Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
Non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56, 48, 480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha ritenuto la non configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del p.u. in quanto alla condotta dell'ingannatore - che aveva presentato alla locale Questura una falsa dichiarazione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno - non aveva fatto seguito la necessaria condotta del pubblico ufficiale ingannato che aveva omesso al riguardo qualsivoglia iniziativa).
Commentari • 2
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Falso ideologico per induzione: Non sussiste se il p.u. omette qualsiasi iniziativa conseguente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 giugno 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Trieste (dott. Alessio Tassan) ha affermato che non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56,48,480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2007, n. 12034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12034 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 13/12/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1890
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 021485/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) AS EL EN SA, N. IL 30/04/1966;
2) RI NE EN DI, N. IL 23/03/1961;
3) AN IG, N. IL 13/07/1937;
avverso SENTENZA del 02/02/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 2 febbraio 2007 il GUP presso il Tribunale di Imperia ha dichiarato non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di VI IG e SI AM EN EM in ordine al reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. - emissione di un falso permesso di soggiorno (capo 1 della rubrica) -, perché alcuni atti sono inutilizzabili ed altri contraddittori, nei confronti di VI per il reato di cui all'art. 483 c.p. (capo 2 della rubrica) - falsa attestazione di assunzione per ottenere un permesso di soggiorno -, perché il reato non era astrattamente configurabile in quanto si trattava di una mera comunicazione, e nei confronti di SI e RI NE EN DI per il reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 c.p. (capi 3 e 5 della rubrica), non essendo ravvisabile il tentativo quando vi è la sola condotta dell'ingannatore essendo necessaria anche una condotta del pubblico ufficiale ingannato.
Con il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha dedotto il vizio di motivazione e la erronea applicazione della legge penale specialmente con riferimento alla violazione degli artt. 48 e 479 c.p.. Va subito rilevato che il reato contestato al capo 1 della rubrica a VI e SI - violazione degli artt. 48 e 479 c.p. - concernente una falsa dichiarazione di assunzione risulta essere stato commesso il 17 novembre 1998, mentre quello contestato al solo VI al capo 2 della rubrica - violazione dell'art. 483 c.p., concernente una falsa attestazione di assunzione a favore di SI al fine di ottenere il permesso di soggiorno è stato commesso il 7 dicembre 1998, ancorché entrambi i reati risultino accertati soltanto il 20 novembre 2002.
Ai fini del termine prescrizionale si deve tenere conto evidentemente del momento del commesso reato e non già di quello dell'accertamento dello stesso.
Orbene ai sensi dell'art. 157 c.p. nella sua nuova formulazione, applicabile nel caso di specie dal momento che il procedimento non è ancora pervenuto alla fase dibattimentale, il termine prescrizionale per entrambi i reati contestati è di sei anni non essendovi ancora stato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Di conseguenza il termine prescrizionale è decorso rispettivamente il 17 novembre 2004 per il reato di cui al capo 1 ed il 7 dicembre 2004 per il reato di cui al capo 2 della rubrica.
I motivi di ricorso proposti dal Procuratore Generale con riferimento ai due reati considerati - per il primo il non luogo a procedere era stato, peraltro, pronunciato con formula dubitativa - hanno un certo fondamento cosicché non vi sono elementi per la conferma di un proscioglimento nel merito dei due imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Non si può fare altro allora che prendere atto del tempo trascorso e dichiarare la estinzione dei due reati considerati per prescrizione. Devesi, pertanto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica per prescrizione.
I motivi di ricorso concernenti i reati di cui ai capi 3 e 5 della rubrica - falso per induzione attribuito a SI (capo 3) e a RI (capo 5) - non sono fondati.
Il GUP ha invero accertato che i due imputati avevano presentato alla Questura di Imperia una falsa dichiarazione di lavoro, ma che il pubblico ufficiale competente non aveva adottato alcun provvedimento ed alcuna iniziativa.
Stando così le cose la condotta degli imputati deve essere definita come mera attività preparatoria e come tale non punibile, come correttamente ha stabilito il GUP presso il Tribunale di Imperia. La Suprema Corte ha infatti stabilito che non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale - 56 e 48 - art. 480 c.p. - allorché quest'ultimo non si sia determinato , in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato (Cass., Sez. 5 penale, n. 41205 del 23 settembre 2002 - 10 dicembre 2002, Di Giuseppe). Il Collegio intende uniformarsi a tale corretto indirizzo giurisprudenziale.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere pertanto rigettato con riferimento ai reati di cui ai capi 3 e 5 della rubrica e con riguardo agli imputati SI e RI.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica per prescrizione e rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008