CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16689 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE NZ NI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Cliha concluso chiedendo e icyggizi-y),,,,-)..) 31-9-i•E( udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16689 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza in data 26 ottobre 2021, decidendo sull'appello avanzato da CO NZ CO AT avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato (violazione art. 633 cod.pen.) estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile IE OS da liquidarsi in separata sede Avverso la sentenza l'imputato presentava ricorso per SS con atto depositato nella cancelleria del tribunale di Vallo della Lucania in data 19 novembre 2021. Il 2/12/2022 la difesa ha presentato memoria. L'impugnazione è inammissibile perché tardiva. Il giudice d'appello ha letto il dispositivo e redatto motivazione contestuale all'udienza del 26/10/2021. Il ricorso per SS è stato depositato il 19 novembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585 co 1 lett. a) cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IE OS, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IE OS che liquida in complessivi euro 3700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15.12.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Cliha concluso chiedendo e icyggizi-y),,,,-)..) 31-9-i•E( udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16689 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza in data 26 ottobre 2021, decidendo sull'appello avanzato da CO NZ CO AT avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato (violazione art. 633 cod.pen.) estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile IE OS da liquidarsi in separata sede Avverso la sentenza l'imputato presentava ricorso per SS con atto depositato nella cancelleria del tribunale di Vallo della Lucania in data 19 novembre 2021. Il 2/12/2022 la difesa ha presentato memoria. L'impugnazione è inammissibile perché tardiva. Il giudice d'appello ha letto il dispositivo e redatto motivazione contestuale all'udienza del 26/10/2021. Il ricorso per SS è stato depositato il 19 novembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585 co 1 lett. a) cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IE OS, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IE OS che liquida in complessivi euro 3700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15.12.2022