Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2007, n. 12034
CASS
Sentenza 13 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56, 48, 480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha ritenuto la non configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del p.u. in quanto alla condotta dell'ingannatore - che aveva presentato alla locale Questura una falsa dichiarazione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno - non aveva fatto seguito la necessaria condotta del pubblico ufficiale ingannato che aveva omesso al riguardo qualsivoglia iniziativa).

Commentari2

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Falso ideologico per induzione: Non sussiste se il p.u. omette qualsiasi iniziativa conseguente.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 giugno 2022

    Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Trieste (dott. Alessio Tassan) ha affermato che non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56,48,480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2007, n. 12034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12034
Data del deposito : 13 dicembre 2007

Testo completo