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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38336 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile EL AN AM nato il [...] nel procedimento a carico di: TI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato JACOPO RUSSO, nell'interesse della parte civile, che riportandosi al ricorso ne chiedeva l'accoglimento, depositando la nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, in data 18 gennaio 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dall'imputato AL ON avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Airola per il delitto di percosse in danno di ME El Hanana, con condanna al risarcimento del danno. In sostanza il Tribunale dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione e rilevava Penale Sent. Sez. 5 Num. 38336 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 come fosse fondato l'appello, rendendo conto della inattendibilità e insufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa e revocando le statuizioni civili. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile ME El Hanana consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo e il secondo motivo deducono per un verso violazione della legge processuale, in quanto il Tribunale non ha rilevato la tardività dell'appello, che avrebbe dovuto condurre a una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; per altro verso la violazione di norma processuale, perché l'inammissibilità dell'appello non consentiva di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado e prima di quella di appello, come pure di revocare le statuizioni civili. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, ritenendo fondato il ricorso per tardività dell'appello. 5. Il difensore della parte civile depositava conclusioni e nota spese, in vista dell'udienza del 15 giugno 2023, rappresentando che il proprio assistito era stato ammesso al patrocinio erariale. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare va richiamato l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. che statuisce: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano 2 per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». La trattazione del presente procedimento era stata differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite che in data 25 maggio 2023, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, hanno fissato il principio per cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione nel caso in esame, essendo la costituzione della parte civile antecedente al 30 dicembre 2022. 3. Il Giudice di pace di Airola depositava la sentenza il 22 gennaio 2021, dunque nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, essendo la decisione assunta in data 7 gennaio 2021. Dal 22 gennaio 2021 decorreva il termine di giorni trenta per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. vedendosi in tema di motivazione non contestuale, ai sensi dell'art. 544, comma 2 cod. proc. pen. L'atto di appello, nell'interesse di AL ON, risulta depositato presso l'ufficio della Giudice di pace di Airola in data 1 aprile 2021, quindi oltre il termine per l'impugnazione fissato al 22 febbraio 2021. Pertanto, l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha stabilito che la statuizione di inammissibilità travolge la sentenza di appello che deve essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado). E' pertanto fondato il ricorso in quanto l'appello era intempestivo. D'altro canto, la sentenza di condanna di primo grado interveniva prima della data di estinzione per prescrizione del reato, in quanto il relativo termine andava a scadere il 15 gennaio 2021. Pertanto, trova applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. che fa salvo il giudizio agli effetti civili in caso di condanna in primo grado al risarcimento del danno. Ne consegue, ai soli effetti civili — non essendo stato proposto dal Pubblico ministero ricorso per cassazione per far rilevare la tardività dell'appello — 3 l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cosicché ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. devono restare ferme le statuizioni civili assunte in primo grado. D'altro canto, l'interesse della parte civile all'impugnazione nel caso in esame è stato riconosciuto per ottenere l'annullamento della sentenza di appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla revoca delle statuizioni civili, che restano dunque ferme come definite dalla sentenza di primo grado. 4. Inoltre l'imputato ON va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio e nel grado di appello dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, con decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Infatti, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti gli effetti civili, per inammissibilità dell'appello 4 i\ Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile del presente grado e di quello di appello nella misura che sarà liquidata dal giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato. Così deciso in Roma, 15/06/2023 I,
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato JACOPO RUSSO, nell'interesse della parte civile, che riportandosi al ricorso ne chiedeva l'accoglimento, depositando la nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, in data 18 gennaio 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dall'imputato AL ON avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Airola per il delitto di percosse in danno di ME El Hanana, con condanna al risarcimento del danno. In sostanza il Tribunale dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione e rilevava Penale Sent. Sez. 5 Num. 38336 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 come fosse fondato l'appello, rendendo conto della inattendibilità e insufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa e revocando le statuizioni civili. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile ME El Hanana consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo e il secondo motivo deducono per un verso violazione della legge processuale, in quanto il Tribunale non ha rilevato la tardività dell'appello, che avrebbe dovuto condurre a una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; per altro verso la violazione di norma processuale, perché l'inammissibilità dell'appello non consentiva di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado e prima di quella di appello, come pure di revocare le statuizioni civili. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, ritenendo fondato il ricorso per tardività dell'appello. 5. Il difensore della parte civile depositava conclusioni e nota spese, in vista dell'udienza del 15 giugno 2023, rappresentando che il proprio assistito era stato ammesso al patrocinio erariale. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare va richiamato l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. che statuisce: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano 2 per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». La trattazione del presente procedimento era stata differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite che in data 25 maggio 2023, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, hanno fissato il principio per cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione nel caso in esame, essendo la costituzione della parte civile antecedente al 30 dicembre 2022. 3. Il Giudice di pace di Airola depositava la sentenza il 22 gennaio 2021, dunque nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, essendo la decisione assunta in data 7 gennaio 2021. Dal 22 gennaio 2021 decorreva il termine di giorni trenta per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. vedendosi in tema di motivazione non contestuale, ai sensi dell'art. 544, comma 2 cod. proc. pen. L'atto di appello, nell'interesse di AL ON, risulta depositato presso l'ufficio della Giudice di pace di Airola in data 1 aprile 2021, quindi oltre il termine per l'impugnazione fissato al 22 febbraio 2021. Pertanto, l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha stabilito che la statuizione di inammissibilità travolge la sentenza di appello che deve essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado). E' pertanto fondato il ricorso in quanto l'appello era intempestivo. D'altro canto, la sentenza di condanna di primo grado interveniva prima della data di estinzione per prescrizione del reato, in quanto il relativo termine andava a scadere il 15 gennaio 2021. Pertanto, trova applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. che fa salvo il giudizio agli effetti civili in caso di condanna in primo grado al risarcimento del danno. Ne consegue, ai soli effetti civili — non essendo stato proposto dal Pubblico ministero ricorso per cassazione per far rilevare la tardività dell'appello — 3 l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cosicché ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. devono restare ferme le statuizioni civili assunte in primo grado. D'altro canto, l'interesse della parte civile all'impugnazione nel caso in esame è stato riconosciuto per ottenere l'annullamento della sentenza di appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla revoca delle statuizioni civili, che restano dunque ferme come definite dalla sentenza di primo grado. 4. Inoltre l'imputato ON va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio e nel grado di appello dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, con decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Infatti, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti gli effetti civili, per inammissibilità dell'appello 4 i\ Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile del presente grado e di quello di appello nella misura che sarà liquidata dal giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato. Così deciso in Roma, 15/06/2023 I,