Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 9 60 210 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN AZIO LA CORT SUP E Oggetto ALLONG DI SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTO DI CONFINI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 7245/99 - Cron.10655 Consigliere -1 Dott. Alfredo MENSITIERI - Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 1256 - Consigliere- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 01/02/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Dott FRANCESCA TROMBSTTA - CONSIGLIERE- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN T ENZA dal Sig.. IL COLE 24 OF per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 4 APR. 200 il AMATO GASPARE, MICILETTA ENZA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato NICOLAIS L, che li difende unitamente CANCELLERIA -- all'avvocato ROCCELLA FABIO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG508342
contro
RI AR, CA PP;
intimati avverso la sentenza n. 3571/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 23/10/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 207 udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio -1- MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 17/4/1986 NA ZI, premesso di essere proprietaria di un terreno, sito in Chiusa Sclafani, privo di confine certo ri- spetto a quelli contigui di proprietà di RI LO e di CA US, con- veniva in giudizio questi ultimi onde ottenere la determinazione giudiziale del confine, l'apposizione dei termini lapidei e la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della porzione di fondo eventualmente occupata. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda sostenendo la certezza del confine. L'adito pretore di Corleone rigettava la domanda con sentenza del 14/1/1991 avverso la quale la NA proponeva appello. RI LO e CA US resistevano al gravame e proponevano ap- pello incidentale in relazione al capo della sentenza impugnata concernente le spese processuali. Nel corso del giudizio di secondo grado si costituivano in luogo della de- funta appellante i suoi eredi AM AR e IC ZA i quali faceva- no proprie le istanze formulate dalla dante causa. Il tribunale di Palermo, con sentenza 23/10/1998, rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale. Osservava il giudice di secondo grado: che deceduta l'originaria appellante, NA ZI, in sua vece si erano costituiti l'AM e la IC che si erano definiti eredi della scomparsa ed avevano prodotto copia della denuncia di successione dalla quale si evinceva che la successione della NA si era aperta per testa- mento olografo in favore del coniuge superstite e dell'estranea IC;
che la detta produzione documentale non costituiva prova sufficiente della 3 qualità di eredi in capo agli appellanti e del rapporto di successione a titolo universale con la loro dante causa;
che la denuncia di successione, essendo un atto di parte, era inidonea a dimostrare il titolo di acquisto;
che nessuna presunzione poteva nella specie soccorrere tenuto anche conto del fatto che la IC, in quanto estranea, non era nemmeno chiamata alla successione legittima della NA;
che gli appellanti avrebbero dovuto produrre in giudizio il testamento olografo che costituiva il comune titolo di acquisto;
che pertanto gli appellanti non avevano fornito adeguata prova della titola- rità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio il che imponeva il rigetto dell'impugnazione principale;
che era invece fondato l'appello incidentale in quanto il pretore aveva errato nel non applicare il principio della soccom- benza per cui le spese del giudizio di primo grado dovevano essere poste a carico dell'originaria attrice e, quindi, degli appellanti. La cassazione della sentenza del tribunale di Palermo è stata chiesta da AM AR e IC ZA con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. RI LA e CA US non hanno svolto attività difensi- va in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'AM e la IC denunciano viola- zione dell'articolo 100 c.p.c. deducendo di aver prodotto nel giudizio di ap- pello il certificato relativo alla denuncia di successione attestante che detta successione era regolata da un testamento olografo con il quale essi ricor- renti erano stati istituiti eredi della NA. Peraltro esso AM AR, in quanto marito della NA, era chiamato alla successione di questa in forza di legge sicché la mancanza di testamento come documento era certa- mente supplita dal rapporto successorio legittimo per cui il tribunale avreb- be dovuto ritenere esso AM titolare del rapporto dedotto in giudizio in quanto erede legittimo della defunta attrice ed appellante. La censura è fondata. Occorre osservare che, come più volte affermato da questa Corte, le que- stioni riguardanti la legittimazione, attiva o passiva, alla causa, investendo l'accertamento, sulla base della prospettazione di parte del rapporto
contro
- verso, del diritto potestativo di promuovere ( o del dovere di subire) il giu- dizio, sono rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, men- tre quelle relative alla titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto de- dotto in giudizio attengono al merito e non sono esaminabili di ufficio. In particolare, in caso di successione a titolo universale nel processo, l'onere del soggetto che si costituisce in giudizio come successore di fornire la pro- va di tale sua qualità sorge unicamente in presenza di una specifica e tempe- stiva contestazione ad opera di controparte, la quale, accettando il contrad- dittorio senza alcuna eccezione al riguardo, rende non controversa tale qua- lità. La questione non attiene alla capacità ( e quindi alla legittimazione ) processuale (articolo 75 c.p.c. ) bensì alla titolarità del rapporto controver- so, traducendosi in una contestazione alla qualità ereditaria ( nei sensi sud- detti, tra le tante, sentenze 20/8/1997 n. 7758; 9/7/1996 n. 6240; 9/6/1990 n. 5640 ). E' evidente, quindi, l'errore di diritto in cui è caduto il tribunale di Pa- lermo con il ritenere, in sostanza, che configurasse una questione di "legittimatio ad causam” e, conseguentemente, una pregiudiziale di rito rile- vabile di ufficio, quella relativa alla successione a titolo universale degli 5 odierni ricorrenti nel diritto fatto valere in giudizio dalla defunta NA ZI, mentre si trattava di una questione di merito che dalla lettura della decisione impugnata non risulta che abbia formato oggetto di contestazione da parte degli appellati RI LO e CA US. Ne deriva che il giu- dice di secondo grado non poteva rigettare l'appello principale per non aver gli eredi dell'appellante NA fornito adeguata prova della titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio non avendo dimostrato la qualità di eredi dell'appellante (qualità non contestata dalla controparte ). Dall'accoglimento del primo motivo deriva logicamente l'assorbimento del secondo con il quale i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 101 e 91 c.p.c., deducono che il tribunale ha errato nell'accogliere l'appello incidentale proposto dal CA e dal RI nei confronti della NA re- lativo al governo delle spese del giudizio di primo grado. Di tale appello in- cidentale si dovrà occupare il giudice di rinvio dopo l'esame ( e la valuta- zione della fondatezza o meno) dell'appello principale. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice designato non nel tribunale bensì nella corte di appello di Palermo. Al riguardo deve osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19/2/1998 n. 51, se ( come nella specie) viene cassata con rinvio una sentenza del tribunale emessa in grado di appello avverso una decisione del pretore, il giudice di pari grado a cui va rinviato il giudizio è la corte di appello e non il tribunale, perché: a) al tribunale sono state trasferite le competenze del pretore il cui ufficio è stato soppresso;
b) il tribunale è rimasto giudice di appello soltanto per le 6 sentenze del giudice di pace e definisce come giudice di appello solo i giu- dizi dinanzi al medesimo pendenti alla "data di efficacia" del suddetto de- creto, ossia alla data del 2/6/1999; c) la corte di appello è giudice dell'appello anche per le cause pendenti dinanzi al pretore alla data del 2/6/1999 ovvero da questi definite con sentenza e non ancora appellate alla detta data (nei sensi suddetti, sentenze 19/11/1999 n. 12836; 24/1/2000 n. 750 ). Il giudice di rinvio, come sopra designato, provvederà ad un nuovo esa- me tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi agli enunciati 110000 principi di diritto. Al giudice del rinvio si rimette anche la pronuncia sulle 290000 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Palermo. Roma 1 febbraio 2001 Il consigliere estensoreInsigliere Il presidente Аралаш IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 4 APR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 8 OTT. 2001, 4 IL CANCELLIERE 01 to lonco Registrato in da 290.000 ивило... g AM va p. Il Dirigente Area Set? NT D (OS Mare Crazy D (lire I Responsabile Servizio (Dr 7