Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Truffa: qual è la differenza con la rapina?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2006, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Presidente del 24/01/2006
Dott. BERNABAI Renato Consigliere SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco est. Consigliere N. 76
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni Consigliere N. 6763/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DR IO;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, in data 26 novembre 2004;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'Udienza pubblica del 24 gennaio 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Bruccoleri, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 2004, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Pisa, in data 3 maggio 2001, aveva dichiarato ND IO colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) e c) della rubrica e, concesse le attenuanti genetiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
La Corte Territoriale, nel ricostruire i fatti quanto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e rapina, rilevava che la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata alla luce delle emergenze dibattimentali, e segnatamente delle deposizioni rese dagli agenti di polizia che avevano partecipato all'arresto. Era infatti emerso, riferisce la Corte Territoriale, che la sala operativa della Polizia di Stato aveva segnalato, alle ore 19,50 del giorno 1 novembre 1998, il furto di una Fiat Uno e che una volante, portatasi sul posto aveva individuato tale autovettura: nonostante l'utilizzo di segnali acustici e luminosi, il conducente della stessa non si era fermato ma aveva accelerato l'andatura compiendo varie manovre spericolate, tali da mettere in pericolo l'incolumità propria e degli agenti che lo inseguivano per far perdere le proprie tracce.
L'equipaggio di una seconda volante intervenuta sul posto, intimava l'alt all'imputato e riusciva a fermarlo, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali colpiva l'ND alla coscia:
l'autovettura concludeva la sua corsa andando a urtare contro un'auto in sosta.
La Corte Territoriale riteneva infondato l'appello proposto dall'imputato, e rigettava la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 420 ter, 70 e 71, cod. proc. pen., riproposta dal difensore, riportandosi e condividendo le argomentazioni già svolte sul punto dal primo Giudice: a fronte della richiesta difensiva che aveva sostenuto che la presenza dell'imputato presso la comunità terapeutica di San Patrignano doveva integrare una situazione di impossibilità di partecipare al dibattimento, assimilabile a quelle considerate dagli artt. 70 e 71, cod. proc. pen., il Giudice aveva invece affermato che la situazione in cui versava l'imputato, al più, poteva rientrare nella previsione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., che individua i casi di legittimo impedimento dell'imputato, mentre la capacità di partecipare coscientemente al processo non sarebbe stata neppure lontanamente posta in dubbio dalle comunicazioni della comunità terapeutica. E quanto alla sussistenza di un eventuale legittimo impedimento, la Corte Territoriale non riteneva che ciò potesse ricavarsi della attestazione della comunità terapeutica che, sul punto, si era limitata ad affermare che "non si ritiene opportuno che l'ND si allontani dalla comunità".
La Corte rigettava anche gli altri motivi di ricorso e, segnatamente, quello concernente la mancanza del requisito della quasi flagranza. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
- erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., in conseguenza dell'erronea interpretazione dell'art. 382, cod. proc. pen., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 420 ter, 70 e 71 cod. proc. pen.. Il ricorrente ripropone innanzitutto le doglianze già espresse in sede di appello con specifico riferimento al concetto di "quasi flagranza", affermando che l'intervento repressivo deve svolgersi senza soluzione di continuità mentre, nel caso di specie, si è verificato dopo un certo intervallo di tempo rispetto all'impossessamento, e, quindi, il fatto non poteva integrare la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 628 cod. pen.. Con un secondo motivo, il ricorrente ripropone le considerazioni già svolte con riferimento alla interpretazione degli artt. 420 ter, 70 e 71, cod. proc. pen.,: in subordine, chiede nuovamente che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, negli stessi termini nei quali era stata a suo tempo proposta.
Rileva, a tal proposito, il ricorrente che l'imputato aveva dovuto "scegliere se partecipare al processo, compromettendo la possibilità di recupero del proprio stato di tossicodipendenza, ovvero rinunciare al proprio diritto di difendersi per salvarsi sul piano sanitario e esistenziale".
Quanto, infine, alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, avanzata con i motivi di appello, il ricorrente ritiene che le dichiarazioni spontanee dell'imputato non possano "supplire alle denunciate carenze processuali e porsi come una sorta di sanatoria irrituale dei vizi pregressi".
All'udienza del 18 gennaio 2006, il Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso mentre il difensore dell'imputato ne chiedeva l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo concernente l'interpretazione degli artt. 420 ter, 70 e 71, cod. proc. pen., questo collegio condivide le argomentazioni dei Giudici di merito che hanno ritenuto che la situazione dedotta, al più, può essere inquadrata in una ipotesi di legittimo impedimento a comparire, e non già in un caso di "capacità dell'imputato a partecipare al processo", concetto, quest'ultimo, che non era stato "neanche lontanamente messo in dubbio dalle dichiarazioni della comunità terapeutica"; e, sotto tale specifico profilo, si rileva che, nella specie, non sussisteva alcun legittimo impedimento a comparire in quanto l'attestazione della comunità terapeutica, priva di indicazioni o dichiarazioni di natura medica o psichiatrica, si limitava ad affermare che "non si ritiene opportuno che l'ND IO si allontani dalla comunità". Peraltro questa Corte ha già affermato che la condizione di ospite presso una comunità terapeutica di ricupero di tossicodipendenti, non determina un legittimo impedimento a comparire in giudizio non essendo, di per sè, ne' legittimo ne' assoluto (Cass., sez. 6^, 28 aprile 1990, n. 12541; Cass., sez. 2^, 20 marzo 1989, n. 9360): e tale principio appare da confermare, con la specificazione che la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico di disintossicazione potrebbe, in concreto, determinare un impedimento a comparire solo qualora una specifica certificazione medica, attestando lo stato di salute dell'imputato, in relazione alla specifica patologia di cui lo stesso è affetto, consenta al Giudice, da un lato, di conoscere tale patologia e di coglierne la eventuale gravità (grado della asserita tossicodipendenza, stato della malattia con riferimento alle assunzioni e alla verosimile conclusione del trattamento) e, dall'altro, di valutare funditus l'idoneità della malattia a giustificare la mancata comparizione. Note elaborazioni scientifiche permettono infatti di valutare, con serietà ed con accuratezza, la "necessità" di non interrompere la cura disintossicante quando particolari situazioni di salute lo impongono o lo consigliano.
Nulla di tutto ciò è dato rilevare nel caso di specie laddove l'affermazione apodittica della direzione della comunità "che non si ritiene opportuno che l'ND si allontani dalla comunità", ha, invece, impedito qualsivoglia apprezzamento positivo da parte del Giudice che certo non era tenuto a svolgere eventuali accertamenti non dedotti dalla parte.
Il rigetto di tale motivo assorbe la ulteriore affermazione del ricorrente (non si tratta, infatti, di un autonomo motivo di doglianza) che la citata decisione del Giudice avrebbe impedito all'imputato di difendersi e che le dichiarazioni spontanee non possono essere equiparate all'esame dibattimentale. È, invece, fondata la seconda censura, con la quale il ricorrente ha dedotto l'insussistenza degli estremi del delitto di rapina impropria.
Ed infatti, l'articolo 628 cod. pen., comma 2, stabilisce che soggiace alla stessa pena prevista per la rapina, "chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità": dunque, il così detto requisito dell'immediatezza è un presupposto necessario per la sussistenza del reato di che trattasi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale requisito non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma va riferito alla nozione di flagranza o quasi flagranza (cfr. Cass., sez. 2^ 26 ottobre 2000, n. 12341), ma deve comunque essere di tale natura da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva. In altre parole appare necessario che le due attività si presentino come un'azione unitaria, culminante nel fine di impedire al derubato di rientrare nella disponibilità dei beni o di assicurare al colpevole l'impunità.
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che, da un lato, l'imputato si era impossessato dell'autovettura di cui al capo di imputazione, con un'azione del tutto autonoma, commettendo il reato di furto: e, dall'altro, che a seguito di denuncia di tale furto, e della conseguente segnalazione da parte della sala operativa della questura, una volante aveva individuato il mezzo rubato e si era posta al suo inseguimento, cercando di fermare l'autovettura, utilizzando i sistemi acustici e visivi di allarme in dotazione. Può pertanto affermarsi, con specifico riferimento al caso di specie, che tra il furto e l'incontro con la polizia - avvenuto solo a seguito di segnalazione della sala operativa - si sia determinata una cesura, non solo di ordine temporale, di talché le due azioni si presentano come attività distinte, e non come porzioni di un'azione unitaria complessiva.
All'imputato sono pertanto attribuibili i reati di furto e resistenza, di cui ai capi a) e b) della rubrica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006