Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 cod. proc. pen.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 31309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31309 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 2456
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 010221/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RE IA N. IL 20/03/1949
avverso ORDINANZA del 18/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Fatto e diritto
Con ordinanza del 18 gennaio 2002 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice di appello, confermava l'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza il 30 novembre 2001, con la quale era stata rigettata l'istanza di caducazione della misura provvisoria di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario proposta da DE LI.
Osservava il Tribunale che l'art.313 c.p.p. prevede l'obbligo di procedere nel termine di cinque giorni all'interrogatorio della persona sottoposta a misura provvisoria di sicurezza solo allorché la stessa non sia stata interrogata precedentemente, mentre nella specie il DE aveva già reso l'interrogatorio, poiché la misura di sicurezza era stata disposta in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con la conseguenza che, non sussistendo l'obbligo dell'interrogatorio in relazione alla misura provvisoria di sicurezza, "a fortiori" era irrilevante l'eventuale inosservanza del termine predetto, non avendo l'atto carattere cogente. D'altra parte, la nullità derivante dal mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'interrogatorio, disposto "ad abundantiam", poteva essere fatta valere esclusivamente in sede dibattimentale, nel caso di utilizzazione delle dichiarazioni per le contestazioni all'imputato.
Ricorre per cassazione il difensore del DE, denunciando violazione di legge sotto un duplice profilo.
Deduce, in primo luogo, che il rinvio dell'art. 313 co. 1 c.p.p. all'art. 294 c.p.p. va riferito a tutto il complesso della disciplina delle misure cautelari, comprese le garanzie difensive;
avendo l'interrogatorio la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza provvisoria, non è surrogabile da altro interrogatorio eventualmente espletato nel corso delle indagini.
Rileva, inoltre, il ricorrente che il mancato avviso del compimento dell'atto ad uno dei due difensori fiduciari comporta la nullità dell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 179 co. 1 C.P.P.. Il ricorso è infondato.
L'art. 313 c.p.p., che disciplina il procedimento di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, richiama la disposizione dell'art. 294 dello stesso codice, relativa all'obbligo di interrogatorio, "ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini". Il chiaro tenore della norma non consente dubbi sulla sua interpretazione nel senso della limitazione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio al solo caso in cui a tale adempimento non si sia provveduto in precedenza.
Non è sostenibile che nell'ipotesi di cui trattasi la "ratio legis" va individuata nella necessità d verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta provvisoriamente a misura di sicurezza, poiché tale accertamento deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto, come è stabilito dallo stesso art. 313 c.p.p. (prima parte del primo comma). Anche in questo caso, come in sede di applicazione di misure cautelari personali, l'interrogatorio ha la finalità di garanzia che deve accompagnare l'adozione di un provvedimento comunque limitativo della libertà personale: la previsione in forma alternativa e non aggiuntiva della obbligatorietà dell'interrogatorio trova spiegazione proprio nell'identica funzione dell'atto. Pertanto, il tardivo adempimento, denunciato dal ricorrente, non determina alcun effetto di caducazione del provvedimento impugnato. D'altra parte, il vizio attinente all'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'indagato, non comportando l'assenza di difesa tecnica, quest'ultima assicurata comunque dall'altro difensore, non costituisce nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 co. 1 c.p.p., di guisa che è corretta l'argomentazione svolta sul punto dal Tribunale del riesame.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2002