Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
T )ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO j art. 22 tab. ali.E D.P.R. 642 DEI. 26-10-72 0 44 038 /0 r.g. n. 13330 d. 12/02; oggetto: indennità espropriativa;
罰 REPUBBLY AT LIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE hon 9227 Rep.1163 composta dai magistrati Antonio Saggio presidente Donato Plenteda consigliere Mario Rosario Morelli Giulio Graziadei rel. Salvatore Salvago 4 3 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Comune di Capo d'Orlando, in persona del sindaco Roberto Vincenzo Sindoni, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Villini n. 4, presso l'avv. Arturo Antonucci, difeso dal prof. avv. Nazareno Saitta per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro 2344 2002 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, nonché Assessorato alla presidenza ed Assessorato alle finanze della Regione Sicilia, in persona dei rispettivi Assessori, per legge difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistenti per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 188 del 13 marzo-14 aprile 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Antonucci, con delega, per il ricorrente, e l'avv. Laporta, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Capo d'Orlando, in relazione all'occupazione ed espropriazione in suo favore per la realizzazione di un centro culturale di un fondo di mq.
3.931 di proprietà del Ministero delle finanze, il 10 luglio 1993 ha proposto davanti alla Corte d'appello di Messina opposizione alle stime effettuate dalla Commissione provinciale, la quale aveva quantificato l'indennità d'espropriazione in lire 232.929.982, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (introdotto dalla legge di conversione 8 M 2 agosto 1992 n. 359), previa determinazione del valore venale in lire 200.000 al metro quadrato, e l'indennità d'occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi sull'indennità di espropriazione. L'opponente ha contesto la qualificazione dell'area come edificabile, ed ha denunciato come eccessiva l'indicata valutazione del prezzo di mercato. Il Ministero delle finanze e gli Assessorati alla presidenza ed alle finanze della Regione Sicilia hanno formulato domanda riconvenzionale, per ottenere una più consistente liquidazione di dette indennità. Con sentenza depositata il 14 aprile 2000, la Corte di Messina: -ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, in quanto la comparsa di risposta che la conteneva era stata depositata soltanto all'udienza di prima comparizione;
-ha ritenuto la vocazione edificatoria del fondo, sul rilievo che era incluso dal piano regolatore generale in una zona destinata a verde attrezzato ed infrastrutture pubbliche, sita all'interno del tessuto urbano del Comune di Capo d'Orlando, confinante con terreni edificabili ed edificati, nonché dotata di strade e servizi, ed aggiungendo che l'inedificabilità discendente da dette previsioni di piano regolatore configurava vincolo preordinato all'espropriazione, non idoneo ad incidere negativamente sui diritti dell'espropriato;
3 -ha reputato corretta l'individuazione in lire 200.000 al metro quadrato del valore commerciale del terreno alla data del decreto ablativo (9 dicembre 1991), condividendo sul punto gli apprezzamenti del consulente tecnico d'ufficio; -ha fissato in lire 235.960.860 l'indennità di espropriazione, applicando le regole di cui al citato art. 5 bis, ed in lire 78.751.900 l'indennità di occupazione temporanea, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione;
-ha ordinato al Comune di depositare la differenza fra le indicate somme e quelle già versate per gli stessi titoli, oltre gli interessi. Il Comune, con ricorso notificato il 27 giugno 2000, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando tre censure. Il Ministero delle finanze e gli Assessorati regionali hanno replicato con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Comune, con il primo motivo del ricorso, torna a contestare la natura edificatoria del terreno espropriato. Ricordando che l'edificabilità influente, ai fini del citato art. 5 bis, è quella legale, non quella di mero fatto, alla quale invece si sarebbe riferita la Corte di Messina, il Comune sostiene che le possibilità legali di edificazione erano da escludersi, per effetto della destinazione dell'area a verde attrezzato ed infrastrutture 4 pubbliche, e che comunque tale destinazione si traduceva in un indice d'edificabilità inferiore a quello ritenuto dalla sentenza impugnata. Il secondo ed il terzo motivo sono rivolti, rispettivamente, a criticare la determinazione del valore venale nella menzionata misura di lire 200.000 al metro quadrato, ed a denunciare la contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo della pronuncia impugnata, sotto il profilo che, dopo il diniego dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale delle Amministrazioni convenute, non era possibile aumentare il quantum dell'indennità di espropriazione (da lire 232.929.982 a lire 235.960.860), e correlativamente l'ammontare dell'indennità di occupazione temporanea. Il primo motivo è fondato, con riguardo alla deduzione principale. Le previsioni degli strumenti urbanistici hanno contenuto conformativo delle possibilità connesse al diritto dominicale, quando, con riferimento ad una intera zona, o ad una parte di essa munita di caratteristiche omogenee, dettino vincoli di destinazione di tipo generale ed astratto, ed hanno invece portata ablatoria, quando si traducano in prescrizioni particolari, riguardanti beni determinati e specifiche opere pubbliche da localizzarsi in essi (previa traslazione del diritto dominicale all'ente preposto alla realizzazione e gestione delle opere medesime); le une incidono sulla qualità del suolo, influente per determinazionela 5 dell'indennità d'espropriazione, e segnatamente sulla sussistenza o meno di attitudine edificatoria, implicante applicazione dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992), tenendosi conto che occorre in proposito fare riferimento all'edificabilità legale, in difetto della quale opera il criterio per l'indennizzabilità delle aree agricole di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre le altre non sono rilevanti ai predetti fini, non potendo il vincolo preordinato ad espropriazione tradursi in una compressione delle spettanze del proprietario (che rimarrebbe privo d'indennizzo per i riflessi negativi del vincolo stesso). Tali principi giurisprudenziali, che hanno di recente trovato. l'avallo delle Sezioni unite (sentt. 21 marzo 2001 n. 125 e 23 aprile 2001 n. 172 e n. 173), e che vanno in questa sede ribaditi, infirmano l'affermazione della Corte di Messina sull'attitudine edificatoria del fondo espropriato in favore del Comune di Capo d'Orlando. Dall'accertamento che il fondo medesimo faceva parte di una zona interamente sottratta dal piano regolatore all'edificazione, e nel suo complesso destinata alla realizzazione di aree verdi ai confini del territorio edificato od edificabile, con attrezzature e strutture pubbliche di sostegno e servizio per insediamenti residenziali altrove allocati, doveva infatti discendere il diniego di quell'attitudine edificatoria, considerandosi che l'edificabilità meramente di fatto non è rilevante (se non in via 6 complementare, in assenza di strumenti urbanistici, od a titolo integrativo, agli effetti della fissazione in concreto del valore di mercato del terreno edificabile in base a detti strumenti), e che inoltre la destinazione di piano regolatore a verde pubblico, con le indicate connotazioni, è espressione di potere di programmazione generale del territorio, non di potere espropriativo (v., ex pluribus, Cass. 16 novembre 2000 n. 14851 e 28 novembre 2001 n. 15114). L'accoglimento del primo motivo del ricorso implica l'assorbimento delle altre censure, e richiede, con la cassazione della sentenza impugnata, la prosecuzione della causa in fase di rinvio, per l'applicazione al caso concreto dei principi dinanzi enunciati. Al Giudice di rinvio, da designarsi nella Corte d'appello di Catania, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 10 dicembre 2002. Il presidente зайний вз р Il consigliere rel. est. вло роговой 7 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. als D.P.R. 642 DEL 26-10-72 COL 10 MO al M Sovende paralaj 1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4-6-2003 serie 4 al n. 21032 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T:U: n°115 del 90/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc 1