Articolo 15 della Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 novembre 1988
Art. 15. Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori
alla data di entrata in vigore della presente legge 1. I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.
Entrata in vigore il 27 novembre 1988