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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 15471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15471 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LO, nato a [...] 1'11/04/1953 avverso la sentenza dell'11/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 9 ottobre 2023, con la quale LO EL era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo a), 110 cod. p , Penale Sent. Sez. 3 Num. 15471 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST SS Data Udienza: 05/03/2026 256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo b) e 110 - 674 cod. pen. (capo c), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Con la sentenza confermata era stata ordinata anche la confisca dell'area di cui all'imputazione sub a) e di quant'altro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA EL, per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, non più vigente a seguito di abrogazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che nelle more del presente giudizio è intervenuto il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, che ha abrogato l'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ha sostenuto che la pena in concreto inflitta fosse contemporaneamente congrua e sub-legale; che il giudice di seconda istanza, stimando il fatto di reato in maniera ancora più severa rispetto al primo giudicante, alla luce della circostanza in argomento, con l'intento di infliggere all'imputato una pena più prossima a quella legale, confermava il trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato neppure meritevole delle circostanze attenuanti generiche e che alla luce della recente abrogazione della suindicata circostanza aggravante la pena non possa più ritenersi congrua. Deduce, poi, che anche la motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare illogica ed errata in considerazione del volume non determinato dei rifiuti, del mancato accertamento del danno ambientale, dell'estinzione del precedente penale dell'imputato e della bonifica dell'area da parte dell'imputato. Deduce, inoltre, che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza gravata risulta intrisa da formule di stile illogiche e contraddittorie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione ed erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena. Deduce che il provvedimento impugnato, analogamente alla sentenza di primo grado, è affetto da grave vizio di motivazione in quanto non esplicita e quantifica l'aumento di pena applicato per ciascun reato satellite né chiarisce i criteri utilizzati per tale determinazione della pena. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2 2006 e vizio di motivazione in ordine alla confisca. Deduce che già dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che al giudicante era noto che l'area sulla quale sono stati asseritamente incendiati i cumuli di rifiuti fosse di proprietà della società in nome collettivo di cui i fratelli EL era' óci; che la suindicata disposizione prevede la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato;
che l'area teatro dei reati è stata acquistata dalla società EL LO e SA & C. s.n.c. Officina Meccanica nel 2002; che i soci erano LO EL, SA EL e NG LL;
che nelle more la società ha visto l'integrale modifica della propria compagine societaria;
che il bene è insuscettibile di essere confiscato in quanto appartenente a terzi estranei all'illecito; che SA EL è deceduto nel corso del giudizio;
che l'estinzione del reato per morte fa venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredi la confisca e che la misura ablativa è comunque sproporzionata. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. per prescrizione nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da un lato, afferma che essendo notorio che la combustione illecita di rifiuti genera emissioni dannose nell'atmosfera, non necessitandosi quindi l'intervento dell'ARPA per procedere alla misurazione e registrazione di eventuali emissioni nocive, e dall'altro, richiama un principio di diritto con cui si afferma la possibilità per il giudicante di fondare il convincimento su dichiarazioni testimoniali che però nel caso di specie mancano. Deduce, inoltre, che i fatti risalgono al 10 giugno 2019 e che il termine di prescrizione di anni cinque è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (11 febbraio 2025). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente poiché relativi a doglianze tra loro connesse. Occorre, in primo luogo, dare atto che il ricorrente non contesta la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo a). Quanto al reato di cui al capo b) deve rilevarsi che il Tribunale non ha applicato l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 256-bis, 3 comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, abrogata con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla I. 3 ottobre 2025, n. 147, avendo determinato la pena complessiva per i tre reati unificati dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi quattro di reclusione e, quindi, in misura inferiore al limite minimo di anni quattro di reclusione previsto dai commi 1 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il menzionato comma 3 prevedeva l'aumento di un terzo della pena nel caso di commissione del delitto di cui al precedente comma 1 nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata). La Corte di appello nel giudicare congrua la pena inflitta ha definito quest'ultima inferiore alla pena minima di anni quattro sopra indicata, così esprimendo una valutazione illogica perché presupponente un aumento di pena per la circostanza aggravante non applicato plal giudice di primo grado. Inoltre, fondatamente il ricorrente ha lamentatownancata indicazione della pena base per il ritenuto più grave reato di cui al capo b) e degli aumenti per ciascun dei reati satellite. Invero, entrambi i giudici di merito hanno indicato la sola pena finale in violazione del principio affermato da questa Corte secondo cui
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 9 ottobre 2023, con la quale LO EL era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo a), 110 cod. p , Penale Sent. Sez. 3 Num. 15471 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST SS Data Udienza: 05/03/2026 256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo b) e 110 - 674 cod. pen. (capo c), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Con la sentenza confermata era stata ordinata anche la confisca dell'area di cui all'imputazione sub a) e di quant'altro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA EL, per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, non più vigente a seguito di abrogazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che nelle more del presente giudizio è intervenuto il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, che ha abrogato l'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ha sostenuto che la pena in concreto inflitta fosse contemporaneamente congrua e sub-legale; che il giudice di seconda istanza, stimando il fatto di reato in maniera ancora più severa rispetto al primo giudicante, alla luce della circostanza in argomento, con l'intento di infliggere all'imputato una pena più prossima a quella legale, confermava il trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato neppure meritevole delle circostanze attenuanti generiche e che alla luce della recente abrogazione della suindicata circostanza aggravante la pena non possa più ritenersi congrua. Deduce, poi, che anche la motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare illogica ed errata in considerazione del volume non determinato dei rifiuti, del mancato accertamento del danno ambientale, dell'estinzione del precedente penale dell'imputato e della bonifica dell'area da parte dell'imputato. Deduce, inoltre, che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza gravata risulta intrisa da formule di stile illogiche e contraddittorie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione ed erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena. Deduce che il provvedimento impugnato, analogamente alla sentenza di primo grado, è affetto da grave vizio di motivazione in quanto non esplicita e quantifica l'aumento di pena applicato per ciascun reato satellite né chiarisce i criteri utilizzati per tale determinazione della pena. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2 2006 e vizio di motivazione in ordine alla confisca. Deduce che già dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che al giudicante era noto che l'area sulla quale sono stati asseritamente incendiati i cumuli di rifiuti fosse di proprietà della società in nome collettivo di cui i fratelli EL era' óci; che la suindicata disposizione prevede la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato;
che l'area teatro dei reati è stata acquistata dalla società EL LO e SA & C. s.n.c. Officina Meccanica nel 2002; che i soci erano LO EL, SA EL e NG LL;
che nelle more la società ha visto l'integrale modifica della propria compagine societaria;
che il bene è insuscettibile di essere confiscato in quanto appartenente a terzi estranei all'illecito; che SA EL è deceduto nel corso del giudizio;
che l'estinzione del reato per morte fa venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredi la confisca e che la misura ablativa è comunque sproporzionata. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. per prescrizione nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da un lato, afferma che essendo notorio che la combustione illecita di rifiuti genera emissioni dannose nell'atmosfera, non necessitandosi quindi l'intervento dell'ARPA per procedere alla misurazione e registrazione di eventuali emissioni nocive, e dall'altro, richiama un principio di diritto con cui si afferma la possibilità per il giudicante di fondare il convincimento su dichiarazioni testimoniali che però nel caso di specie mancano. Deduce, inoltre, che i fatti risalgono al 10 giugno 2019 e che il termine di prescrizione di anni cinque è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (11 febbraio 2025). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente poiché relativi a doglianze tra loro connesse. Occorre, in primo luogo, dare atto che il ricorrente non contesta la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo a). Quanto al reato di cui al capo b) deve rilevarsi che il Tribunale non ha applicato l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 256-bis, 3 comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, abrogata con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla I. 3 ottobre 2025, n. 147, avendo determinato la pena complessiva per i tre reati unificati dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi quattro di reclusione e, quindi, in misura inferiore al limite minimo di anni quattro di reclusione previsto dai commi 1 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il menzionato comma 3 prevedeva l'aumento di un terzo della pena nel caso di commissione del delitto di cui al precedente comma 1 nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata). La Corte di appello nel giudicare congrua la pena inflitta ha definito quest'ultima inferiore alla pena minima di anni quattro sopra indicata, così esprimendo una valutazione illogica perché presupponente un aumento di pena per la circostanza aggravante non applicato plal giudice di primo grado. Inoltre, fondatamente il ricorrente ha lamentatownancata indicazione della pena base per il ritenuto più grave reato di cui al capo b) e degli aumenti per ciascun dei reati satellite. Invero, entrambi i giudici di merito hanno indicato la sola pena finale in violazione del principio affermato da questa Corte secondo cui