Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 31309
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 cod. proc. pen.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 31309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31309
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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