Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 150
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall'art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al riesame di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'esercizio del potere disciplinare in modo manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito.

Commentari3

  • 1Avvocati, pubblicità informativa, modalità attuative, illecito disciplinare, atipicitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2012

  • 2Le sezioni unite si pronunciano sulla pubblicità degli studi legaliAccesso limitato
    Domenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2010

  • 3Avvocati, pubblicità, slogan commerciale, decoro, lesione, illegittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 150
Data del deposito : 6 aprile 2001

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