Art. 3. Retribuzione soggetta a contributo 1. L' articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come modificato dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".
"Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".