Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2024, proposto da
TI ND, IA AT, IR AH, LI AH, IL AH, JE AH, ET AH e TL AH, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Colucci, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Cascina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Nocco, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 981 dell’11/10/2024 del responsabile della Macrostruttura Lavori Pubblici Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio Edilizia Privata del Comune di Cascina recante l’annullamento in autotutela della scia per la ristrutturazione frazionamento e cambio destinazione presentata in data 24/07/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. TI ND e gli altri soggetti meglio individuati in epigrafe, premesso: a) di aver acquistato ciascuno per la propria quota un compendio immobiliare posto in Cascina in vista di una operazione immobiliare che prevedeva la sua ristrutturazione e la realizzazione di posti auto nell’area cortilizia per accedere alla quale era prevista la apertura di un nuovo accesso carraio sulla via G. Di Vittorio; b) di aver richiesto per la realizzazione di tale accesso un parere preventivo all’Ente preposto (Se.pi.) la quale lo ha rilasciato in senso favorevole con atto del 30 giugno 2021; c) di aver presentato nel luglio 2023 al comune di Cascina una scia per legittimare la realizzazione dell’intervento; d) che la predetta scia, nel silenzio della Amministrazione, ha acquisito efficacia; e) che il comune di Cascina, dopo aver richiesto invano chiarimenti a Se.pi in ordine al parere preventivo favorevole dalla stessa rilasciato, ha aperto un procedimento di autotutela per l’annullamento della predetta scia motivato sull’assunto che il transito veicolare in doppio senso di marcia sulla via G. Di Vittorio verrebbe a costituire una soluzione pericolosa per la sicurezza stradale anche in considerazione delle ridotte dimensioni della carreggiata; f) che con provvedimento del 11/10/2024 il Comune di cascina ha annullato la scia.
Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnato l’atto di annullamento per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che l’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio sarebbe stato adottato dopo lo spirare del termine annuale previsto dell’art. 21 nonises della L. 241/90.
La circostanza posta alla base del motivo è incontestabile dal momento che la scia è stata presentata in data 24 luglio 2023 mentre l’annullamento è intervenuto in data 11/10/2024.
Nondimeno sia nel provvedimento impugnato che nelle difese della amministrazione vengono spesi argomenti atti a dimostrare che la violazione di legge contestata non sarebbe intervenuta.
Nel provvedimento si afferma in primo luogo che la scia sarebbe stata incompleta non contenendo la rappresentazione in scala della via G. di Vittorio sulla quale il progetto prevedeva il nuovo accesso carraio.
La tesi non merita condivisione atteso che non viene supportata da alcuna indicazione di una norma di carattere primario o regolamentare che imporrebbe di quotare in scala, già nel progetto edilizio, la strada ove è previsto il nuovo accesso carraio.
Nessuna omissione è quindi imputabile ai ricorrenti i quali, peraltro, già prima di presentare la scia si sono premuniti di chiedere un parere preventivo all’ente preposto ad istruire le istanze di autorizzazione ai nuovi accessi ottenendo da questo un preassenso.
La mancata valutazione della compatibilità del flusso veicolare proveniente dal compendio con le dimensioni della strada è quindi dovuto non a carenze del progetto presentato ma ad un difetto di istruttoria del Comune o dei suoi incaricati.
Nel provvedimento si afferma altresì che i ricorrenti avrebbero falsamente affermato che l’entrata da via Di Vittorio rappresenterebbe un elemento atto ad attribuire maggiore dignità al fronte principale dell’edificio anziché dichiarare che la stessa costituisce l’unico accesso dalla parte posteriore dell’immobile.
Anche tale addebito è destituito di fondamento atteso che, sia nella richiesta di parere preventivo che nella relazione di accompagnamento al progetto posto alla base della scia, i tecnici incaricati dai ricorrenti avevano accuratamente descritto lo stato dei luoghi chiarendo che il progetto prevedeva due accessi alla via pubblica, uno dalla via Tosco Romagnola (destinato al servizio del fabbricato denominato UMI n. 1) e l’altro da via Di Vittorio.
In particolare nella relazione allegata alla scia veniva rappresentato che l’accesso alla via Di Vittorio sarebbe avvenuto per il tramite di uno spazio aperto di natura condominiale (la cui conformazione ed il cui rapporto con la predetta viabilità è visibile nelle tavole grafiche nn. 1 e 9 prodotte agli atti) per la cui sistemazione sarebbe stata presentata una successiva cila unitamente alla domanda di concessione del passo carrabile.
Altrettanto chiara è la relazione tecnica allegata alla richiesta di parere preventivo nella quale si legge che il nuovo accesso veniva richiesto in funzione dell’utilizzo come parcheggio del resede tergale (raggiungibile solo passando attraverso un cunicolo pedonale che lo metteva in comunicazione con la parte opposta del compendio accessibile da via Tosco Romagnola) che sarebbe stato in tal modo messo in collegamento diretto con la via pubblica.
Alla luce di tali precise descrizioni il Collegio ritiene prive di fondamento anche le affermazioni difensive contenute nelle memorie del comune, secondo le quali il termine annuale per l’esercizio del potere di autotutela sarebbe decorso non dal consolidamento della scia ma dal deposito della successiva pratica edilizia integrativa che avrebbe costituito titolo per l’accesso carrabile poiché solo con il deposito di quest’ultima l’Ente avrebbe acquisito piena contezza della soluzione proposta in merito agli accessi.
Infatti, la richiesta del passo carrabile nulla aggiunge rispetto a quanto i ricorrenti avevano già prospettato al Comune nella richiesta di parere preventivo e nella relazione allegata alla scia.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto con assorbimento dei restanti motivi ferma restando la possibilità del Comune di garantire la sicurezza del tratto di strada mediante soluzioni tecniche o un’apposita disciplina del traffico veicolare (come il senso unico alternato).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Cascina alla refusione delle spese legali che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB MA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB MA HI |
IL SEGRETARIO