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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2023, n. 37682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37682 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da Il AN DI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di RO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avv. IO Marino e l'avv. Michele Accorinti, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di RO, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 gennaio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RO aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 37682 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 26/06/2023 confronti di DI Il AN in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 110, 112, primo comma, n. 2, 56 e 629, comma 2, con riferimento all'art. 628, primo e terzo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen. (capo I), per avere fatto parte, dal 4 maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2019, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta - operante nella provincia di Vibo Valentia, nella regione Calabria e in altri territori italiani e all'estero - e, in particolare, della 'ndrina di Parghelia;
nonché per avere concorso, in Parghelia e Tropea, in data antecedente e prossima al 4 ottobre 2018 e fino al 18 ottobre 2018, nella tentata estorsione ai danni di imprenditori della zona, con le aggravanti di aver agito quali appartenente al sodalizio criminale sopra indicato, con metodo mafioso e al fine di agevolare quel gruppo criminale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Il AN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura in relazione al reato associativo del capo A), valorizzando esclusivamente il contenuto della conversazioni intercettate durante le indagini che avevano visto come protagonisti DI Il AN e IO La OS, il cui tenore era stato però liberamente interpretato dagli inquirenti, senza che vi fosse alcun riferimento ad attività estorsione;
e il contenuto di altro colloquio captato, afferente soggetti diversi da Il AN. Elementi inidonei a comprovare quella forma di seria e continuativa "messa a disposizione" che qualifica la condotta del partecipe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e apparenza, per avere il Tribunale catanzarese confermata la primigenia ordinanza cautelare con riferimento al reato del capo I), utilizzando il contenuto delle due intercettazioni indicate nel punto che precede, nonostante non sia stato provato il compimento di alcun atto idoneo a configurare la ritenuta vicenda estorsiva: in tal senso - si legge nel ricorso - è irrilevante che la persona offesa, un imprenditore edile di Palermo, non sia stato identificato, mentre è determinante che non vi sia stata una chiara identificazione degli elementi costitutivi della richiesta estorsiva ovvero di un tentativo idoneo, né la definizione delle ragioni per cui il presunto fine illecito non fosse stato realizzato;
mentre non vi è alcunché di illecito nella iniziativa de Il AN, che è imprenditore in quel settore, di conoscere chi fossero gli appaltatori dei lavori menzionati, per poter raggiungere una intesa e collaborare nella realizzazione del lotto di opere commissionate. 2 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per apparenza e travisamento delle prove, per avere il Tribunale di RO confermato la sussistenza della aggravante speciale in questione. 2.4. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare che i reati oggetto di addebito provvisorio sono stati contestati come commessi fino al 2019 o al 2018, e non risultano sue condotte rilevanti penalmente negli ultimi quattro o cinque anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DI II AN vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato e, comunque, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come, nel corso di alcune conversazioni intercettate 3 nell'ottobre 2018 dagli inquirenti, IO La OS — capo della ramificazione della organizzazione criminale 'ndrangheta operante nella zona della provincia di Vibo Valentia, in specie dell'omonima famiglia La OS che dirigeva la 'ndrina attiva nella zona di Tropea (di cui alle incontestate circostanze compendiate a pagg.
8-26 dell'ordinanza genetica della misura, richiamate dal provvedimento oggetto di ricorso) — aveva confidato ad un proprio affiliato di aver mandato un "figliolo" a Santa Domenica, "dove stanno facendo un lavoro", per indurre gli interessati "a mettersi a posto", ragionevolmente riferendosi ad una richiesta estorsiva in corso nei confronti del rappresentante, non meglio identificato, della società appaltatrice dei lavori per la realizzazione di opere di difesa costiera nella zona di pertinenza del suo clan mafioso ("prima di cominciare vengono da noi e ce lo dicono (...) questo tratto nostro... lo ha preso una società di Palermo"); operazione della quale il La OS, nella stessa giornata, aveva discusso anche con l'odierno ricorrente, indicandogli la necessità che "ci mettesse una cosa" perché "il De RE non sarebbe scappato"; aggiungendo che la società interessata "non sarebbe stata toccata" e che l'accordo sarebbe stato raggiunto con il coinvolgimento di un'altra impresa che egli avrebbe indicato ("...ve la porto io che è la stessa cosa mia... vengono insieme a lui e ci aggiustiamo..."). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere allo stato considerato, a livello indiziario, concorrente nella commissione dell'indicato delitto tentato. Lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se — come nella fattispecie è accaduto — la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché formulato in maniera indeterminata, con una generica enunciazione enunciare del dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più •punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). 5. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato. La motivazione della ordinanza impugnata appare gravemente deficitaria con riferimento alla descrizione dei gravi indizi di colpevolezza de Il AN in ordine al reato associativo del capo A), in quanto il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato genericamente una serie di massime giurisprudenziali, ha sostanzialmente ritenuto di poter desumere l'esistenza dei presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen., dal solo fatto che Il AN fosse risultato concorrente nella commissione della considerata tentata estorsione, fondatamente ritenuta espressione del programma criminoso del sodalizio mafioso facente capo al La OS. Si tratta, però, di un passaggio argomentativo - isolatamente considerato - inficiato da manifesta illogicità, dato che il coinvolgimento nella commissione di un singolo reato-fine non è elemento informativo sufficiente a ritenere che l'interessato sia partecipe del clan 'ndranghetistico per agevolare il quale quel delitto è stato commesso. Sotto questo profilo va rimarcata anche la fondatezza della doglianza difensiva riguardante l'inosservanza della norma di diritto penale di riferimento, tenuto conto che è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di associazioni di tipo mafioso, la prova della partecipazione va desunta da comprovate massime d'esperienza e da elementi di prova che evidenzino serietà ed effettività della adesione del prevenuto a quel sodalizio criminale: partecipazione che deve risultare espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, dunque di uno stabile inserimento dell'agente nella relativa struttura organizzativa, idoneo, per le 5 specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in questo senso, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, 02). L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di RO che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale attenendosi al principio di diritto innanzi richiamato. 6. Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame del quarto motivo attinente alle esigenze cautelari, aspetto che dovrà essere rivalutato alla stregua delle determinazioni che saranno adottate con riferimento alla verifica della tenuta indiziaria dell'ipotesi accusatoria in relazione al capo d'imputazione provvisorio avente ad oggetto il reato associativo. 6. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di RO competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avv. IO Marino e l'avv. Michele Accorinti, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di RO, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 gennaio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RO aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 37682 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 26/06/2023 confronti di DI Il AN in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 110, 112, primo comma, n. 2, 56 e 629, comma 2, con riferimento all'art. 628, primo e terzo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen. (capo I), per avere fatto parte, dal 4 maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2019, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta - operante nella provincia di Vibo Valentia, nella regione Calabria e in altri territori italiani e all'estero - e, in particolare, della 'ndrina di Parghelia;
nonché per avere concorso, in Parghelia e Tropea, in data antecedente e prossima al 4 ottobre 2018 e fino al 18 ottobre 2018, nella tentata estorsione ai danni di imprenditori della zona, con le aggravanti di aver agito quali appartenente al sodalizio criminale sopra indicato, con metodo mafioso e al fine di agevolare quel gruppo criminale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Il AN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura in relazione al reato associativo del capo A), valorizzando esclusivamente il contenuto della conversazioni intercettate durante le indagini che avevano visto come protagonisti DI Il AN e IO La OS, il cui tenore era stato però liberamente interpretato dagli inquirenti, senza che vi fosse alcun riferimento ad attività estorsione;
e il contenuto di altro colloquio captato, afferente soggetti diversi da Il AN. Elementi inidonei a comprovare quella forma di seria e continuativa "messa a disposizione" che qualifica la condotta del partecipe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e apparenza, per avere il Tribunale catanzarese confermata la primigenia ordinanza cautelare con riferimento al reato del capo I), utilizzando il contenuto delle due intercettazioni indicate nel punto che precede, nonostante non sia stato provato il compimento di alcun atto idoneo a configurare la ritenuta vicenda estorsiva: in tal senso - si legge nel ricorso - è irrilevante che la persona offesa, un imprenditore edile di Palermo, non sia stato identificato, mentre è determinante che non vi sia stata una chiara identificazione degli elementi costitutivi della richiesta estorsiva ovvero di un tentativo idoneo, né la definizione delle ragioni per cui il presunto fine illecito non fosse stato realizzato;
mentre non vi è alcunché di illecito nella iniziativa de Il AN, che è imprenditore in quel settore, di conoscere chi fossero gli appaltatori dei lavori menzionati, per poter raggiungere una intesa e collaborare nella realizzazione del lotto di opere commissionate. 2 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per apparenza e travisamento delle prove, per avere il Tribunale di RO confermato la sussistenza della aggravante speciale in questione. 2.4. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare che i reati oggetto di addebito provvisorio sono stati contestati come commessi fino al 2019 o al 2018, e non risultano sue condotte rilevanti penalmente negli ultimi quattro o cinque anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DI II AN vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato e, comunque, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come, nel corso di alcune conversazioni intercettate 3 nell'ottobre 2018 dagli inquirenti, IO La OS — capo della ramificazione della organizzazione criminale 'ndrangheta operante nella zona della provincia di Vibo Valentia, in specie dell'omonima famiglia La OS che dirigeva la 'ndrina attiva nella zona di Tropea (di cui alle incontestate circostanze compendiate a pagg.
8-26 dell'ordinanza genetica della misura, richiamate dal provvedimento oggetto di ricorso) — aveva confidato ad un proprio affiliato di aver mandato un "figliolo" a Santa Domenica, "dove stanno facendo un lavoro", per indurre gli interessati "a mettersi a posto", ragionevolmente riferendosi ad una richiesta estorsiva in corso nei confronti del rappresentante, non meglio identificato, della società appaltatrice dei lavori per la realizzazione di opere di difesa costiera nella zona di pertinenza del suo clan mafioso ("prima di cominciare vengono da noi e ce lo dicono (...) questo tratto nostro... lo ha preso una società di Palermo"); operazione della quale il La OS, nella stessa giornata, aveva discusso anche con l'odierno ricorrente, indicandogli la necessità che "ci mettesse una cosa" perché "il De RE non sarebbe scappato"; aggiungendo che la società interessata "non sarebbe stata toccata" e che l'accordo sarebbe stato raggiunto con il coinvolgimento di un'altra impresa che egli avrebbe indicato ("...ve la porto io che è la stessa cosa mia... vengono insieme a lui e ci aggiustiamo..."). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere allo stato considerato, a livello indiziario, concorrente nella commissione dell'indicato delitto tentato. Lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se — come nella fattispecie è accaduto — la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché formulato in maniera indeterminata, con una generica enunciazione enunciare del dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più •punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). 5. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato. La motivazione della ordinanza impugnata appare gravemente deficitaria con riferimento alla descrizione dei gravi indizi di colpevolezza de Il AN in ordine al reato associativo del capo A), in quanto il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato genericamente una serie di massime giurisprudenziali, ha sostanzialmente ritenuto di poter desumere l'esistenza dei presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen., dal solo fatto che Il AN fosse risultato concorrente nella commissione della considerata tentata estorsione, fondatamente ritenuta espressione del programma criminoso del sodalizio mafioso facente capo al La OS. Si tratta, però, di un passaggio argomentativo - isolatamente considerato - inficiato da manifesta illogicità, dato che il coinvolgimento nella commissione di un singolo reato-fine non è elemento informativo sufficiente a ritenere che l'interessato sia partecipe del clan 'ndranghetistico per agevolare il quale quel delitto è stato commesso. Sotto questo profilo va rimarcata anche la fondatezza della doglianza difensiva riguardante l'inosservanza della norma di diritto penale di riferimento, tenuto conto che è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di associazioni di tipo mafioso, la prova della partecipazione va desunta da comprovate massime d'esperienza e da elementi di prova che evidenzino serietà ed effettività della adesione del prevenuto a quel sodalizio criminale: partecipazione che deve risultare espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, dunque di uno stabile inserimento dell'agente nella relativa struttura organizzativa, idoneo, per le 5 specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in questo senso, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, 02). L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di RO che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale attenendosi al principio di diritto innanzi richiamato. 6. Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame del quarto motivo attinente alle esigenze cautelari, aspetto che dovrà essere rivalutato alla stregua delle determinazioni che saranno adottate con riferimento alla verifica della tenuta indiziaria dell'ipotesi accusatoria in relazione al capo d'imputazione provvisorio avente ad oggetto il reato associativo. 6. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di RO competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/06/2023