Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Rientrano tra i rifiuti i materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo eliminati con l'interramento. (Fattispecie di paletti di cemento e ferro già usati come sostegno delle viti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22015 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 710
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36562/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LO, nato a [...] [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Campi Salentina in data 21.05.2009 che l'ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 21.05.2009 il Tribunale di Lecce in Campi Salentina condannava MA LO alla pena di Euro 2.000,00 d'ammenda ritenendolo responsabile quale amministratore delegato e gestore dell'azienda vinicola Li Veli s.p.a. di avere depositato rifiuti non pericolosi circa 100 paletti di cemento e ferro già usati come sostegno delle piante in terreni coltivati a vigneto sotterrandoli mediante scavi in un'area di circa 200 mq.
In particolare, era stato accertato che l'interramento dei paletti era stato opera del MA che aveva ammesso il fatto asserendo che intendeva evitare continui smottamenti del terreno verso la strada. Pertanto, il Tribunale qualificava i materiali come rifiuti trattandosi di paletti in cemento e ferro non più utilizzabili per non essere idonei all'uso e destinati all'eliminazione con l'interramento che è una forma di smaltimento o di abbandono e deve essere autorizzato.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla configurabilità del reato perché i paletti, ancorché, interrati non potevano essere considerati inutilizzabili in assoluto potendo essere reimpiegati come suggerito dal consulente di parte e ciò, in concreto, era avvenuto sia per prevenire lo smottamento del terreno sia per aumentare l'efficienza vegetativa e produttiva del vigneto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.
Corretta è la qualifica come rifiuti dei materiali interrati in un'area di ampia estensione, trattandosi di un cospicuo quantitativo di paletti di sostegno delle viti non più idonei all'uso e, quindi, di materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo, ma eliminati con l'interramento.
Pertanto lo smaltimento in modo incontrollato di tali materiali senza alcuna autorizzazione, integra il reato contestato. Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010