Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 1
La norma di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 configura un reato di pericolo presunto, per cui è sufficiente, perché sussista il cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare, che nelle modalità di conservazione della sostanza non siano osservate le prescrizioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che essa possa subire alterazioni che incidano sulla sua genuinità e commestibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1997, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 4/12/97
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. " QU LA " N. 3233
3. " TT OL " REGISTRO GENERALE
4. " LO RL " N. 1541/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI GI TA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 28/11/96 dalla Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Sebastiano Rizzo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'annullamento della sentenza per non avere l'imputato commesso il fatto Udito il difensore Avv. Giuseppe Romualdi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/11/96 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 30/11/95 dal Pretore di Sondrio, con la quale ON RG TA era stato condannato alla pena di giorni 15 di arresto e L.
1.250.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 5 lett. b) L. 283/62. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la insussistenza del reato a lui contestato assumendo che mancava la prova che le confezioni di salsa, rinvenute nel bar appartenente alla società della quale egli era rappresentante legale, erano effettivamente in cattivo stato di conservazione. Ha poi sostenuto che il reato non era a lui addebitabile dato che era obbligo del personale addetto al bar assicurare la corretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 lett. b) L. 283/62. MOTIVI DELLA DECISIONE
È anzitutto da rilevare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, correttamente la Corte di Appello di Milano ha affermato che le confezioni di salsa rinvenute nel bar erano in cattivo stato di conservazione perché, dopo essere state in parte consumate, erano state collocate in uno scaffale anzicché essere conservate in frigorifero, come espressamente indicato sull'etichetta apposta sulle confezioni.
Il ON sostiene che mancherebbe la prova in ordine al cattivo stato di conservazione della salsa.
Ma al riguardo è da rilevare che la norma di cui all'art. 5 lett. b) L. 283/62 configura un reato di pericolo presunto in cui è
sufficiente, perché sussista il cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare, che nelle modalità di conservazione della sostanza non siano osservate le prescrizioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che essa possa subire alterazioni che incidano sulla genuinità e commestibilità.
Meritevole invece di accoglimento è il motivo con il quale il ricorrente sostiene che il fatto contestato non è a lui addebitabile.
Occorre considerare che, fuori dai casi di concorso, un soggetto può essere ritenuto responsabile di un reato solo se il fatto è stato da lui materialmente commesso o se lo stesso è a lui addebitabile a norma dell'art. 40 co 2 c.p.. Nel caso in esame non sussiste la prova che il ON sia stato l'autore materiale del fatto, non potendo una tale prova essere desunta, come sembra adombrare la Corte di Appello di Milano, dal fatto che non risulta che egli non si occupasse del bar. La carenza di una prova negativa idonea a dimostrare l'estraneità ai fatti dell'imputato non comporta come conseguenza che il fatto sia stato da lui commesso.
Nè può ritenersi che il ON, quale rappresentante legale della società titolare del bar, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'illecito.
Al fine di stabilire se del fatto commesso da personale dipendente è tenuto a rispondere il titolare dell'impresa a norma dell'art. 40 co. 2^ c.p., occorre procedere ad un'analisi della fattispecie criminosa contestata.
Se la norma penale configura un reato proprio a carico del titolare o responsabile dell'impresa, questi, essendo il diretto destinatario del precetto penale, non si spoglia delle sue responsabilità se delega l'attività dell'azienda a personale dipendente. L'originario obbligo esistente a suo carico si trasforma in obbligo di garanzia per cui è suo dovere impedire la violazione del precetto penale e risponde quindi del reato commesso a norma dell'art. 40 co. 2^ c.p.. Se invece, come nel caso in esame, la norma penale configura un reato che è posto a carico di chiunque, con la sua condotta, integra gli estremi della fattispecie criminosa, responsabile del reato è soltanto colui che in concreto ha tenuto una tale condotta. In considerazione del "potere giuridico" che il titolare o responsabile dell'impresa ha nell'ambito dell'azienda, una sua residuale responsabilità può profilarsi, a norma dell'art. 40 co. 2^ c.p., se non ha impedito il verificarsi dell'offesa, pur essendo venuto a conoscenza della condotta illecita tenuta dal personale dipendente, o nel caso in cui la violazione del precetto penale è la conseguenza di sue precise istruzioni o di sue scelte personali. Nel caso in esame è da escludere che si versi in una di tali ipotesi, non risultando che il ON fosse a conoscenza che le confezioni di salsa erano collocate in uno scaffale anzicché essere conservate in frigorifero o che tali modalità di conservazione del prodotto alimentare fossero state da lui imposte.
Ne consegue che non sussistendo prova alcuna in ordine alla attribuibilità del fatto al ON, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998