Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, nell'ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia dichiarato nullo dal giudice di pace e il successivo decreto sia emesso nel vigore della L. n. 214 del 2003, la competenza è legittimamente attribuita al Tribunale posto che il decreto dichiarato nullo (emesso prima della vigenza della citata legge) non può esser ritenuto idoneo a fissare una volta per tutte la competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 37603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37603 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/07/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1085
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 015871/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON TO, N. IL 19/03/1973;
avverso SENTENZA del 09/02/2007 GIUDICE DI PACE di NASO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M., presso il tribunale di Patti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON Antonio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Naso in data 9.2.2007, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il 22.1.2003, e condannato alla pena di Euro 774,00, di ammenda, oltre statuizioni accessorie.
Con un primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per incompetenza del giudice, essendo competente il Tribunale a seguito della novella legislativa di cui alla L. 1 agosto 2003, n. 214. Il ricorrente ha assunto che nessun rilievo poteva avere il decreto di citazione datato 7.6.2003, in quanto dichiarato nullo dal Giudice di pace il 20.10.2003, e quindi il P.M. ha esercitato l'azione penale con il decreto di citazione dell'8.3.2004. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto le fonti di prova erano state citate in maniera insufficiente e contraddittoria, con particolare riguardo al referto medico n. 3401 del 22.1.2003, non comprendendosi se si trattava di una acquisizione documentale o di una consulenza tecnica di parte, tanto più che era stato richiesto l'esame del Dott. DI VINCENZO Cesare su tale referto. Con il terzo ed ultimo motivo è stata eccepita l'inutilizzabilità dell'esame ematologico per violazione dell'art. 360 c.p.p., trattandosi di accertamento tecnico irripetibile ed essendo stato autorizzato dal solo Maresciallo BATTAGLIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3821 del 17.1.2006 hanno ritenuto che la competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), commesso prima dell'entrata in vigore del decreto L. n. 151 del 2003, convertito in L. n. 214 del 2003, va determinata con riferimento al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale. Nella specie, pertanto, va stabilito se il decreto di citazione a giudizio del 7.6.2003, dichiarato nullo dal Giudice di pace in data 20.10.2003, era comunque idoneo a stabilizzarne la competenza, poi attribuita al Tribunale con la citata L. 1 agosto 2003, n. 214, pubblicata sulla G.U. del 12.8.2003, dato che il successivo decreto di citazione a giudizio è stato emesso l'8.3.2004, epoca in cui era pacifica la competenza del Tribunale.
La risposta non può che essere negativa, considerato che l'art. 185 c.p.p., che disciplina gli affetti della dichiarazione di nullità,
espressamente dispone che si debba procedere alla rinnovazione dell'atto dichiarato nullo (oltre alla regressione del procedimento ed alla nullità degli atti consecutivi), così escludendo dalla realtà processuale l'atto invalido e colpito dalla grave sanzione processuale.
In altre parole valgono i noti principi quod nullum est nullum effectum producit e che l'atto dichiarato nullo va considerato tamquam non esset, non potendo produrre alcun effetto procedurale, nè potendo in alcun modo incidere sullo svolgimento del procedimento, che, diversamente, sarebbe affetto dalla rilevanza di un atto ormai avulso dalla realtà processuale.
È, pertanto, destituito di fondamento il ragionamento del Giudice di pace, secondo il quale il mancato avviso al difensore non è equiparabile a nullità dell'atto, ma solo ad una irregolarità, essendo in ogni caso stata dichiarata la nullità del decreto di citazione in data 20.10.2003, con restituzione degli atti al P.M., il quale ha dovuto emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio. La diversa valutazione dello stesso Giudice di pace in sentenza costituisce una tardiva e ininfluente resipiscenza del provvedimento di dichiarazione di nullità, che ha comunque prodotto i suoi effetti, non è stato impugnato da alcuno, ha causato la regressione del procedimento, e l'obbligo per il P.M. di emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, altrimenti vi sarebbe stata la paralisi del procedimento.
Il P.M. ha poi errato nel citare l'imputato dinanzi al Giudice di pace, in quanto, in data 8.3.2004, era ormai in vigore la novella legislativa di cui alla citata L. n. 214 del 2003, per cui la citazione doveva avvenire dinanzi al Tribunale, per il principio che regola il diritto processuale, e cioè tempus regit actum. L'incompetenza funzionale del Giudice di pace, peraltro eccepita ritualmente dal ricorrente, è comunque rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 24. 1,1995 n. 366; Cass. 15.9.1994 n. 3707). L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente degli altri motivi di gravame, e la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 c.p.p., con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti perché eserciti l'azione penale dinanzi al giudice competente, e cioè il Tribunale di Patti.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007