Sentenza 28 maggio 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del G.i.p. di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare personale, pur non essendo consentito, va qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2010, n. 22642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22642 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/05/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1634
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 8884/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME MA, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 16.2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere avanzata da ME MA. A ragione richiamava il rigetto della richiesta di riesame e l'assenza di elementi capaci di superare la presunzione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 26.1.2009.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, personalmente, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Deduce che il fatto era assai lontano nel tempo e lui detenuto dal 1997, con fine pena 2018; durante la detenzione aveva intrapreso un percorso di emenda che la misura, avendo comportato la sua segregazione in regime di Alta sicurezza, aveva interrotto.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della misura ex art. 299 c.p.p.. Ora a norma dell'art. 311 c.p.p., comma 2, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per Cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
La norma non si presta tuttavia ad essere interpretata nel senso di ammettere il ricorso per saltum anche contro gli altri provvedimenti che intervengono a seguito di richiesta di modifica della misura. Nessuna altra disposizione di settore consente d'altra parte il ricorso diretto avverso tali provvedimenti, mentre la norma generale, l'art. 569 c.p.p., si riferisce esplicitamente alle sole sentenze. Il ricorso sarebbe dunque inammissibile, ma nulla impedisce di qualificare ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 l'impugnazione come appello e di trasmettere gli atti al Tribunale individuato ex art. 309 c.p.p., comma 7, competente per l'appello ai sensi dell'art.310 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 31244 del 07/07/2009, Pastorelli;
Sez. 3,
n. 2469 del 30/11/2007, Catrini;
nonché le molte ivi citate). Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per la decisione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010