Sentenza 15 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU 81 PASSAGGIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 2 6 /03 Dott. Vincen CALRAPIETRA Presidente R.G. N. 5258/01 Dott. Alfred MENSITIER Cron. 974 185 Consignere Rep. Dott. NC COLARUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.10/10/02 Rel. Consigliere- ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN SA NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, difesa dagli avvocati ALESSANDRO BASILE, BRUNO BIONDI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in BRANCACCIO ANTONETTA, ROMA VLE PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, difesa dall'avvocato 2002 SALVATORE PRISCO, giusta delega in atti;
1324 -1- controricorrente nonchè
contro
OR VI, OL NN, AZ RM, AZ RI, GN GI;
- intimati avverso la sentenza n. 2693/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo RO NN De AN, FF De AN, CA GR e MA GR convenivano in giudizio ET NC, NC TU ri, NZ IM e GI AG esponendo: che esse attrici erano pro- prietarie di fondi in Trecase ai quali si accedeva a mezzo di un viale di pro- prietà comune ai convenuti;
che su detto viale esisteva servitù di passaggio a piedi, in favore dei fondi di esse istanti, per una larghezza di m. 1,50; che per esigenze di coltivazione avevano la necessità di realizzare un passo car- rabile verso la strada pubblica. Le attrici, quindi, chiedevano che fosse di- sposto il passaggio coattivo, anche con autoveicoli, su congrue zonette, dei fondi dei convenuti, confinanti con il vialetto già esistente, previa determi- nazione dell'indennità di legge. I convenuti si costituivano eccependo che i terreni di proprietà delle attri- ci non erano coltivati e che difettava l'esigenza di ampliamento di passag- gio, ai fini di utilizzazione agraria, essendo quello esistente idoneo. Il tribunale di Torre NZ rigettava la domanda con sentenza avver- so la quale proponevano appello RO NN De AN, in proprio e quale avente causa di FF De AN, nonché MA e CA GR. Degli appellati si costituiva la sola ET NC la quale resisteva al gravame che, con sentenza 22/12/1999, la corte di appello di Napoli ri- gettava osservando: che, come accertato dal c.t.u., il passaggio, di una lar- ghezza di m. 1,60, era sufficiente alle coltivazioni dei fondi;
che il terreno De AN non era coltivato e gli altri fondi avevano coltura mista;
che le dimensioni dei fondi, come precisato dal c.t.u., erano tali da rendere impra- ticabile una agricoltura da reddito, per cui la larghezza del viottolo era ido- 3 nea e consentiva il passaggio di piccoli mezzi meccanici con ingombro mas- simo di m. 0,60-0,80; che l'estensione dei fondi, come accertato dal c.t.u., non rendeva necessario l'ampliamento che si sarebbe tradotto in una mera comodità; che le appellanti non avevano dato alcuna prova di un serio pro- posito di attuare un più intenso sfruttamento e una migliore utilizzazione dei rispettivi fondi;
che nell'atto di gravame le appellanti avevano accennato anche ad esigenze abitative formulando quindi una domanda nuova in quanto nell'atto introduttivo l'ampliamento era stato richiesto solo in rela- zione alle esigenze di coltivazione dei fondi;
che le ulteriori argomentazioni, svolte soltanto in comparsa conclusionale, costituivano motivi nuovi, ri- spetto a quelli dell'atto di gravame, come tali inammissibili;
che le appel- lanti avevano chiesto solo l'ampliamento del passaggio, per una ampiezza di m. 3, per mezzi meccanici, con esclusione quindi di ulteriori riconoscimenti. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da De AN NN RO con ricorso affidato ad un solo motivo illu- strato da memoria. NC ET ha resistito con controricorso. GR CA, GR MA, NT NC, IM NZ e AG GI non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione sollevataIn via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione dalla ricorrente con la memoria ex articolo 378 c.p.c.- relativa alla nullità della notifica del controricorso perché eseguita da ufficiale giudiziario in- competente. La detta nullità deve ritenersi sanata avendo la ricorrente dimo- strato che la notifica aveva raggiunto il suo scopo che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato. 4 Con l'unico motivo di ricorso De AN NN RO denuncia violazio- ne dell'articolo 1051, 3° comma, c.c. e dell'articolo 345 c.p.c. deducendo che gli altri rilievi, che la corte di appello ha ritenuto formulati solo in com- parsa conclusionale, erano stati già prospettati nel 2° capoverso del 6° moti- vo di appello: ivi era stato sostenuto che, in conseguenza dei mutamenti tec- nologici dell'agricoltura, il proprietario di un fondo destinato alla coltiva- zione con diritto di passaggio a piedi o con animali per un altro fondo, aveva diritto a norma dell'articolo 1051 c.c. all'ampliamento del passaggio neces- sarioper il transito di mezzi a trazione meccanica. La corte di merito è rima- sta ferma e ancorata a superati schemi di economia, avendo fatto dipendere l'ampliamento del passaggio solo dalle attuali condizioni dei fondi e negan- do in tal modo l'incremento della produzione e la possibilità di utilizzare i più moderni strumenti per conseguire maggiori utili con minori costi. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche che le sono state rivolte in quanto del tutto conforme ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di ampliamento di servitù di passaggio ex terzo comma articolo 1051 c.c. Occorre al riguardo osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del terzo comma dell'art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e quindi anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprie- tario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di at- tuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione: il risultato di 5 detto accertamento compiuto dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato ( tra le tante, senten- ze 16/6/2000 n. 8192; 7/5/1997 n. 3973). Nella specie la corte di appello, come riportato nella parte narrativa che precede, ha accertato in fatto che: a) il fondo De AN è di dimensioni tali "da impedire che venga praticata una agricoltura da reddito, esclusa anche dalla impossibilità di irrigazione"; b) la larghezza attuale del viottolo “è idonea alle esigenze del fondo"; c) il fondo De AN è "in pratica del tutto abbandonato il che evidenzia l'assoluto disinteresse della proprietaria”; d) l'ampliamento del passaggio "si tradurrebbe, in buona sostanza, in una mera comodità"; e) la De AN non aveva dato alcuna prova di un serio proposito di attuare un più intenso sfruttamento del proprio fondo. La corte di merito è quindi giunta alla conclusione che nella specie difettavano “i presupposti della richiesta di ampliamento della preesistente servitù”. Il giudice di appello è pervenuto alla detta conclusione attraverso argo- mentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridi- ci, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa con particolare riferimento alla c.t.u. disposta in primo grado. In particolare il detto giudice ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati ac- certamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente sostanzialmente contrappone le pro- prie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle So compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa una sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del mate- riale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. sten chie: coere 6 Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal tribunale. E' appena il caso di rilevare infine che la corte di merito, esclusa la sussi- stenza dei requisiti e dei presupposti necessari per l'accoglimento della ri- chiesta di ampliamento della esistente servitù di passaggio, correttamente e coerentemente non si è occupata della tesi sostenuta dalla De AN con richiamo al principio ( inapplicabile nella specie) affermato da questa Corte ( sentenza 27/2/1995 n. 2287) secondo cui "poiché l'utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi ) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell'articolo 1051 c.c. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica". Il detto principio deve ritenersi inapplicabile nella specie tenuto conto di quanto accertato in fatto dalla corte di appello e sopra riportato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della resistente NC ET, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente NC ET, delle spese del giudizio di legittimità 68,49 9, oltre € 1.000,00 a titolo di onorari.che liquida in complessivi € Roma 10 ottobre 2002 Il presidenteхорт Il liere estensoreconsigliere DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN. 2003 IL CANCELLIERE Oggi, MA Di ZZ ZZ,MAНаче Тут нного IL CANCELLIERE e MA Di ZZ み нного