Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 cod. pen., quando l'agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
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12 75/04
€
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli III.mi signori:
Udienza pubblica del
9 dicembre 2003 dott. Luigi Sansone Presidente 14 Bruno Oliva Consigliere 1 Antonio Stefano Agrò 61
R.G. n. 3939/03 16 Giovanni Conti "
$1 Nello Rossi 66
Sent. n.1642
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da UR US contro la sentenza 18 ottobre 2002 della Corte
d'Appello di Milano.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Milano, a conferma sul punto della decisione del Tribunale di Como, ha ritenuto UR US responsabile di mancata esecuzione di ordine del giudice e di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non aver riconsegnato alla madre affidataria il figlio minore, per non aver consegnato alla medesima la casa coniugale e per non aver versato l'assegno di mantenimento del figlio. Lo ha ancora ritenuto responsabile di sottrazione di minore per essersi rifiutato di affidare alla madre il figlio AR rendendosi irreperibile.
2. Ricorre il US che in primo luogo lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in quanto si è ritenuto il concorso formale delle violazioni degli artt.388 e 574 c.p., laddove, secondo la consolidata giurisprudenza, il delitto di mancata esecuzione dolosa di ordine del
3. Si duole poi, quanto al mantenimento del figlio ed alla assegnazione della casa coniugale, che la sentenza impugnata non abbia risposto ai motivi d'appello, nei quali si faceva presente come lo stesso Tribunale di Como, pur affermando la responsabilità penale, non aveva poi condannato il ricorrente al pagamento degli assegni, in quanto il US aveva personalmente provveduto al mantenimento del figlio minore per tutto il periodo contestato. Negli stessi motivi si aggiungeva che la casa coniugale, a detta della stessa parte civile, era stata abbandonata dal US in occasione del trasferimento della moglie in Slovacchia e restituita ai proprietari ben prima dell'ordine di consegna del
Presidente del Tribunale, ordine che dunque non era eseguibile.
4. Infine anche a ritenere il concorso dei reati, la dichiarazione di responsabilità per la mancata riconsegna del figlio alla madre era stata pronunziata in assenza di ogni prova che il Mancuso conoscesse il provvedimento del Presidente del Tribunale. Né si era risposto al rilievo della presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta, derivante dal fatto che il ricorrente sapeva bene che intenzione della madre era quella di trasferirsi definitivamente col figlio minore in Slovacchia, sottraendo così il bambino all'ambiente dove era cresciuto ed inserendolo in un contesto a lui del tutto estraneo, contesto sfavorevole anche per gli sviluppi della sua vita futura.
Considerato in diritto
1. Vanno respinte in primo luogo le censure da ultimo riferite, relative alla consapevolezza del ricorrente di un provvedimento del Presidente del Tribunale ed alla presenza di una causa di esclusione della antigiuridicità.
Alla prima hanno già risposto dai giudici del merito, osservando come non fosse plausibile che l'agguerrita difesa del US, dispiegata nella causa civile, avesse poi omesso di informarlo dell'esito del procedimento e quindi degli obblighi che gli erano stati imposti. Si tratta di ragionevoli considerazioni che suffragano una ricostruzione del fatto, in quanto tale insindacabile nel giudizio di legittimità. A dimostrazione dell'infondatezza della seconda censura, deve poi osservarsi come la sede elettiva della cura degli interessi del minore sia quella civile e come dunque, dinanzi ad un provvedimento presidenziale, che aveva già valutato il pericolo di distogliere il piccolo dal suo ambiente col restituirlo alla madre e ciononostante l'aveva affidato alla madre, il ricorrente avrebbe dovuto semmai valersi dei rimedi offertigli dalla legge civile e, non essendo in alcun modo mutata la situazione tra il momento della pronunzia del provvedimento e quello della condotta, non poteva accampare né un preteso esercizio di un diritto e nemmeno una sorta di stato di necessità.
2. Fondati invece sono gli altri motivi.
In ordine all'assorbimento del reato di sottrazione in quello di cui all'art. 388 c.p., la giurisprudenza di questa Corte si è più volte espressa con massime che manifestano un contrasto più apparente che reale. Così, partendosi da decisioni più risalenti che in ogni caso postulavano l'assorbimento del delitto di sottrazione in quello di mancata esecuzione di ordine concernente il minore (cfr. sez.6, 12 ottobre 1976, Tosoni),
s'è pervenuti a pronunzie che parrebbero affermare sempre l'esistenza di un concorso formale dei reati, in ragione dei distinti interessi protetti dalle due norme penali (sez.6, 24 aprile 2003, Panozzo). Ma tale differenza di opinioni riflette in realtà una differenza di ipotesi venute all'esame del giudice di legittimità, in quanto sono nel senso dell'assorbimento quelle pronunzie in cui la condotta di mancata esecuzione coincide con quella addebitata a titolo di sottrazione e sono invece nel senso del concorso quelle in cui la sottrazione (intesa come allontanamento definitivo del minore dall'altro genitore) costituisce un quid pluris rispetto all'ordine del giudice che era stato eluso (per esempio relativo ai giorni di visita, alla durata dell'incontro ecc.). Ed infatti in tal modo si sono espresse sez.6, 22 novembre 1980, Betto e, con piena consapevolezza, sez.6, 15 novembre 1984, Triggiani.
Ora, quando l'ordine del giudice riguarda proprio la consegna del figlio, già di fatto convivente con un genitore all'altro genitore, e quando il genitore obbligato non ottempera a tale ordine trattenendo il figlio, la violazione dell'art.388 c.p. non può avverarsi se non ritenendo il minore contro la volontà dell'altro esercente la potestà parentale, così necessariamente realizzandosi la condotta prevista dall'art.574 c.p. E
v'è coincidenza dei beni lesi in quanto l'art.388 c.p., in questa sua specifica conformazione (esso ha natura di disposizione "in bianco" da integrarsi col provvedimento giurisdizionale), è diretto a tutelare e
l'interesse all'amministrazione della giustizia e l'interesse dell'altro genitore all'esercizio della potestà attribuitagli.
Ne consegue che nella specie il delitto di cui all'art.574 deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art.388 c.p. 3. La sentenza impugnata non risponde o risponde in maniera del tutto irragionevole agli altri motivi avanzati in sede di appello. E pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare se, al momento dell'ordine del Presidente, il US avesse ancora la disponibilità della casa coniugale, cosa che non può certo dedursi dal fatto che nello stesso provvedimento presidenziale lo si autorizzava, con clausola di stile, a ritirare i suoi effetti personali. Tale giudice dovrà ancora risolvere 1'apparente contraddizione tra
l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.570 c.p. e il fatto che il Mancuso non sia stato condannato al pagamento degli assegni di mantenimento per il periodo in cui avrebbe commessO tale reato, in quanto aveva provveduto direttamente a mantenere il figlio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione ria lle e annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra c n sezione della Corte d'Appello di Milano. 2006 a C T t in C Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003
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IL CANCELLIERE G Peace Lidia Scalla