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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17873 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NG GI, nato il [...]; 2) AN IS ME, nato il [...]; Avverso la sentenza emessa il 13/04/2022 dalla Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Sentite, nell'interesse dei ricorrenti, le conclusioni dell'avvocato Chiara Gasparini, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17873 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata, deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 18 ottobre 2018, all'esito di rito abbreviato, confermava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di IS ME AN e GI NG, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per il fallimento della società Maglieria Intima Novarese s.r.l. (succeduta alla società Infil s.r.I.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della società Nextfil s.r.l. (succeduta alla società Outlet Infil s.r.I.). Tali reati, ascritti agli imputati ai capi Al, A2 e B2, venivano contestati a IS ME AN quale amministratore unico e liquidatore delle due società e a GI NG quale amministratore di fatto degli stessi enti societari. Gli imputati IS ME AN e GI NG, invece, venivano assolti dalle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relative ai due fallimenti, che venivano contestate ai ricorrenti ai capi Al, A2 e B2 della rubrica. Conseguiva a tale pronuncia assolutoria la riduzione delle pene principali irrogate dal Giudice di primo grado e, in ossequio ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222, si procedeva alla rideterminazione delle pene accessorie applicate a IS ME AN e GI NG, ex art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), che venivano quantificate in cinque anni. 2. Con sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 19 ottobre 2021, a seguito del ricorso proposto congiuntamente dagli imputati IS ME AN e GI NG, veniva annullata la decisione impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B2, riguardante la bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della società Nextfil s.r.I., con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso proposto da IS ME AN e GI NG, nel resto, veniva rigettato. L'annullamento della sentenza impugnata veniva pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, proposto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riguardante il fallimento della società Nextfil s.r.I., contestato al capo B2, ai sensi degli artt. 2 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219 legge fall. Questa ipotesi di bancarotta fraudolenta, secondo l'originaria impostazione accusatoria, recepita nella decisione di appello censurata, si era concretizzata attraverso le condotte di sottrazione, distruzione e omessa tenuta della contabilità della società Nextfil s.r.I., relativa all'anno 2016, per le quali si riteneva dimostrata la sussistenza del dolo specifico, prescritto per la configurazione di tale ipotesi delittuosa. La Corte di appello di Milano, in particolare, riteneva dimostrato l'elemento soggettivo del reato di cui al capo 32 sulla base del mancato riscontro probatorio delle operazioni pregiudizievoli per i creditori della società Nextfil s.r.l. Tuttavia, tale affermazione risultava in contrasto con le emergenze probatorie, che imponevano di escludere la sussistenza di condotte distrattive riguardanti il fallimento della società Nextfil s.r.I., così come contestate al capo Bl, dalle quali IS ME AN e GI NG erano stati assolti. Queste considerazioni, secondo la Corte di legittimità, rendevano evidente l'incongruità del percorso argomentativo attraverso il quale si era pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza di IS ME AN e GI NG, relativamente al reato di cui al capo B2, imponendo l'annullamento della decisione impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3. Investita della vicenda processuale, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dal Giudice di legittimità, la Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata il 13 aprile 2022, in parziale riforma della decisione di primo grado, procedeva alla riqualificazione del reato contestato al capo B2 della rubrica nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, rideterminando conseguentemente le pene principali irrogate a IS ME AN e GI NG - quantificate dal Giudice di primo grado in quattro anni di reclusione - in tre anni e due mesi di reclusione. Venivano, invece, confermate le pene accessorie applicate a IS ME AN e GI NG dalla Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 17 febbraio 2020, quantificate in cinque anni. Secondo la Corte di appello di Milano, il giudizio di responsabilità di IS ME AN e GI NG per il reato di bancarotta documentale semplice discendeva dal fatto che l'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, costituiva un dato di fatto incontroverso. Dell'assenza delle scritture contabili, del resto, gli imputati erano perfettamente consapevoli, tanto da rappresentarla, senza riserve, al curatore 3 fallimentare, il dottor Carlo Bianco, al quale riferivano di non essere in possesso di tale documentazione, espressamente richiestagli. Queste considerazioni imponevano la condanna degli imputati per il reato di cui al capo B2, riqualificato nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, con la conseguente rideterminazione delle pene principali irrogate a IS ME AN e GI NG. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati IS ME AN e GI NG, a mezzo dell'avvocato Calogero Agozzino, ricorrevano per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto della configurazione del delitto contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2, relativo all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016, che veniva censurata per l'insussistenza l'elemento soggettivo del reato, così come riqualificato in sede di rinvio, resa evidente dalle emergenze probatorie. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IS ME AN e GI NG per le pene principali, determinate in tre anni e due mesi di reclusione, che veniva censurato per l'eccessività della pena base e per l'incongrua determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B2, che, in sede di rinvio, era stato riqualificato dalla Corte di appello di Milano quale bancarotta documentale semplice. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati per le pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., determinate in cinque anni, nel quantificare le quali non si era tenuto conto della riqualificazione del reato di cui al capo B2, disposta dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che comportava un disvalore attenuato dei comportamenti criminosi dei ricorrenti. 4.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate nell'interesse di IS ME AN e GI NG il 12 febbraio 2023, nelle quali si evidenziava l'insussistenza 4 degli elementi costitutivi del reato contestato agli imputati al capo B2, riguardante l'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016. Tali deduzioni difensive imponevano, in via principale, il proscioglimento nel merito di IS ME AN e GI NG per il reato di cui al capo B2, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, proposti congiuntamente da IS ME AN e GI NG, sono infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso proposto da IS ME AN e GI NG non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, limitatamente al reato di cui al capo B2, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 19 ottobre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla decisione pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 17 febbraio 2020. Le censure difensive prospettate nell'interesse di IS ME AN e GI NG, invero, non appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che la struttura razionale della sentenza impugnata possiede una sua puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle ipotesi delittuose di cui ai capi Al e A2 della rubrica, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106-01; Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637-01). La Corte di assise di appello di Milano, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza di secondo grado censurata, come detto deliberata il 17 febbraio 2020, che imponeva il riesame delle posizioni di IS ME AN e GI NG, limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B2, che non poteva desumersi dalle condotte illecite relative al delitto di cui al capo B1, per le quali era stata esclusa la sussistenza di comportamenti di natura distrattiva. 5 3. Tanto premesso deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto della configurazione del delitto contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2, relativo all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016, che veniva censurata per l'insussistenza l'elemento soggettivo del reato, così come riqualificato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, resa evidente dalle emergenze probatorie. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo appare smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, operava una riqualificazione del reato contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2 della rubrica - originariamente ascritto agli imputati ex artt. 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e .2, 219 legge fall. - nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, effettuando una rivisitazione complessiva di questo segmento della vicenda criminosa e rivalutando l'elemento soggettivo del delitto alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, rilevava che la consapevolezza delle condotte poste in essere da IS ME AN e GI NG, dalla quale derivava il giudizio di colpevolezza per il reato di bancarotta documentale semplice, discendeva dal fatto che l'inesistenza delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, costituiva un dato contabile incontroverso, ammesso dagli stessi imputati nell'ambito della procedura fallimentare oggetto di vaglio. Infatti, l'assenza delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, era una circostanza conosciuta dagli imputati, tanto da essere esplicitata al curatore fallimentare, il dottor Carlo Bianco, al quale IS ME AN - sollecitato quale amministratore unico e liquidatore dell'ente societario fallito - riferiva di non essere in possesso di tale documentazione. Nella sua relazione, in particolare, il dottor Carlo Bianco descriveva analiticamente la documentazione parziale che gli era stata consegnata da IS ME AN in occasione dell'incontro svoltosi il 25 novembre 2016, precisando che era stato lo stesso AN a riferirgli di non disporre di ulteriore documentazione oltre a quella consegnata e a non fornirgli alcuna ulteriore indicazione sulle scritture contabili mancanti. 6 Né può assumere rilievo, in senso favorevole ai ricorrenti, la circostanza che, dopo la richiesta del curatore fallimentare IS ME AN e GI NG si attivavano per depositare le scritture contabili mancanti, atteso che tale deposito, peraltro limitato al solo libro giornale del 2016, costituiva la dimostrazione che gli imputati non avevano adempiuto ai doveri impostigli dal ruolo societario rivestito in seno alla società Nextfil s.r.l. Senza considerare che il deposito della documentazione contabile in questione non veniva effettuato nelle mani del curatore fallimentare, il dottor Bianco, ma soltanto nel corso degli interrogatori disposti nei confronti degli imputati, svolti dopo l'instaurazione del presente procedimento. Non si possono, pertanto, non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Milano, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 della sentenza impugnata, nel ribadire l'assenza di giustificazioni in capo a IS ME AN e GI NG, in ordine all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., contestata al capo B2 e riqualificata in sede di rinvio, evidenziava che l'inesistenza «delle scritture contabili obbligatorie in relazione all'anno 2016 era circostanza di cui gli imputati era ben consci, posto che a domanda del curatore volta ad ottenere la documentazione relativa a quell'anno, l'amministratore unico, AN, dichiarava di non esserne in possesso [...]». Pertanto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Milano per giungere alla formulazione del giudizio di colpevolezza relativo al capo B2, censurato dalla difesa dei ricorrenti, appare conforme delle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di legittimità e pienamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini «dell'integrazione della bancarotta semplice [...], l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge 7 consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture» (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 1912421- 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IS ME AN e GI NG per le pene principali, determinate in tre anni e due mesi di reclusione, che veniva censurato per l'eccessività della pena base e per l'incongrua determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B2, che, in sede di rinvio, era stato riqualificato dalla Corte di appello di Milano quale bancarotta documentale semplice. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, dopo avere provveduto a riqualificare il reato di cui al capo B2 quale bancarotta documentale semplice, riconosceva l'esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento ai capi Al, B1 e B2 della rubrica, commessi da IS ME AN e GI NG - il primo, quale amministratore unico e liquidatore, il secondo, quale amministratore di fatto -, in relazione al fallimento della società Maglieria Intima Novarese s.r.l. (succeduta alla società Infil s.r.I.) e al fallimento della società Nextfil s.r.l. (succeduta alla società Outlet Infil s.r.I.). Riconosciuto il vincolo della continuazione tra le ipotesi delittuose di cui ai capi Al, B1 e B2 della rubrica, la Corte di appello di Milano riteneva più grave il reato di cui alla prima delle tre imputazioni, ascritto a IS ME AN e GI NG, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219 legge fall., per il quale stabiliva la pena base di quattro anni di reclusione, sulla quale disponeva un aumento di sei mesi per il reato di cui al capo B1 e di ulteriori tre mesi per il reato di cui al capo B2; sulla pena così quantificata, infine, veniva applicata la riduzione prevista per il giudizio abbreviato, con cui si era proceduto nei 8 confronti degli imputati davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. Ne discendeva che, all'esito del giudizio di appello, il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IS ME AN e GI NG per le pene principali, concessa la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei loro confronti, veniva quantificato in tre anni e due mesi di reclusione, che teneva correttamente conto della riqualificazione del reato di cui al capo 82, effettuata in sede di rinvio. Nell'effettuare tale quantificazione, la Corte di appello di Milano procedeva alla riformulazione del giudizio dosimetrico, all'enucleazione dei titoli di reato giudicati nel presente procedimento e all'individuazione dell'ipotesi delittuosa più grave, rappresentata, come detto, dalla fattispecie ascritta a NG e AN al capo Al, la cui pena base era stata determinata in quattro anni di reclusione dalla sentenza deliberata il 17 febbraio 2020, che, sul punto, veniva confermata. Veniva, pertanto, formulato un percorso dosimetrico ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle ipotesi delittuose giudicate ai capi Al, A2 e B2, unificate dal vincolo della continuazione, per effetto del quale ai ricorrenti si applicavano le pene principali di tre anni e due mesi di reclusione. Ne discende che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, procedeva alla rideterminazione delle pene principali irrogate agli imputati IS ME AN e GI NG con la sentenza impugnata, enucleando correttamente le singole frazioni sanzionatorie, relative alla ritenuta continuazione, formulando un giudizio dosimetrico che appare rispettoso del giudicato parziale formatosi sui reati di cui ai capi Al e B1 e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione;
una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196-01; Sez. 2, n. 4413 del 13/01/2016, Langella, Rv. 266154-01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, Piccirillo, Rv. 260625-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 9 5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati per le pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., determinate in cinque anni, nel quantificare le quali non si era tenuto conto della riqualificazione del reato di cui al capo B2, disposta dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che comportava un disvalore attenuato dei comportamenti criminosi dei ricorrenti. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Milano si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla configurazione della fattispecie di cui al capo B2. Rispetto a tale riesame le pene accessorie, che erano già state rideterminate in cinque anni nel giudizio di appello precedente, alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, potevano essere ulteriormente ridotte solo in presenza di un giudizio di attenuato disvalore delle condotte di AN e NG, non riscontrabile nel caso di specie. Ne discende che la mancata rideterminazione delle pene accessorie discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato ascritti a NG e AN ai capi Al, B1 e B2, che risultano vagliati dalla Corte di appello di Milano nel rispetto dei parametri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite dei ricorrenti, rispetto al quale la riqualificazione del reato di cui al capo B2 non assume un rilievo decisivo ai fini mitigatori invocati. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, nel quale si evidenziava che nonostante «la riqualificazione del fatto di cui al capo B2 nel minor reato di bancarotta semplice documentale, la Corte ritiene congrua la pena accessoria di anni cinque, confermando pertanto la decisione della Corte d'appello [...1». Tale giudizio dosimetrico, del resto, appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276826-01). 10 Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da IS ME AN e GI NG devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Sentite, nell'interesse dei ricorrenti, le conclusioni dell'avvocato Chiara Gasparini, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17873 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata, deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 18 ottobre 2018, all'esito di rito abbreviato, confermava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di IS ME AN e GI NG, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per il fallimento della società Maglieria Intima Novarese s.r.l. (succeduta alla società Infil s.r.I.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della società Nextfil s.r.l. (succeduta alla società Outlet Infil s.r.I.). Tali reati, ascritti agli imputati ai capi Al, A2 e B2, venivano contestati a IS ME AN quale amministratore unico e liquidatore delle due società e a GI NG quale amministratore di fatto degli stessi enti societari. Gli imputati IS ME AN e GI NG, invece, venivano assolti dalle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relative ai due fallimenti, che venivano contestate ai ricorrenti ai capi Al, A2 e B2 della rubrica. Conseguiva a tale pronuncia assolutoria la riduzione delle pene principali irrogate dal Giudice di primo grado e, in ossequio ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222, si procedeva alla rideterminazione delle pene accessorie applicate a IS ME AN e GI NG, ex art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), che venivano quantificate in cinque anni. 2. Con sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 19 ottobre 2021, a seguito del ricorso proposto congiuntamente dagli imputati IS ME AN e GI NG, veniva annullata la decisione impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B2, riguardante la bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della società Nextfil s.r.I., con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso proposto da IS ME AN e GI NG, nel resto, veniva rigettato. L'annullamento della sentenza impugnata veniva pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, proposto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riguardante il fallimento della società Nextfil s.r.I., contestato al capo B2, ai sensi degli artt. 2 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219 legge fall. Questa ipotesi di bancarotta fraudolenta, secondo l'originaria impostazione accusatoria, recepita nella decisione di appello censurata, si era concretizzata attraverso le condotte di sottrazione, distruzione e omessa tenuta della contabilità della società Nextfil s.r.I., relativa all'anno 2016, per le quali si riteneva dimostrata la sussistenza del dolo specifico, prescritto per la configurazione di tale ipotesi delittuosa. La Corte di appello di Milano, in particolare, riteneva dimostrato l'elemento soggettivo del reato di cui al capo 32 sulla base del mancato riscontro probatorio delle operazioni pregiudizievoli per i creditori della società Nextfil s.r.l. Tuttavia, tale affermazione risultava in contrasto con le emergenze probatorie, che imponevano di escludere la sussistenza di condotte distrattive riguardanti il fallimento della società Nextfil s.r.I., così come contestate al capo Bl, dalle quali IS ME AN e GI NG erano stati assolti. Queste considerazioni, secondo la Corte di legittimità, rendevano evidente l'incongruità del percorso argomentativo attraverso il quale si era pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza di IS ME AN e GI NG, relativamente al reato di cui al capo B2, imponendo l'annullamento della decisione impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3. Investita della vicenda processuale, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dal Giudice di legittimità, la Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata il 13 aprile 2022, in parziale riforma della decisione di primo grado, procedeva alla riqualificazione del reato contestato al capo B2 della rubrica nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, rideterminando conseguentemente le pene principali irrogate a IS ME AN e GI NG - quantificate dal Giudice di primo grado in quattro anni di reclusione - in tre anni e due mesi di reclusione. Venivano, invece, confermate le pene accessorie applicate a IS ME AN e GI NG dalla Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 17 febbraio 2020, quantificate in cinque anni. Secondo la Corte di appello di Milano, il giudizio di responsabilità di IS ME AN e GI NG per il reato di bancarotta documentale semplice discendeva dal fatto che l'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, costituiva un dato di fatto incontroverso. Dell'assenza delle scritture contabili, del resto, gli imputati erano perfettamente consapevoli, tanto da rappresentarla, senza riserve, al curatore 3 fallimentare, il dottor Carlo Bianco, al quale riferivano di non essere in possesso di tale documentazione, espressamente richiestagli. Queste considerazioni imponevano la condanna degli imputati per il reato di cui al capo B2, riqualificato nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, con la conseguente rideterminazione delle pene principali irrogate a IS ME AN e GI NG. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati IS ME AN e GI NG, a mezzo dell'avvocato Calogero Agozzino, ricorrevano per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto della configurazione del delitto contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2, relativo all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016, che veniva censurata per l'insussistenza l'elemento soggettivo del reato, così come riqualificato in sede di rinvio, resa evidente dalle emergenze probatorie. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IS ME AN e GI NG per le pene principali, determinate in tre anni e due mesi di reclusione, che veniva censurato per l'eccessività della pena base e per l'incongrua determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B2, che, in sede di rinvio, era stato riqualificato dalla Corte di appello di Milano quale bancarotta documentale semplice. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati per le pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., determinate in cinque anni, nel quantificare le quali non si era tenuto conto della riqualificazione del reato di cui al capo B2, disposta dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che comportava un disvalore attenuato dei comportamenti criminosi dei ricorrenti. 4.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate nell'interesse di IS ME AN e GI NG il 12 febbraio 2023, nelle quali si evidenziava l'insussistenza 4 degli elementi costitutivi del reato contestato agli imputati al capo B2, riguardante l'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016. Tali deduzioni difensive imponevano, in via principale, il proscioglimento nel merito di IS ME AN e GI NG per il reato di cui al capo B2, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, proposti congiuntamente da IS ME AN e GI NG, sono infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso proposto da IS ME AN e GI NG non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, limitatamente al reato di cui al capo B2, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 19 ottobre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla decisione pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 17 febbraio 2020. Le censure difensive prospettate nell'interesse di IS ME AN e GI NG, invero, non appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che la struttura razionale della sentenza impugnata possiede una sua puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle ipotesi delittuose di cui ai capi Al e A2 della rubrica, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106-01; Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637-01). La Corte di assise di appello di Milano, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza di secondo grado censurata, come detto deliberata il 17 febbraio 2020, che imponeva il riesame delle posizioni di IS ME AN e GI NG, limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B2, che non poteva desumersi dalle condotte illecite relative al delitto di cui al capo B1, per le quali era stata esclusa la sussistenza di comportamenti di natura distrattiva. 5 3. Tanto premesso deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto della configurazione del delitto contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2, relativo all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.l. per l'anno 2016, che veniva censurata per l'insussistenza l'elemento soggettivo del reato, così come riqualificato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, resa evidente dalle emergenze probatorie. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo appare smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, operava una riqualificazione del reato contestato a IS ME AN e GI NG al capo B2 della rubrica - originariamente ascritto agli imputati ex artt. 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e .2, 219 legge fall. - nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, effettuando una rivisitazione complessiva di questo segmento della vicenda criminosa e rivalutando l'elemento soggettivo del delitto alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, rilevava che la consapevolezza delle condotte poste in essere da IS ME AN e GI NG, dalla quale derivava il giudizio di colpevolezza per il reato di bancarotta documentale semplice, discendeva dal fatto che l'inesistenza delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, costituiva un dato contabile incontroverso, ammesso dagli stessi imputati nell'ambito della procedura fallimentare oggetto di vaglio. Infatti, l'assenza delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., relativamente all'anno 2016, era una circostanza conosciuta dagli imputati, tanto da essere esplicitata al curatore fallimentare, il dottor Carlo Bianco, al quale IS ME AN - sollecitato quale amministratore unico e liquidatore dell'ente societario fallito - riferiva di non essere in possesso di tale documentazione. Nella sua relazione, in particolare, il dottor Carlo Bianco descriveva analiticamente la documentazione parziale che gli era stata consegnata da IS ME AN in occasione dell'incontro svoltosi il 25 novembre 2016, precisando che era stato lo stesso AN a riferirgli di non disporre di ulteriore documentazione oltre a quella consegnata e a non fornirgli alcuna ulteriore indicazione sulle scritture contabili mancanti. 6 Né può assumere rilievo, in senso favorevole ai ricorrenti, la circostanza che, dopo la richiesta del curatore fallimentare IS ME AN e GI NG si attivavano per depositare le scritture contabili mancanti, atteso che tale deposito, peraltro limitato al solo libro giornale del 2016, costituiva la dimostrazione che gli imputati non avevano adempiuto ai doveri impostigli dal ruolo societario rivestito in seno alla società Nextfil s.r.l. Senza considerare che il deposito della documentazione contabile in questione non veniva effettuato nelle mani del curatore fallimentare, il dottor Bianco, ma soltanto nel corso degli interrogatori disposti nei confronti degli imputati, svolti dopo l'instaurazione del presente procedimento. Non si possono, pertanto, non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Milano, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 della sentenza impugnata, nel ribadire l'assenza di giustificazioni in capo a IS ME AN e GI NG, in ordine all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Nextfil s.r.I., contestata al capo B2 e riqualificata in sede di rinvio, evidenziava che l'inesistenza «delle scritture contabili obbligatorie in relazione all'anno 2016 era circostanza di cui gli imputati era ben consci, posto che a domanda del curatore volta ad ottenere la documentazione relativa a quell'anno, l'amministratore unico, AN, dichiarava di non esserne in possesso [...]». Pertanto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Milano per giungere alla formulazione del giudizio di colpevolezza relativo al capo B2, censurato dalla difesa dei ricorrenti, appare conforme delle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di legittimità e pienamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini «dell'integrazione della bancarotta semplice [...], l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge 7 consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture» (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 1912421- 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IS ME AN e GI NG per le pene principali, determinate in tre anni e due mesi di reclusione, che veniva censurato per l'eccessività della pena base e per l'incongrua determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B2, che, in sede di rinvio, era stato riqualificato dalla Corte di appello di Milano quale bancarotta documentale semplice. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, dopo avere provveduto a riqualificare il reato di cui al capo B2 quale bancarotta documentale semplice, riconosceva l'esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento ai capi Al, B1 e B2 della rubrica, commessi da IS ME AN e GI NG - il primo, quale amministratore unico e liquidatore, il secondo, quale amministratore di fatto -, in relazione al fallimento della società Maglieria Intima Novarese s.r.l. (succeduta alla società Infil s.r.I.) e al fallimento della società Nextfil s.r.l. (succeduta alla società Outlet Infil s.r.I.). Riconosciuto il vincolo della continuazione tra le ipotesi delittuose di cui ai capi Al, B1 e B2 della rubrica, la Corte di appello di Milano riteneva più grave il reato di cui alla prima delle tre imputazioni, ascritto a IS ME AN e GI NG, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 223, comma primo, legge fall., in relazione agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219 legge fall., per il quale stabiliva la pena base di quattro anni di reclusione, sulla quale disponeva un aumento di sei mesi per il reato di cui al capo B1 e di ulteriori tre mesi per il reato di cui al capo B2; sulla pena così quantificata, infine, veniva applicata la riduzione prevista per il giudizio abbreviato, con cui si era proceduto nei 8 confronti degli imputati davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. Ne discendeva che, all'esito del giudizio di appello, il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IS ME AN e GI NG per le pene principali, concessa la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei loro confronti, veniva quantificato in tre anni e due mesi di reclusione, che teneva correttamente conto della riqualificazione del reato di cui al capo 82, effettuata in sede di rinvio. Nell'effettuare tale quantificazione, la Corte di appello di Milano procedeva alla riformulazione del giudizio dosimetrico, all'enucleazione dei titoli di reato giudicati nel presente procedimento e all'individuazione dell'ipotesi delittuosa più grave, rappresentata, come detto, dalla fattispecie ascritta a NG e AN al capo Al, la cui pena base era stata determinata in quattro anni di reclusione dalla sentenza deliberata il 17 febbraio 2020, che, sul punto, veniva confermata. Veniva, pertanto, formulato un percorso dosimetrico ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle ipotesi delittuose giudicate ai capi Al, A2 e B2, unificate dal vincolo della continuazione, per effetto del quale ai ricorrenti si applicavano le pene principali di tre anni e due mesi di reclusione. Ne discende che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, procedeva alla rideterminazione delle pene principali irrogate agli imputati IS ME AN e GI NG con la sentenza impugnata, enucleando correttamente le singole frazioni sanzionatorie, relative alla ritenuta continuazione, formulando un giudizio dosimetrico che appare rispettoso del giudicato parziale formatosi sui reati di cui ai capi Al e B1 e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione;
una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196-01; Sez. 2, n. 4413 del 13/01/2016, Langella, Rv. 266154-01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, Piccirillo, Rv. 260625-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 9 5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati per le pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., determinate in cinque anni, nel quantificare le quali non si era tenuto conto della riqualificazione del reato di cui al capo B2, disposta dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che comportava un disvalore attenuato dei comportamenti criminosi dei ricorrenti. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Milano si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla configurazione della fattispecie di cui al capo B2. Rispetto a tale riesame le pene accessorie, che erano già state rideterminate in cinque anni nel giudizio di appello precedente, alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, potevano essere ulteriormente ridotte solo in presenza di un giudizio di attenuato disvalore delle condotte di AN e NG, non riscontrabile nel caso di specie. Ne discende che la mancata rideterminazione delle pene accessorie discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato ascritti a NG e AN ai capi Al, B1 e B2, che risultano vagliati dalla Corte di appello di Milano nel rispetto dei parametri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite dei ricorrenti, rispetto al quale la riqualificazione del reato di cui al capo B2 non assume un rilievo decisivo ai fini mitigatori invocati. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, nel quale si evidenziava che nonostante «la riqualificazione del fatto di cui al capo B2 nel minor reato di bancarotta semplice documentale, la Corte ritiene congrua la pena accessoria di anni cinque, confermando pertanto la decisione della Corte d'appello [...1». Tale giudizio dosimetrico, del resto, appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276826-01). 10 Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da IS ME AN e GI NG devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2023.