CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Dell'Unità D'Italia 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - C.so Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249007400306/000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Signora Ricorrente_1 , avverso l'intemazione di pagamento nr.0322049007400306 notificata in data 07.07.2025, relativa all'avviso di accertamento nr.
TAZ01PF01173/2023, relativo ad IRPEF, anno di imposta 2018, asseritamento notificato in data 28.11.2023, non autonomamente impugnato, e quindi divenuto definitivo per mancata impugnazione sulla base di quanto asserito dall'Ente impositore. Deduceva parte ricorrente la mancata notifica dell'avviso di accertamento per palese erroneità dell'indirizzo utilizzato, nonché la erroneità del calcolo degli interessi effettuato. Resisteva
l'Ente, deducendo la correttezza del proprio operato e ribadendo nelle controdeduzioni la ritualità della notifica e la correttezza del procedimento. Alla udienza del 30.10.2025, veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato con ordinanza nr.417 del 2025. Alla udienza del 29.01.2026, dopo ampia discussione e successivamente al deposito di note scritte e memorie illustrative da parte del ricorrente, il procedimento veniva deciso come da dispositivo ritualmente depositato e comunicato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, e non contestata da parte resistente, si evince la residenza della Signora Ricorrente_1 al nr.196/E, che sulla base di quanto evincibile è relativa ad un corpo di fabbrica molto ampio, con numerosi numeri civici, frazionati dell'originario 196. La circostanza, che la notifica possa essere avvenuta ad un numero civico aspecifico e non adeguatamente dettagliato in un immobile di particolare grandezza e posizionato in una strada civica di ampia portata, non consente ad avviso del giudicante, di ritenere perfezionato l'atto notificatorio originale, con conseguente nullità della intimazione, oggetto del presente gravame, successivamente notificata sul presupposto della ritualità dell'originario avviso di accertamento. La manacata tempestiva e rituale contestazione della documentazione prodotta da parte ricorrente, che nella sua oggettività induce a ritenere la fondatezza delle affermazioni di parte ricorrente, non consente al giudicante di addivenire a diverse soluzioni. Le numerose questioni ed eccezioni proposte da entrambe le parti, possono ritenersi tutte assorbite dal preliminare rilievo della nullità della notifica dell'avviso di accertamento effettuato al generico numero
196, a differenza della effettiva residenza collocata al numero 196/E, su corpi di fabbrica diversi, circostanza questa non adeguatamente contestata, neppure documentalmente, da parte resistente. Rilevata tale circostanza, appare dirimente ai fini del decidere, consentendo l'accoglimento del ricorso. La particolarità della materia trattata, la oggettiva controvertibilità della stessa, consentono nel seguire il criterio della soccombenza, di liquidare in misura forfettaria le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, condanna le parti resistenti avvinte dal vincolo solidale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive euro 250,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Dell'Unità D'Italia 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - C.so Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249007400306/000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Signora Ricorrente_1 , avverso l'intemazione di pagamento nr.0322049007400306 notificata in data 07.07.2025, relativa all'avviso di accertamento nr.
TAZ01PF01173/2023, relativo ad IRPEF, anno di imposta 2018, asseritamento notificato in data 28.11.2023, non autonomamente impugnato, e quindi divenuto definitivo per mancata impugnazione sulla base di quanto asserito dall'Ente impositore. Deduceva parte ricorrente la mancata notifica dell'avviso di accertamento per palese erroneità dell'indirizzo utilizzato, nonché la erroneità del calcolo degli interessi effettuato. Resisteva
l'Ente, deducendo la correttezza del proprio operato e ribadendo nelle controdeduzioni la ritualità della notifica e la correttezza del procedimento. Alla udienza del 30.10.2025, veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato con ordinanza nr.417 del 2025. Alla udienza del 29.01.2026, dopo ampia discussione e successivamente al deposito di note scritte e memorie illustrative da parte del ricorrente, il procedimento veniva deciso come da dispositivo ritualmente depositato e comunicato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, e non contestata da parte resistente, si evince la residenza della Signora Ricorrente_1 al nr.196/E, che sulla base di quanto evincibile è relativa ad un corpo di fabbrica molto ampio, con numerosi numeri civici, frazionati dell'originario 196. La circostanza, che la notifica possa essere avvenuta ad un numero civico aspecifico e non adeguatamente dettagliato in un immobile di particolare grandezza e posizionato in una strada civica di ampia portata, non consente ad avviso del giudicante, di ritenere perfezionato l'atto notificatorio originale, con conseguente nullità della intimazione, oggetto del presente gravame, successivamente notificata sul presupposto della ritualità dell'originario avviso di accertamento. La manacata tempestiva e rituale contestazione della documentazione prodotta da parte ricorrente, che nella sua oggettività induce a ritenere la fondatezza delle affermazioni di parte ricorrente, non consente al giudicante di addivenire a diverse soluzioni. Le numerose questioni ed eccezioni proposte da entrambe le parti, possono ritenersi tutte assorbite dal preliminare rilievo della nullità della notifica dell'avviso di accertamento effettuato al generico numero
196, a differenza della effettiva residenza collocata al numero 196/E, su corpi di fabbrica diversi, circostanza questa non adeguatamente contestata, neppure documentalmente, da parte resistente. Rilevata tale circostanza, appare dirimente ai fini del decidere, consentendo l'accoglimento del ricorso. La particolarità della materia trattata, la oggettiva controvertibilità della stessa, consentono nel seguire il criterio della soccombenza, di liquidare in misura forfettaria le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, condanna le parti resistenti avvinte dal vincolo solidale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive euro 250,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni