Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N N A , O 1 P I 9 Z I 9 / 01 A 1 D R - REPUBBLICA ITALIANA T 1 E S EL\PIN NOME DEL POTYP P 5 5 5 x 1 1 I - C I 1 G E 2 D R , U L I A 9 D G 3 E E LA CORTE SUPREM DI SSAZIONE T E N N 6 . E 4 T S . E S I SEZIONE TERZA CIVILE T ( T R A composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 21475/98 dott. Vito GIUSTINIANI Rep. Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere лгоор dott. Giuliano LUCENTINI Cron. Consigliere rel. Ud. 23.1.2001 dott. Michele LO PIANO dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto 11.3.APR 2001- IL CANCELLIERE da AL MO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ledro n. 9, presso lo studio dell'avv. Luca Leone, difeso dall'avv. Mariella Cari, giusta delega in atti. me ricorrente
contro
Comune di Contigliano, in persona del sindaco pro-tempore prof. Mario Marchionni, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 3, presso lo studio dell'avv. Vito A. Mazzarelli, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Adalberto Andreani, giusta delega in atti. controricorrente CANCELLERA 127/2001 Oggetto: Risarcimento danni avverso la sentenza n. 122/97 del Giudice di Pace di Rieti, emessa il 16 ottobre 1997 e depositata il 17 ottobre 1997 (r.g. 248/96 + 94/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo del 19 febbraio 1996 il Giudice di pace di Rieti ha ordinato al Comune di Contigliano di pagare a AL MO, ai sensi dell'art. 6 della legge Regione Lazio 28 settembre 1982, n. 48, la somma di lire 750.000 (oltre accessori) a titolo di in- dennizzo per danni cagionati da fauna selvatica. Il Comune ha proposto opposizione deducendo che tenuta al Que pagamento era la regione Lazio. Il AL ha chiesto il rigetto dell'opposizione insistendo nell'affermare che l'obbligo di indennizzo incombeva al Comune di Contigliano. Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione revocando il decre- to ingiuntivo. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso AL MO. Ha resistito con controricorso il Comune di Con- tigliano. Motivi della decisione Con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha proceduto " 2 all'analisi delle norme contenute nella legge Regione Lazio n. 48 del 1982 (successivamente abrogata dalla legge Regione Lazio n. 16 del 1996), e ha tratto la motivata conclusione che, in base ad esse, al Comune spetta solo una funzione intermediaria mentre il soggetto tenuto al pagamento - e quindi obbligato all'indennizzo - deve essere individuato nell'ente regionale. Con unico motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge della regione Lazio n. 48/82 in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduce che dalle norme sopra richiamate - male interpretate dal Giudice di pace - emerge chiaramente che il soggetto tenuto al pagamento dell'indennizzo, in caso di danni cagionati da fauna sel- vatica, è il Comune, mentre alla Regione spetta soltanto un compito ии di finanziamento. с Il ricorso non può trovare accoglimento. Il valore della controversia è inferiore a due milioni, per cui ai sensi dell'art. 113, cpv., c.p.c., deve ritenersi che il Giudice di pace abbia deciso la causa secondo equità. Da ciò deriva, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 716/99), che la sentenza de qua è soggetta al ricorso per cassazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, quanto agli errores in procedendo, per la violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali 3 facciano rinvio. Nelle controversie, in cui il Giudice di pace decide secondo equità, infatti, deve farsi immediata applicazione dell'equità cosiddet- ta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e la decisione deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, senza obbligo di rispetto dei principi re- golatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridi- CO. Come si è sopra accennato il ricorso attiene alla identificazio- ne del soggetto (Comune o Regione) tenuto al pagamento dell'in- dennizzo dovuto ai sensi della legge della Regione Lazio n. 48 del 1982 (successivamente abrogata dalla legge Regione Lazio n. 16 del 1996). Aul. Secondo la suddetta prospettazione, non si è di fronte ad una questione di legittimazione passiva rilevante sotto il profilo del buongoverno delle norme processuali. : Ed invero, quando il convenuto (come nella specie ha fatto il Comune) eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico so- stanziale dedotto in giudizio (indicando come soggetto tenuto al pa- gamento la Regione) viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam" nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, ma del- l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identi- ficabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Consegue che a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica, secondo la prospet- tazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddit- torio deducibile, pertanto, come motivo di ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace (essendo tenuto detto giudice all'osservanza delle norme processua- li), il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto non può essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità da detto giudice, quando questi abbia, come nella specie, dato motivata giustificazione della propria decisione (per l'affermazione di principio, v. nello stesso senso Sez. II, sent. n. 2105 del 24 febbraio 2000, rv 534364). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. O Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spe- L L O B E E se del giudizio di cassazione. N 4 IO 7 ) Z 3 . E A R N C T
P.Q.M.
, S A 1 chiara compensate tra le parti le spese di questo grado del giudi P 9 I 9 1 La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso - D 1 1 E - C 1 I 2 D . L U A 9 I D Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione 3 E T E E P N N E . Corte di Cassazione, il giorno 23 gennaio 2001. S . T E T S I T ( R Il Presidente A Vilofinestionin Il Consigliere est. Селорою CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 13 APR 2001 A D IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U I S O A Z N E E S T R O 5 C