Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 20207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20207 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 27/02/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 417
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 045165/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NO N. IL 26/01/1950;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
AN NO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 21.2.2003 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale del 20.2.2003, con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 c.p., 73 e 80, 2^ comma, D.P.R. 309/90, per un episodio di narcotraffico risalente al 1993, e facente parte delle attività illecite dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, deducendo la violazione di legge, in quanto - essendo stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 26.6.2000 della Corte di Assise di Palermo alla pena dell'ergastolo - non era possibile ravvisare le esigenze cautelari del pericolo di fuga (art. 274 lett. b) c.p.p.) e di reiterazione del reato (art. 274 lett. c) c.p.p.), come avevano ritenuto sia il GIP che il Tribunale del riesame.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che "lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiate, non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e specificamente di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà" (Cass.
1.7.1998 n. 4344; conformi Cass. 12.3.1998 n. 925; Cass.
3.8.1995 n. 3875; Cass. 24.1.1995 n. 427). Ciò premesso, non si può trascurare che la fattispecie presenta aspetti particolari, valutandosi che il AN non deve espiare una breve pena detentiva, ma è stato condannato all'ergastolo per un delitto grave (l'omicidio di IO AL), che però al contempo ne dimostra una compartecipazione a quella che viene ritenuta la più potente organizzazione criminale, e cioè "Cosa nostra". Come ha esattamente rilevato il giudice di merito, la risposta alla sussistenza o meno delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e della reiterazione del reato non può essere data con una valutazione limitata all'attualità, e più che altro all'attualità immediata e concreta, in quanto, in tal caso, la risposta non potrebbe che essere favorevole al ricorrente.
Occorre, però, tenere presente la gravità del fatto contestato, la caratura criminale del ricorrente e - cionondimeno - la sua possibilità di accedere in futuro, se non alla liberazione anticipata, ad altri benefici eccezionali previsti dall'ordinamento penitenziario vigente anche per i condannati all'ergastolo, quali i permessi previsti dall'art. 30 legge 345/1975. Ne consegue che alla pur comprensibile tesi sostenuta dal ricorrente, ben si può obiettare che, in tema di esigenze cautelari l'interesse del soggetto che chiede il riesame o la revoca della custodia in carcere, qualora lo stesso sia detenuto per altro titolo, non può che essere ravvisato in relazione all'evenienza del venir meno della diversa causa di privazione della libertà, anche se per periodi brevi e contingenti;
ne consegue che, in siffatto caso, l'accertamento demandato al giudice va di necessità condotto in via di ipotesi, essendo proprio una siffatta operazione connessa e funzionale al riconoscimento dell'interesse dell'istante che, diversamente, sarebbe da escludersi senza ulteriori verifiche. D'altro canto il citato art. 274 c.p.p. ancora il concetto di concreto pericolo alle "specifiche modalità e circostanze del fatto" nonché "alla personalità dell'imputato", per cui un esame svolto - come nel caso di specie - in termini congrui e corretti con riguardo a tali dati ben può essere inserito in una situazione meramente eventuale che, se realizzata, varrebbe automaticamente a renderlo operante.
Ne consegue, che sussistendo con tutta evidenza le esigenze cautelari così come qualificate dall'art. 274 c.p.p., la configurazione della loro rilevanza va rapportata non all'attuale momento detentivo, ma alla situazione che si verrà a determinare in periodi, anche se limitati nel tempo, in cui il ricorrente potrà beneficiare di libertà (come per i "permessi"), ed il giudizio prognostico derivante dalla gravità del fatto (narcotraffico per conto di "Cosa nostra") e della personalità allarmante dell'istante (con un precedente penale di eccezionale rilevanza, ed affiliato in passato alla suindicata organizzazione criminale), consente di ravvisare l'esigenza di tutela della collettività.
Pertanto, la pur apparente differenza tra persona condannata all'ergastolo e persona condannata a pena detentiva contenuta nel tempo non sussiste, in quanto il pericolo di reiterazione del reato - in particolare - è connesso alla situazione di libertà che, per tutti i detenuti, si può verificare attraverso i benefici dell'ordinamento penitenziario.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004