Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
} ་ Aula "A" 0 04 54 / 01 REPUBBLICA ITALIANA n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 14. 7. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro retribuzione* SEZIONE LAVORO Cou-828 Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente 2. Dottor Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere 3. Dottor Federico Roselli Consigliere 4. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere 5. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO DO, elettivamente domi- ciliato in Roma in via A. Loria 7 presso lo studio dell'av- vocato Ezio Fuschi Marinelli (studio Fabri), rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Flayiani e EP Di Giando- menico giusta delega a margine del ricorso;
contro
EC EP, elettivamente domiciliata in Roma in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 3635 CANCELLERIA IL SOLE 24 ORE Rilasciata copia legale dal Sig. al Sig. MARINELLI 3000 per diritti L.
1.5 GEN. 2001 per diritti L. il IL CANCELLIERE 2001 9 FER NCELLIERE CG407334 Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che, unitamente all'avvocato Carlo Del Tor- to, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo del 5 marzo 1998, depositata il giorno 31 successivo, numero 159, r.g. 963/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 14 luglio 2000 dal consigliere Guglielmo Simoneschi;
Udito l'avvocato Patrizia Mittiga Zandri delegata dall'avvo- cato Maresca;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Raffaele Palmieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso o per il rigetto dello stesso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 6 febbraio 1992, EC EP premesso che aveva prestato attività lavorativa alle dipen- denze di IO DO nel periodo tra il 1° marzo 1988 e il 10 luglio 1991, restando ceditore di somme varie a titolo di differenze retributive tra quanto corrispostogli e il do- vutogli secondo le previsioni del contratto collettivo na- zionale di lavoro, di salari non versatigli e di trattamento di fine rapporto convenne in giudizio lo IO avanti - il pretore di Teramo, che, disposta consulenza tecnica, con pronuncia resa il 27 gennaio 1994, accolse parzialmente la domanda. Il pretore ritenne, tra l'altro, insuscettibili di 2 valutazione probatoria in favore del convenuto gli scritti apposti su un calendario relativo all'anno 1990, in quanto il documento non risultava essere stato ritualmente prodotto tra gli atti di causa e a esso, del resto, non era stato fatto alcun riferimento dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Tera- mo, disposta una nuova indagine tecnica, ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dallo IO condividendo, relativamente al documento di cui sopra, le osservazioni del giudice di primo grado. Della decisione lo IO chiede la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi. Il EC resiste con controricorso illustrato con memoria. Motivi dell decisione: Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di improcedi- bilità del ricorso formulata dal resistente per la pretesa nullità dell'atto in quanto nelle conclusioni, nel formulare la richiesta di cassazione della sentenza, il ricorrente ha indicato sè stesso con il nome "T in luogo di quello proprio. A questo proposito deve escludersi che la circo- stanza possa comportare una indeterminatezza della impugna- zione conseguente a una impossibilità, o anche solo diffi- coltà, di identificazione del proponente della impugnazione e della parte a cui favore debbano rivolgersi gli effetti favorevoli del suo eventuale accoglimento. 3 Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 415, 416 e 421 del codice di procedu- ra civile il ricorrente deduce che, avendo il consulente - tecnico nominato nel secondo grado del giudizio tenuto conto delle risultanze del calendario del 1990, al documento si sarebbe dovuta attribuire lo stesso valore probatorio confe- rito a quello dell'anno 1989 per la parte concernente le somme che da esso risultavano essere state corrisposte. Con il secondo motivo si lamentano vizi della motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente al- la mancata valutazione delle circostanze risultanti dal ca- lendario in questione. Delle due censure - il cui esame va operato congiuntamente in considerazione del loro comune oggetto - deve rilevarsi la inammissibilità. E invero, il ricorrente nessuna critica muove nei confronti della unica argomentazione svolta dal tribunale per dare ra- gione del perchè non potesse tenersi conto delle risultanze del documento, e cioè del doversi ritenere lo stesso estra- neo ai temi di indagine per la mancanza di una formale ri- tuale produzione tra gli atti di causa offerti al giudice. Nè a questo proposito può rilevare la affermazione, contenu- ta nel secondo motivo del gravame, secondo la quale a pro- durre entrambi i calendari sarebbe stato lo stesso Basila- vecchia con l'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di una mera asserzione contrastante con gli esiti della indagi- ne compiuta dai giudici di merito e priva di un qualsiasi conforto di trascrizione del documento richiamato, necessa- ria per il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione. Deve aggiungersi che non risulta trovare riscontro negli at- ti la ulteriore asserzione relativa alla pretesa utilizza- zione, da parte del consulente tecnico nominato dal giudice di appello, delle annotazioni che sarebbero state apposte sul calendario relativo all'anno 1990. Le spese, che seguono la soccombenza, vanno determinate nel- la misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio che si liquidano in lire 26.000, oltre lire due milioni per onorari difensivi. Il consigliere estensore Il presidente Kuchni Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 5 GEN. 2001 oggi, L ABORATORE A M DI CANCELLERIA E R P U ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 598