Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell'espressione "altra utilità" di cui all'art. 317 cod. pen. va ricompreso anche il vantaggio di natura politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in quanto giova esclusivamente alla P.A., esclude la sussistenza del reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il delitto di concussione nella condotta del Sindaco che aveva esercitato indebite pressioni su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario politico).
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- 1. Concussione: non sussiste il tentativo in caso di generiche condotte prevaricatrici e molesteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di tentata concussione, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella …
Leggi di più… - 2. Sviamento di potere e tentata concussione ai danni del direttore dell'ospedaleAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2006, n. 21991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21991 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 01/02/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 132
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 35261/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VI, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 6 aprile 2004 n. 532;
letta la memoria della parte civile, CA Dante Columella, pervenuta il 16 gennaio 2006;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S.F.;
sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio riguardo ai reati contestati ai a) e b) e senza rinvio riguardo a quello contestato al capo c) dell'imputazione;
sentita l'arringa degli avv.ti AN DI CAGNO e Michele LA FORGIA, difensori della parte civile CA Dante Columella, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese;
sentita l'arringa dell'avv. Domenico FARINA, difensore della parte civile AN DI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese;
sentita l'arringa degli avv.ti ARICÒ AN e SISTO Francesco Paolo, difensori dell'imputato ricorrente, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 6 aprile 2004, n. 532, - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari 12 novembre 2002 n. 1777, è stato dichiarato colpevole dei reati previsti a) dall'art. 317 c.p.; b) dagli artt.81 e 317 c.p., commessi in Altamura il 27 dicembre 1997 e c) del reato previsto dall'art. 294 c.p., contestato all'udienza del 30 aprile 1999 come commesso in Altamura il 27 dicembre 1997 - VI LO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 317 c.p. (art.606 c.p.p., lett. b)) e carenza e illogicità della motivazione relativamente al capo a) dell'imputazione perché il LO non avrebbe potuto abusare della sua qualità dal momento che la Tra.de.co., e per essa il UM, non poteva vantare diritto alcuno a transigere il contenzioso in corso con il Comune e che la prospettata necessità delle dimissioni del DI era del tutto estranea all'uso, e all'abuso, dei poteri pubblici;
inoltre, a parte l'assenza di una posizione di sudditanza psicologica del UM nei confronti del LO, non si è tenuto conto che l'espressione altra utilità, contenuta nell'art. 317 c.p., si riferisce a beni o vantaggi di carattere personale, non politico, per cui manca l'elemento costitutivo del reato di concussione, come si rileva dalla formulazione dello stesso capo d'imputazione;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al capo a) dell'imputazione; mancanza di motivazione perché la sentenza impugnata ha recepito sic et simpliciter una generica asserzione del teste CI, secondo il quale si sarebbe trattato di un fatto personale tra il LO e il DI, senza specificare di quale fatto personale si trattasse e perché dovesse essere qualificato come personale e, cioè, quale sarebbe stata l'utilità personale conseguita dal LO attraverso le dimissioni del DI;
illogicità della motivazione perché la sentenza qualifica l'avv. PADRONE come persona estranea ai fatti;
si preoccupa solo di screditare il teste CE;
estrapola singole frasi dal contesto della deposizione del CI;
dichiara priva di fondamento logico e giuridico l'incompatibilità del DI rispetto alla funzione di consigliere comunale per i suoi rapporti con lo studio CONTISIO che curava le pratiche della Tra.de.co. per il solo fatto che non vi erano state lamentele al riguardo;
dà per pacifica la crisi finanziaria della Tra.de.co. senza alcuna motivazione;
3. violazione della legge penale nell'ambito di una motivazione carente ed illogica (art. 606 c.p.p., lett. b), e)) in riferimento al capo b) dell'imputazione, dando ancora per scontata la crisi finanziaria della Tra.de.co. e travisando la testimonianza del GI, unico testimone oculare dell'intera vicenda, concludendo apoditticamente, in assenza di qualsiasi abuso, che la semplice mancata sponsorizzazione della squadra di calcio avrebbe potuto far saltare la transazione del Comune con la Tra.de.co.;
4. violazione della legge penale nell'ambito di una motivazione carente ed illogica (art. 606 c.p.p., lett. b), e)) in riferimento al capo c) dell'imputazione, perché lo stesso DI nella sua deposizione ha escluso qualunque richiesta a lui diretta da parte del sindaco LO in ordine alle sue dimissioni. La sentenza impugnata ha riconosciuto nella fattispecie concreta il reato di concussione individuando l'abuso di potere del sindaco VI LO, secondo quanto gli è stato contestato nel capo a) dell'imputazione, nell'aver agito essendo consapevole della sostanziale fondatezza delle ragioni giudiziarie di UM CA, ossia della posizione creditoria di quest'ultimo nei confronti del Comune di Altamura. Posizione creditoria che, sulla base di questo presupposto, poteva essere soddisfatta con una transazione, che sarebbe tornata a vantaggio tanto al creditore che al Comune debitore.
L'abuso, ricostruito in questi termini anche dal Giudice di primo grado, è consistito nella minaccia, implicita (Cass., Sez. VI, 25 febbraio 1998 n. 5569, ric. Ferrovie dello Stato, Pera ed altri;
Sez. VI, 22 marzo 2005 n. 35028, ric. Battaglia) nella richiesta rivolta al UM, di non addivenire alla soddisfazione del suo credito neppure nella forma della transazione, qualora non si fosse adoperato per ottenere le dimissioni di DI AN dalla carica di consigliere comunale.
La configurazione del reato contestato appare pienamente provata, considerando che dalla ricostruzione del fatto operata in sede di merito si deduce che il Sindaco aveva il potere di addivenire alla transazione del debito del Comune nei confronti del UM ed era determinato a darvi corso;
e d'altra parte, in tema di concussione, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2004 n. 23801, ric. Fanchin ed altri). Egli, tuttavia, condizionava tale incombente, con danno ingiusto del creditore, all'intervento di quest'ultimo sul DI, tramite lo studio del commercialista CONTISIO, legato da un rapporto di collaborazione con le società del UM, di cui il DI era dipendente in qualità di ragioniere. Parti lese dal reato di concussione sono, quindi, sia il UM che il DI. Riguardo alla natura del vantaggio, ottenuto dall'imputato abusando dei suoi poteri, si osserva che in tema di concussione l'espressione altra utilità di cui all'art. 317 c.p. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile;
tale utilità quindi può consistere tanto in un "dare" quanto in un "facere", purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1997 n. 1894, ric. P.M. e Raimondo N.; Sez. VI, 11 novembre 1998-27 gennaio 1999 n. 3513, ric. Plotino):
Nell'ampiezza dell'accezione è compreso il vantaggio di natura politica, il quale però non coincide con il vantaggio di natura istituzionale, che esclude la sussistenza del reato in quanto la prestazione, promessa od effettuata dal soggetto passivo a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giova esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e persegue esclusivamente i fini istituzionali di questa, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato, costituito dal buon andamento della P.A. (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2001 n. 45135, ric. Riccardi in proc. ignoti;
27 marzo 2003 n. 31978, ric. Molosso). Pertanto costituisce altra utilità ai fini della configurazione del reato di concussione il vantaggio personale di liberarsi di un proprio avversario politico, provocandone le dimissioni con la minaccia di farlo licenziare utilizzando la capacità d'induzione, connessa con la funzione pubblica esercitata, nei confronti di altro soggetto, in rapporto col datore di lavoro.
Nella specie, peraltro, la sentenza d'appello ha espressamente accertato che quello conseguito dal sindaco LO era solo indirettamente un vantaggio di tipo politico, ma che in realtà il tornaconto era di tipo personale, consistente nell'ottenere attraverso le pressioni sul UM e, tramite questo sul titolare dello studio commerciale CONTISIO, le dimissioni da consigliere comunale del DI, dipendente dello studio, suo antagonista per via dell'azione di contrasto che gli opponeva. a fronte della decisione, giuridicamente corretta e logicamente coerente e quindi immune dai vizi eccepiti col primo motivo di ricorso, il ricorrente, in particolare col secondo motivo di ricorso, ha dedotto in realtà censure in fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei giudici del merito e, quindi, infondate (la presunta genericità delle asserzioni del teste ET CI, destinato a subentrare al DI come consigliere comunale, confermate dalla testimonianza del CE riscontrata dalle due lettere da lui consegnate al LO;
la critica alla qualificazione dell'avv. PADRONE come persona estranea ai fatti;
la presunta incompatibilità del DI, in quanto dipendente dello studio CONTISIO, con la funzione di consigliere comunale;
il presunto dubbio sulla crisi finanziaria della Tra.de.co) - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. VII, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il primo e il secondo motivo di ricorso appaiono, quindi, infondati. Alla medesima conclusione si perviene in merito al quarto motivo di ricorso. Il Giudice d'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto in cui aveva ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 294 c.p. solo in relazione ad attività impeditive del diritto politico di elettorato passivo, rilevando che il paradigma normativo fa riferimento ai diritti politici in genere, per cui sarebbe arbitraria l'esclusione dalla tutela del diritto politico di chi viene eletto. Col motivo in esame il ricorrente non discute l'interpretazione data e il principio affermato dal Giudice d'appello, ma si limita ad eccepire la carenza e l'illogicità di questa motivazione, obiettando che per evitare di incorrere nei vizi motivazionali lamentati sarebbe bastata una semplice lettura dei verbali delle udienze dibattimentali di primo grado e, in particolare, del verbale dell'udienza del 30 aprile 1999 relativo all'assunzione della testimonianza del DI, il quale aveva escluso qualsivoglia richiesta a lui diretta in ordine alle sue dimissioni.
A confronto con la complessa e dettagliata ricostruzione dei fatti, compiuta con la sentenza impugnata, pervenendo alla dimostrazione della condotta dell'imputato attraverso prove dirette e concordanti, le contrapposte asserzioni del ricorrente appaiono generiche e scarsamente significative, considerando, oltre tutto, che la dinamica del fatto non esigeva una richiesta del LO personalmente rivolta al DI perché desse le dimissioni. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. Per quanto riguarda il reato contestato al capo b)
dell'imputazione la motivazione appare, infatti, carente avuto riguardo alla ricostruzione del fatto operata nella sentenza di primo grado, laddove si dà atto che l'iniziativa di contattare il UM per il finanziamento della squadra di calcio, la cui condizione economica così come quella dei calciatori era disastrosa, non era partita dal Sindaco, bensì da un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza, i quali lo avevano persuaso a contattare personalmente il dominus della Tra.de.co. Il Giudice d'appello ha considerato che anche questa fattispecie concreta si inseriva nel quadro dei rapporti fra il Sindaco e il UM ed ha considerato questo aspetto sufficiente a ritenere che anche in questo caso era stata posta in essere una concussione, trascurando di considerare il principio per cui in tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata (Cass., Sez. VI, 27 marzo 2003 n. 31978, ric. Molosso;
Sez. VI, 25 settembre 2001 n. 45135, ric. Riccardi in proc. ignoti).
Occorre, quindi, procedere alla verifica di questo aspetto della vicenda, accertando se anche in questo secondo caso il Sindaco agì per ottenere un vantaggio personale e non per finalità istituzionali, nelle quali potrebbe di fatto rientrare anche quello di promuovere l'attività sportiva, finanziando una squadra di calcio.
Per questo scopo la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari (il Giudice di rinvio provvederà eventualmente anche alla liquidazione delle spese anticipate dalle parti civili relative al giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006