Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, l'eventuale rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, formulata unitamente all'opposizione al decreto, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 464, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen.. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il G.i.p., non avendo ritenuto sussistenti i presupposti per l'accesso al rito abbreviato condizionato, aveva rigettato la richiesta, nulla disponendo in ordine al giudizio conseguente all'opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2010, n. 17665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17665 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 22/04/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 646
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 28416/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA BR N. IL 14/01/1988;
avverso la sentenza n. 713/2009 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 21/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
PREMESSO IN FATTO
Con provvedimento del 21/04/2009 il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia rigettava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata da LA IO in sede di opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti. Il LA è accusato del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 8, perché, mentre era alla guida del proprio autoveicolo, in sede di controllo stradale, invitato dalla polizia giudiziaria a sottoporsi ad accertamento per la rilevazione della presenza di sostanze stupefacenti presso il locale nosocomio, rifiutava di farlo. Avverso il provvedimento di cui sopra il LA proponeva ricorso per cassazione e concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio dello stesso.
RITENUTO IN DIRITTO
LA IO censura il provvedimento impugnato per "error in procedendo", ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente che il giudice ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata in sede di opposizione a decreto penale, senza nulla disporre in ordine al necessario giudizio conseguente all'opposizione medesima. Al contrario ogni opposizione a decreto penale di condanna, a meno di vizi di inammissibilità, trattandosi di una indiscutibile manifestazione della volontà di opporsi alla applicazione di una pena pecuniaria nei termini di cui agli artt. 459 e ss. c.p.p., impedisce di per sè la irrevocabilità del decreto opposto. Il giudice, pertanto, secondo il ricorrente, non avendo ritenuto sussistenti i presupposti per l'accesso al rito abbreviato condizionato richiesto dal ricorrente, avrebbe dovuto comunque procedere con decreto alla fissazione della prima udienza del giudizio immediato.
Il ricorso è fondato.
Il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, infatti, pur in presenza di opposizione a decreto penale, non ha dato corso a quest'ultima. Questa Corte, infatti, (cfr Cass., Sez. 5 - 8.2.2007, Scognamiglio), nel caso di richiesta di rito abbreviato "condizionato", tempestivamente formulata a seguito di decreto penale di condanna e tuttavia ritenuta inammissibile "nel merito" (nella specie perché non indicava alcuna attività di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione), ha escluso che possa addivenirsi all'inammissibilità dell'opposizione e all'esecutività del decreto, precisando che:
in difetto di ragioni di inammissibilità dell'opposizione, secondo il paradigma tassativo dell'art. 461 c.p.p., l'inaccoglibilità di procedere con il rito abbreviato comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 464 c.p.p., comma 1;
la stessa inammissibilità non può dichiararsi de plano, invece che a seguito di fissazione dell'udienza di cui all'art. 464 c.p.p., secondo periodo comma 1, giacché quest'ultima, presupponendo soltanto l'ammissibilità della richiesta (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza.
Nell'occasione la Corte ha chiarito che il contraddittorio si impone proprio in ragione della valutazione circa la necessità dell'integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di calibrare le sue scelte difensive e di prospettare eventuali richieste gradate:
riduzione o eliminazione dell'integrazione probatoria richiesta ovvero rinnovazione al giudice del dibattimento di quest'ultima, secondo il riconoscimento che di tale possibilità ha fatto la Corte Costituzionale: sent. 273/03). Parimenti questa Corte, nel caso analogo a quello di specie, di rifiuto da parte del giudice di applicare la pena concordata a motivo dell'incongruità della pena, ha statuito che da ciò non può derivare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione, dovendo il giudice emettere comunque decreto di giudizio immediato per l'assimilabilita dell'ipotesi a quella di cui all'art. 464 c.p.p., comma 1 (Cass. , Sez 3 22.6.1999-Marrocco).
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio al GIP del tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al GIP del tribunale di Civitavecchia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010