totalmente vittoriosa in primo grado è carente di interesse a proporre impugnazione, anche incidentale, ma ha solo l'onere di riproporre nel giudizio di appello le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado (cfr. Cass. n. 4852 del 1999). Nella specie l'Inail, nel costituirsi in appello, ha riproposto tutte le difese prospettate in primo grado, ivi compresa l'insussistenza nella specie del presupposto oggettivo della lavorazione protetta. Per il resto la doglianza in esame è chiaramente inammissibile in quanto fondata su considerazioni attinenti al concetto di "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del T.U. citato, riferibile senza dubbio alle lavorazioni protette di cui al precedente art. 1, sicchè le censure proposte non hanno alcuna specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa nell'esame di prove decisive, non specificamentemotivazione Ни indicate, per un verso inammisibile e per altro verso infondato. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa о insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata, о insufficientemente valutata, che il ricorrente precisi - ove integrale trascrizione della medesima nel Occorra mediante la risultanza che egli asserisce decisiva e non ricorso - insufficientemente valutata, dato che, per il valutata о autosufficienza del ricorso per cassazione, ilprincipio di D.Ag. controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante Cass. n. CASS. M. 1161 del 1995, 5394 del 1998, Cass. n. 9734 del 1999). Va, altresì, ricordato che la valutazione delle risultanze processuali ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza delle prove, ma solo la congruenza e la razionalità della motivazione. Ne consegue che le censure proposte con il ricorso per cassazione devono consistere nella indicazione degli errori e dei vizi logici in cui è incorso il giudice di merito nello sviluppo delle argomentazioni che hanno portato alla decisione: diversamente, 5 quando il ricorrente, come nella specie, si limiti a fornire una ricostruzione dei fatti, contrastante con quelladiversa accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato, le censure si risolvono in una richiesta di riesame del merito, non consentito in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 3928 del 2000, Cass. n. 2404 del 2000, Cass. n. 11121 del 1999). Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione dato che l'Inail non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000 Presidente Il Cons. estensore Her weel Grounds Delportin Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellera I 0 3 A - 3 FEB. 2001 D 1 S 3 , S . 5 oggi, O T A L . T R L , IL COLLABORATORE A N ' A O S L B DI CANCELLERIA 3 E L I 7 E P D - S D 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R D O