Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2003, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
E N ee 77185 O 6 I 8 Z 9 1 A ( R T 02 088/03 S I G . . . D L E L L T S A T G . H N S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I C S U Oggetto . A 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 12738/01 Cron. 4767 - Presidente --W Dott. Enrico PAPA - Consigliere- Rep. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Ud. 18/10/02 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere CORTE SUPREMA I CSSAZIONE ha pronunciato la seguente CIMPE CAMPION SENTENZA 97185 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 p resso rappresenta e difende ope legis;
· ricorrente e da AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
1-
contro
CI AN;
- intimato avversO la sentenza n. 109/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 24/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La parte intimata, in epigrafe specificata,residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984,dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette,previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. n.159/1984,convertito con modificazioni in L.363/1984, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare della imposta sospesa. L'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente ritenendo che ++ in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e la decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione dal Ministero delle Finanze, che deduce violazione e falsa applicazione degli artt.28 L.133/1999;13 quinquies D.L. 159/1984 conv.in L.363/1984; art.3 comma 2 bis D.L. 791/1985 conv.in L.46/1986;art.13 comma primo L.449/1997;art.10 L.n.46/1986; art.2 DPR 597/1973; nonché del DL 202/1989,conv.in L. 263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso non ha fondamento. 1- --- - X ESENTE CA REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 13. ALL. B MET N.
5 - TRIBUTARIA Invero,l'art.3 comma 2 bis del DL 791/1985,convertito con modificazioni in L.n.46/1986 – il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL 159/1984,convertito in L.363/1984, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici,non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della L.133/1999,posto in relazione all'art. 11 della L.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile al netto dei versamenti sospesi. f In tal senso è il consolidato orientamento di questa Corte( ex plurimis,Cass.11248/2001;10237/2001;8659/2001;4945/2000),dal quale il Collegio non ravvisa ragioni nuove o diverse per discostarsi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,posto che la parte risultata vittoriosa non ha svolto concreta attività di difesa.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLIERE C1 Oggi 12 FEB. 2003 Osvaldo Ascanio r IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ד- - ---