Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nel comprensorio lagunare veneto, in caso di scarico effettuato dopo la presentazione della domanda d'autorizzazione e prima del rilascio della stessa, non si applica la previsione di cui all'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che al comma primo sanziona tale ipotesi con la sola pena pecuniaria -, bensì l'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 - che prevede la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Ciò in quanto la legge 171 del 1973 ha carattere di specialità rispetto alla legge 319 del 1976. (Cfr. Cass. Sez. III 22/09/1998 n. 2338, Sez. III 09/07/1998 n. 2189, Sez. III 9/07/1998 n. 2180, in corso di massimazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1998, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Papadia Umberto Presidente del 22/9/1998
1. Dott. Raimondi Raffaele Consigliere SENTENZA
2 " ZZ AL " N. 2340
3. " Schettino Olindo " REGISTRO GENERALE
4. " FI AL " N. 10039/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia
avverso la sentenza del G.I.P. presso la Pretura di Venezia in data 4.2.1998, con la quale PA AL è stato assolto ex art. 129 cpp. dal reato di cui all'art. 9 L. 171/73 perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Schettino Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso la Pretura circondariale di Venezia richiedeva al G.I.P. l'emissione di decreto penale di condanna nel confronti di PA AL in relazione al reato di. cui all'art.9 della legge 16.4.1973, n. 171 (poiché, nella qualità di titolare dell'insediamento produttivo denominato BAR PA, apriva, manteneva e comunque effettuava lo scarico in laguna dei reflui provenienti da quell'insediamento senza essere in possesso della prescritta autorizzazione - in Venezia, fino al 13.10.1997, data di rilascio dell'autorizzazione). Accertato il 7-10-1997.
Il G.I.P. della Pretura di Venezia, con sentenza pronunziata ai sensi degli artt.129 e 459 c.p.p. in data 4.2.1998, rigettava la richiesta ed assolveva l'imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato".
Rilevava il giudicante che gli scarichi dei reflui erano stati effettuati dopo la presentazione di rituale richiesta di autorizzazione ma prima del rilascio della stessa e che, diversamente da quanto prevede la legge n.319/1976, all'art. 23, per il resto del territorio nazionale, nella disciplina speciale per Venezia, dettata dalla legge n. 171 del 1973 (ed in particolare dall'art. 9 di tale legge), non è prevista alcuna sanzione per chi effettui scarichi in laguna avendo richiesto l'autorizzazione (di competenza del Magistrato delle acque, a norma dell'art. 10, 2^ comma, legge 5.3.1963, n. 366) ma prima che questa sia stata rilasciata.
Il divieto di applicazione analogica in materia penale impedisce di estendere agli scarichi regolati dalla legge speciale per Venezia la disciplina dettata per il resto del territorio nazionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, eccependo erronea applicazione della legge penale.
Il P.M. ricorrente - facendo riferimento ad una decisione di questa Corte Suprema (Cass., Sez. III, 3.2.1995, P.M. in proc. Dazio ed altri) che, per il reato di scarico senza autorizzazione previsto dall'art.9, 6^ comma - prima parte, della legge n. 171/1973, ha affermato la natura permanente "collegata alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla P.A. competente" - ha evidenziato l'incongruità e l'illogicità dell'interpretazione. meramente letterale della norma, operata dal Pretore, dovendo considerarsi "assurdo che una legge-speciale, volta a tutelare un complesso ecosistema quale quelle della laguna di Venezia, non preveda come reato condotte sanzionate penalmente dalla legge che disciplina l'inquinamento delle acque in generale". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art.9 della legge 16 aprile 1973,n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), agli ultimi due commi - come sostituiti dall'art.1 ter del D.L. 10.8.1976, n.544, convertito con modificazioni della legge 8.10.1976, n.690 - dispone testualmente che:
"In deroga a quanto previsto dall'art.6 della legge 5 marzo 1963, n.366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano -
Grado), chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza avere richiesto la preventiva autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n.962, si applica la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni. Trattasi sostanzialmente di attività che la legge 10 maggio 1976, n.319 prevede e sanziona agli artt. 21 e 22.
Nell'art.9 della legge n. 171/1973 non si rinviene, invece, alcun riferimento testuale all'attività di "apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa", prevista quale ipotesi meno grave di reato dall'art. 23 della legge n.319/1976. Questa Corte Suprema: a) con sentenza del 9.1.1995, n. 1154 (ric. P.M. in proc. DA ed altri) aveva affermato la natura permanente del reato di cui all'art.9, 6^ comma-prima parte, legge n.171/1973, ricollegandola "alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il rilascio del titolo abilitativo da parte della P.A. competente";
b) con sentenza del 20.2.1998 (ric. Girardi) aveva rilevato, altresì, che 1a norma di cui all'art.9, 60 comma, legge n.171/1973, là dove prevede la apertura, il mantenimento o, comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, è in ogni caso consentito l'esercizio dello scarico anche prima che essa sia stata rilasciata. L'espressione della norma (al contrario) deve essere intesa - e così lo è sempre stata - nel senso che chi esercita uno scarico per il quale sia richiesta l'autorizzazione, prima che questa sia stata rilasciata, commette reato";
c) con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 27.4.1998 (ric. P.M. in proc. Vardanega), e con varie analoghe decisioni contestuali e successive - rilevando che le precedenti anzidette enunciazioni non integrano una non-consentita applicazione analogica della legge penale ma si correlano ad una corretta lettura della norma incriminatrice, conforme alla sua "ratio", nel pieno rispetto della "intenzione del legislatore" ai sensi dell'art.12, 1^ comma, delle disposizioni sulla legge in generale - ha esplicitamente affermato che l'art. 23 della legge n. 319/1976 (che mitiga le sanzioni previste dal precedente art. 21 nell'intervallo temporale intercorrente tra la richiesta ed il rilascio della autorizzazione) non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento delle acque trova sanzioni penali specifiche nell'ari. 9 della legge n. 171/1973. Ed in proposito deve ribadirsi che:
- la legge 16 aprile 1973, n.171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, è antecedente alla legge 10 maggio 1976, n.319 ed ha sicuramente caratteri di "specialità" rispetto a quest'ultima;
- in particolare, le previsioni degli ultimi due commi dell'art.9 della legge n.171/1973, come sostituiti dalla legge n.690/1976, si trovano in rapporto di specie a genere con quelle corrispondenti degli artt. 21 e 22 della legge n.319/1976, in quanto contengono elementi specializzanti (effettuazione degli scarichi in un ecosistema particolarmente delicato quale quello lagunare) non contenuti nella norma generale;
- i principi fissati dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in materia di abrogazione implicita, non si applicano nel caso in cui la norma anteriore sia "speciale" e quella sopravvenuta "generale", a meno che non risulti una diversa volontà del legislatore;
- una siffatta "diversa volontà" del legislatore è esclusa, nella materia in esame, dall'art.1ter della legge n.690 dell'8 ottobre 1976 che, introducendo due commi ulteriori nella formulazione dell'art. 26 della legge n.319/1976, ha testualmente. previsto che "restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia,
nonché al D.P.R. 20 settembre 1973,n.962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque".
L'estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione "mitigatrice", contenuta nell'art. 23 della legge n.319/1976 non significa, però, che la fattispecie in esso prevista non integra reato in quel territorio esposto a rischi particolari, ma comporta quale conseguenza che in quello stesso territorio l'effettuazione di scarichi comunque non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge n.171/1973. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Pretura di Venezia.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998