Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale (realizzabile anche con il semplice mendacio), il reato presupposto costituisce elemento materiale della fattispecie, la cui configurabilità va quindi apprezzata con riferimento al momento della commissione del fatto, nulla rilevando le eventuali successive modifiche normative incidenti sul reato anzidetto (Nella specie, in applicazione di tale principio,la Corte ha ritenuto la permanente configurabilità del favoreggiamento personale a carico di un soggetto il quale aveva falsamente dichiarato all'autorità inquirente di essere stato alla guida di un autoveicolo, allo scopo di scagionare dall'addebito di guida senza patente, all'epoca costituente reato, chi aveva invece condotto il medesimo veicolo).
Commentario • 1
- 1. Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2002, n. 38809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38809 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 05/06/2002
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO RA - Consigliere - N. 790
3. Dott. GRAMENDOLA RA P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 44084/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IA nata il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 28/4/2000 del Tribunale di Nuoro in composizione monocratica;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott Gramendola RA Paolo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 28/4/2000 il Tribunale di Nuoro in composizione monocratica dichiarava TA IA colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p. e con la concessione delle attenuanti generiche la condannava alla pena di lire 500.000 di multa.
Con la medesima sentenza il medesimo Tribunale assolveva GI RA, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui all'art. 116 co. 1^ e 13 del Codice della Strada, adottando i provvedimenti consequenziali. Era ascritto alla TA di avere aiutato il GI, che aveva commesso il reato di guida senza patente, affermando, contrariamente al vero, che a guidare l'autovettura era lei e non l'uomo ed in tale modo eludendo le investigazioni dell'autorità.
Fondava il giudice di prime cure il suo convincimento di colpevolezza alla stregua delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e specificamente della testimonianza del verbalizzante, che aveva proceduto alla contestazione della contravvenzione al GI e al sequestro del mezzo e successivamente aveva ricevuto la dichiarazione della TA che a guidare l'autovettura nella circostanza era lei e non il GI. Avverso tale sentenza propone appello l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale nei motivi a sostegno denunzia: la mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità della imputata, non essendo chiara la deposizione accusatoria del verbalizzante, e non essendo la presunta ammissione di colpa dell'imputata idonea ad ostacolare o intralciare le indagini;
nonché la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 378 c.p., che presuppone la commissione di un delitto o di una contravvenzione e non un mero illecito amministrativo;
in subordine la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p.. La Corte territoriale, qualificata l'impugnazione come ricorso, trasmetteva con ordinanza gli atti a questa Corte, applicando il principio del "tempus regit actum", giacché alla data dell'impugnazione l'art. 593 co. 3^ c.p.p., modificato dall'art. 18 legge 24/11/1999 n. 468,
prevedeva la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, il ricorrente introduce una mera censura in fatto, inammissibile in sede di legittimità, essendo il percorso argomentativo, seguito dal giudice di inerito, per ritenere idonea la condotta, posta in essere dall'imputata, ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa contestata, congruo, coerente, ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, la fattispecie de quo appartiene alla categoria dei reati a condotta libera, in quanto il comportamento integrante il reato ex art. 378 può essere costituito da qualunque fatto umano, teso ad influire sulla conoscenza della autorità pubblica, onde anche il mendacio costituisce condotta punibile (Cass. Sez. 6^ n. 1401 del 15/2/1982). Nel caso in esame è più che evidente che l'affermazione dell'imputata, in quanto intesa a far risultare come conducente una persona diversa da quella risultante dal verbale di contravvenzione, comportando una indagine sulla autenticità dell'atto, era senza dubbio idonea alla elusione delle investigazioni.
Quanto al secondo motivo, rileva questa Corte, analogamente a quanto si verifica per la calunnia, che il reato presupposto costituisce elemento materiale della fattispecie, e come tale va apprezzato al momento consumativo di esso, senza che sulla sua configurabilità possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 c.p. (Cass. Sez. 6^ n. 0 8827 del 21/5/1999). Nel caso in esame quindi la depenalizzazione del reato di guida senza patente, siccome intervenuta in epoca successiva alla commissione del fatto, poco rileva ai fini della configurazione della fattispecie criminosa contestata.
Quanto infine al terzo motivo, non è affatto ravvisabile la violazione dell'art. 384 c.p., giacché, a parte il fatto che l'ipotesi della convivenza, per giurisprudenza costante, non realizza l'esimente prevista dalla cit. norma, non è ravvisabile in una contravvenzione, quale è quella di guida senza patente, quell'inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, alla cui tutela è posta la norma medesima.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2002