Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall'art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al riesame di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'esercizio del potere disciplinare in modo manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FREZZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MANTOVA;
- intimati -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 1/12/2000 di integrazione del contraddittorio nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 148/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 16/02100;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Franco PROSPERI MANGILI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
p.
1. Svolgimento del processo
1.1. L'avvocato Alessandro RO veniva sottoposto a diversi procedimenti disciplinari dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova con i seguenti addebiti:
I - Procedimento n. 246/96:
A) per avere, prima di aver rinunciato agli incarichi professionali conferitigli da FO IT e da HI IO, proponendo ricorso per sequestro conservativo nei confronti dei medesimi, agito in giudizio per il recupero degli onorari senza preventiva, formale richiesta di saldo e/o messa in mora, così ponendo in essere un comportamento non consono al decoro professionale, anche perché volto a paralizzare contestazioni sul quantum;
B) per aver riferito, negli atti e scritti giudiziari relativi al giudizio predetto, fatti, situazioni, circostanze appresi nell'espletamento dello stesso incarico professionale e, specificatamente, per aver scritto nella citazione del 2 novembre 1995: "in buona sostanza il HI, nella sua qualità di legale rappresentante della Lemur Italia s.p.a. ed avezzo a distrarre fondi dalla stessa non solo trasferendo ingenti somme di denaro in Svizzera, nel Liechtenstein ed in Argentina, ma anche appropriandosi delle somme della Lemur di HI AD che era stata conferita nella Lemur Italia s.p.a. e addirittura fatturando a favore della Lemur Italia s.p.a. opere eseguite a favore della sig.ra IT FO, come è avvenuto nella causa
contro
Almi. È bene che il signor Giudice Istruttore focalizzi la reale portata dei personaggi che concorrono allegramente in reati fallimentari al fine di valutare se ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica trattandosi di notizie di reato"."Vero che la Sig.ra FO IT non versava altre somme durante il rapporto perché sosteneva di non avere denaro contante essendo le somme sottratte alla Lemur Italia s.p.a. sequestrate in Svizzera e le altre vincolate in investimenti a Buenos Aires"; con ciò rivelando notizie apprese nel corso del rapporto professionale, coperte dal dovere di riservatezza anche dopo l'interruzione del rapporto, al fine di trarne un personale vantaggio;
C) per aver usato, nella citazione predetta, le espressioni sconvenienti ed offensive riportate nel precedente capo. II - Procedimento n. 276/96:
- per avere commesso abuso non conforme alla dignità e al decoro professionali ed essere venuto meno a specifici doveri deontologici, e in particolare:
A) per aver falsamente attestato l'autenticità della sottoscrizione di FO IT, apposta in calce alla procura e mandato defensionale nel ricorso presentato dalla stessa FO e da HI AD ex art. 100 legge fallimentare avverso l'ammissione allo stato passivo del fallimento Lemur Italia s.p.a, del credito di lire 2.098.220.087 vantato dalla Texmedic LTD. sottoscrizione risultata apocrifa dall'incidente probatorio svoltosi dinanzi al GIP del Tribunale di Mantova;
B) per aver falsamente attestato l'autenticità della sottoscrizione di FO IT, anch'essa rivelatasi apocrifa nell'incidente probatorio svoltosi dinanzi allo stesso GIP, in calce alla procura nel ricorso ex art.100 legge fall., avverso l'ammissione allo stato passivo del detto fallimento del credito di lire 367.569.244 vantatao dalla Lemur International S.A.;
C) per aver presentato denuncia per calunnia nei confronti dei clienti FO IT e HI AD, confermando, nonostante le loro espresse negazioni, che le firme di cui ai precedenti capi erano state apposte dagli stessi FO e HI.
Il primo procedimento disciplinare aveva avuto origine dall'esposto presentato all'ordine di Mantova il 25 marzo 1996 dai coniugi AD HI e IT FO, nel quale si riferiva:
- all'avv. RO erano stati affidati svariati incarichi connessi al fallimento della Lemur Italia s.p.a., riferentisi a un giudizio radicato presso il Tribunale di Mantova;
il fallimento non era stato chiuso e il HI era indagato per bancarotta;
- a partire dalla primavera del 1995, e cioè dalla revoca di ogni incarico professionale, il RO aveva presentato ricorso per sequestro conservativo nei loro confronti per lire 175.000.000 milioni. Nelle memorie difensive il RO aveva esposto che la signora FO, la quale aveva garantito il pagamento degli onorari dovutigli, aveva alienato un immobile senza versare alcunché, allo scopo di sottrarre beni alla garanzia.
- il sequestro era stato accolto limitatamente alla somma di 50 milioni di lire. Il RO aveva proposto reclamo, e in tale giudizio aveva riferito i fatti e circostanze descritti nei capi d'incolpazione, appresi nell'espletamento dell'incarico professionale;
- il RO aveva presentato
contro
FO IT denuncia per calunnia, contenente affermazioni calunniose per gli esponenti, e larvate minacce nei confronti del loro figlio.
1.2. Invitato a presentare le proprie deduzioni, l'avv. RO deduceva:
- di aver svolto soltanto un'attività complementare rispetto a quella di altri professionisti incaricati di seguire le vicende degli esponenti;
- di non aver mai nutrito astio nei loro confronti e di essere stato lui a interrompere il rapporto professionale per il venir meno della fiducia verso i clienti e a causa dei loro inadempimenti;
- di aver sollecitato più volte verbalmente gli stessi il pagamento degli onorari dovutigli prima di agire per il sequestro, resosi necessario perché il HI appariva nullatenente e la FO, già intestataria di tre immobili, li aveva venduti;
- che gli esponenti avevano assunto nei suoi confronti iniziative dirette a provocare l'azione disciplinare al solo fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovutogli;
- non sussisteva violazione del dovere di riservatezza, in quanto le notizie erano già comparse sulla stampa locale almeno dieci mesi prima del ricorso per sequestro;
- quanto alla contestata eccessività dei toni usati, si sarebbe trattato soltanto di una reazione indignata di fronte al comportamento dei clienti.
1.3. Il 4 novembre 1996 perveniva allo stesso consiglio dell'Ordine richiesta di procedimento disciplinare da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova per i fatti di cui al capo II. Il consiglio apriva, quindi, un secondo procedimento disciplinare.
In relazione a tali addebiti l'avv. RO, con memoria depositata il 21 novembre 1996, negava di essere a conoscenza della falsità delle sottoscrizioni della FO, osservando che, se avesse avuto notizia di tale falsità, non avrebbe certamente depositato un esposto volto ad attestarne l'autenticità.
Per entrambi i procedimenti il professionista veniva convenuto all'udienza dibattimentale del 15 aprile 1997, nella quale si disponeva la riunione dei procedimenti stessi.
1.4. Con decisione in data 2 dicembre 1997 il consiglio dell'ordine proscioglieva l'incolpato dal capo A) del primo procedimento e gl'infliggeva la sospensione dall'esercizio della professione di mesi due in relazione agli altri capi.
Il consiglio dava atto dell'intensa attività professionale dispiegata dal RO e dei congrui compensi cui aveva diritto;
osservava, inoltre, che egli aveva regolarmente messo in mora i clienti con telegramma.
Per quanto attiene al capo B) del primo procedimento, le espressioni usate erano certamente pesanti, offensive e indecorose;
vi era anche violazione del segreto professionale quanto meno sulle attività degli esponenti in Argentina, sulle quali non erano comparse notizie sulla stampa;
sull'addebito di cui al capo C), che le espressioni usate non erano in alcun modo giustificabili;
quanto ai fatti contestati nel secondo procedimento, gli stessi risultavano provati. Con decisione in data 24 aprile 1999, depositata il 16 febbraio 2000, il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso dell'avv. RO con la seguente motivazione:
- quanto al capo B), risultava provato che il RO aveva utilizzato informazioni riservate allo scopo di esercitare pressioni sugli esponenti e che, pur se parte di tali informazioni erano state diffuse dalla stampa locale, altre informazioni erano state da lui acquisite nell'ambito del mandato professionale. Incombeva, pertanto, su di lui l'obbligo di mantenere il segreto, anche successivamente alla risoluzione del mandato, ne' aveva alcun rilievo l'intervenuta transazione;
- quanto al capo C), lo stesso incolpato aveva ammesso di aver usato espressioni offensive, comportanti lesione del decoro professionale della categoria;
- per quanto attiene alle firme apocrife, al di là della consapevolezza della loro autenticità, lo stesso RO e i testi da lui evocati avevano ammesso che la sottoscrizione non era avvenuta in presenza del professionista.
Avverso tale decisione l'avv. RO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
p.
2. Il motivo di ricorso
Con un unico, articolato motivo, il, ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 40 della legge professionale forense, nonché carenza assoluta e, comunque, perplessità ed illogicità della motivazione;
in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.
In linea generale lamenta che la decisione impugnata non conterrebbe alcuna argomentazione a sostegno del convincimento espresso, e che sarebbe stata del tutto pretermessa la valutazione dei fatti rilevanti.
Inoltre, secondo il ricorrente, mancherebbe qualsiasi accenno alle deduzioni svolte dalla difesa in relazione alla gravità degli addebiti.
Per quanto attiene ai singoli addebiti il ricorrente deduce:
1) capo B) del procedimento disciplinare n. 246/96:
il Consiglio Nazionale Forense (come, del resto, il Consiglio dell'ordine) non avrebbero considerato che le notizie esposte negli atti del procedimento civile, in relazione alle quali si contesta che il RO avrebbe violato il dovere di riservatezza, erano già, nel loro contenuto sostanziale, comparse sulla stampa locale. Infatti, nel quotidiano La Gazzetta di Mantova era stato pubblicato un articolo nel quale si riferiva che il HI aveva sottratto una notevole somma, parte della quale (circa 1.800 milioni) sarebbe stata dirottata su un conto di una banca di Zurigo: In tale contesto non presentava alcun rilievo il fatto che gli interessi del HI fossero stati localizzati a Buenos Aires.
La motivazione della decisione impugnata sarebbe pertanto, su tale punto, gravemente carente, e quindi sindacabile, anche in sede di ricorso ex art. 111 Cost;
2) capo C) del procedimento n. 246/96:
circa le espressioni offensive che sarebbero contenute negli scritti difensivi, il Consiglio non avrebbe motivato sulla ritenuta gravità dell'addebito e sulla sanzione irrogata;
3) capi A) e B) del procedimento n. 276/96:
il Consiglio dell'Ordine di Mantova aveva ritenuto che il rilascio di procure in bianco all'avv. RO (con conseguente autentica, da parte dello stesso, di firme apocrife) veniva costantemente sanzionato con l'avvertimento. Nessuna motivazione contiene la decisione del Consiglio Nazionale Forense a sostegno della più grave sanzione inflitta.
Sempre in punto di gravità della sanzione, il ricorrente lamenta che la decisione impugnata non avrebbe considerato il contenuto dell'atto transattivo intervenuto tra lui e i coniugi HI - FO, nel quale gli stessi davano atto che l'avv. RO aveva esposto in scritti difensivi l'avvenuto trasferimento all'estero di ingenti somme di danaro quando la notizia era già nota all'autorità inquirente, e che alcuni comportamenti dell'avvocato (i quali avevano dato origine all'iniziativa disciplinare) potevano essere stati da loro equivocati.
Sul punto la decisione si sarebbe limitata alla mera enunciazione di una regola astratta.
p.
3. Motivi della decisione
Le censure non meritano accoglimento.
Si deve premettere che, contenendo il ricorso soltanto critiche alla motivazione della decisione impugnata, il riesame di legittimità può avvenire soltanto nei limiti segnati dagli articoli 56 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, 68 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e 111 Cost. In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è compreso un sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. a meno che tale motivazione non si riveli puramente apparente e manifestamente illogica.
Orbene, nella fattispecie la decisione del Consiglio Nazionale Forense contiene l'esposizione delle ragioni del decidere, sia in relazione alla sussistenza degli addebiti disciplinari, sia all'apprezzamento della gravità degli stessi addebiti ai fini del tipo di sanzione irrogata.
In particolare, per quanto attiene alla sussistenza degli addebiti, il Consiglio ha rilevato che non tutte le notizie apprese nell'ambito dell'incarico professionale erano state divulgate da articoli di stampa. Tale motivazione appare coerente con la decisione, e il ricorrente non può, in questa sede, introdurre richieste di rivalutazione dei fatti alla luce di altri fatti o circostanze che egli afferma non considerati dall'organo decidente. Ancor meno può essere consentito al giudice di legittimità un diretto sindacato sull'apprezzamento della gravità degli addebiti e sulla scelta della sanzione.
Secondo la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite (si vedano le sentenze del 19 gennaio 1993, n. 634; 14 aprile 1993, n. 4405; 18 ottobre 1994, n. 8482) l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni e la scelta della sanzione opportuna appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al riesame di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia dell'esercizio del potere disciplinare in modo manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito.
In applicazione di tale principio deve, infine, rilevarsi che la motivazione della decisione circa le conseguenze dell'intervenuta transazione non presenta alcun contenuto d'illogicità, ne' costituisce motivazione apparente, avendo il Consiglio Nazionale Forense ritenuto, a seguito di un esame del tenore di tale atto, che esso non poteva avere un effetto eliminativo degli illeciti commessi. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non essendosi gl'intimati costituiti, nessuna decisione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001