Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 04 6 84 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. n. 16698/1999 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 10688 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 22 gennaio 2002 z e Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore z ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UC RE AZ, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Zagarese ed Ettore Zagarese e domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
307
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - " persona del suo legale rappresentante pro tempore, (non I.N.P.S. in costituito);
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di RO-Sezione Lavoro n. 629/98 dell'8 settembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 831/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al "Pretore-Giudice del Lavoro" di RO ES ZI TU conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di avere infruttuosamente richiesto al cennato Istituto la liquidazione delle indennità di maternità, di malattia e di disoccupazione e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di dette indennità con ogni relativa conseguenza. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Pretore rigettava la domanda e-su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di RO (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello "integralmente confermando l'impugnata sentenza". 2 1 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione relativa all'indennità di disoccupazione le, parimenti, fondata nel merito, l'eccezione di insussistenza di un valido rapporto di lavoro, giacchè l'allegata relazione degli ispettori dell'I.N.P.S., contenente dichiarazioni spontaneamente rese e sottoscritte dall'appellante, e dunque aventi valore confessorio, è idonea a fare venir meno la presunzione di legittimità derivante dall'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli>>. Per la cassazione di tale sentenza ES ZI TU ha proposto ricorso affidato a sei motivi. 3 8 L'I.N.P.S. non si è costituito in giudizio. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo-che, come gli altri cinque motivi, si caratterizza per l'estrema sinteticità al limite dell'ammissibilità della stessa impugnativa - la ricorrente rileva che il Tribunale di RO ha delibato su eccezione mai sollevate dalla controparte in primo grado, non proposte (nè comunque proponibili per il divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.) in seconde cure e comunque non rilevabile di ufficio>>. 3 Con il secondo motivo di ricorso viene ritenuto che la dichiarazione cui Giudice dell'appello fa riferimento non può certo essere utilizzata scindendosene il contenuto>>. Con il terzo motivo la ricorrente rimarca che la summenzionata dichiarazione sarebbe da qualificarsi, al massimo, quale confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e, come tale, dante adito solo a presunzione iuris tantum>>. Con il quarto motivo di ricorso è evidenziato che le risultanze raccolte dagli ispettori I.N.P.S. non paiono escludere, per gli 28 elementi che le compongono, la vigenza di rapporto di dipendenza ben potendo i fatti in questi illustrati conciliarsi con la natura subordinata della relazione>>. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale di RO per avere trascurato di considerare valide prove tipiche quali la certificazione amministrativa attestante la qualità di bracciante agricolo della ricorrente>>. Con il sesto motivo - esposto dalla ricorrente "per mero spirito di disamina” - si osserva come, macroscopicamente, i giudici del gravame abbiano dimenticato di considerare che, relativamente agli anni 1992 e 1993, per conseguenza delle note, avverse condizioni atmosferiche che vessarono la Calabria venne legiferata, per gli anni suindicati, la sufficienza di undici giornate annuali perchè i lavoratori 4 in agricoltura avessero accesso alle provvidenze previdenziali ed assicurative>>. II/a-. Il primo ed il sesto motivo di ricorso si appalesano inammissibili in quanto, data la genericità con cui gli stessi sono stati proposti, non è dato evincere quale sia stata “l'eccezione” - che sarebbe stata valutata irritualmente dal Tribunale di RO - (primo motivo) e quale sia stata "la norma" - che sarebbe stata non considerata dal Giudice di -appello (sesto motivo), per cui i cennati motivi sono consistiti in mere affermazioni apodittiche che non possono sicuramente connotare una valida impugnativa in sede di legittimità: ciò per il principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza della Corte si è attenuta in modo sostanzialmente rigoroso (cfr. Cass. n. 4759/2000) e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato. - cheIn secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso II/b possono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi appaiono infondati. Al riguardo ci si riporta a quanto di recente affermato dalla Sezioni Unite ai cui seguenti principi di diritto conclusivamente statuiti ci si uniforma: con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento 5 protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi normativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d. lgs. 1gt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un می documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o گا il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacchè quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal 6 pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicchè lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Proprio, in applicazione dei cennati principi affermati dalle Sezioni Unite, [mentre deve provvedersi alla correzione ex art. 348, capoverso, cod. proc. civ. di quella parte della motivazione ove il леге Tribunale di RO, applicando non correttamente gli artt. 2733 e 2735 cod. civ., ha impropriamente attribuito valore confessorio alle dichiarazioni della parte contenute nel verbale ispettivo] si rimarca che, invece esattamente, il giudice di appello è pervenuto alla decisione della controversia mediante la comparazione e l'apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure formulate dalla ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad 7 una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior 1 coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di RO - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). III . Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere integralmente respinto. Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (oltre che a norma dell'art. 152 "disp. 8 i att.” cod. proc. civ.) per non essersi l'istituto intimato costituito in giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da ES ZI TU;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 22 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Presidente سنوا TU. all exterio ت ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 APR. 2002 3 0 I 3 A 1 oggi S D 5 . S , T IL CANCELLIER : A O R T N L , A L ' A L 3 O B L B 7 E : E I P D 8 S D : I I 1 S A N 1 U T N Œ S E O E S O G P A I D G M A I E I O L , A T O D T R A I T E L R N I T E L N D E C E E B S O R E 9