Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB09585/02 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO contribuzione previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17046/99 Dott. Salvatore SENESE - Consigliere Cron.25766 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: SAB WABCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 728 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI , giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3135/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/09/98 R.G.N. 705/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GARCEA;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per la remissione atti al Primo Presidente SS.VV) in ' subordine rigetto del ricorso. eventualeassegnazione alle Serioui unite Teduice PO * per -2- Svolgimento del Processo a Con il ricorso del 7 novembre 1995 al ET di Torino la s.p.a. SAB Wbco proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso il 15 settembre procedente in favore dell'Inps ed avente ad oggetto contributi omessi e somme aggiuntive. Costituitosi l'Istituto, il ET con sentenza 17 giugno 1996 accoglieva l'opposizione e revocava l'ingiunzione, ma tale decisione veniva riformata con sentenza del 18 settembre 1998 del Tribunale, il quale rilevava che l'esonero dai contributi previdenziali, ottenuto dalla società grazie all'ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, era venuto meno a causa di un provvedimento di revoca dell'ammissione, tuttavia ritenuto illegittimo dal ET per motivi sia procedimentali sia sostanziali. Il Tribunale riteneva, per contro, legittima la revoca, stante la radicale insussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla ammissione alla cassa integrazione (art. 1 legge 20 با maggio 1975 n. 164) e in particolare perché lo stato di crisi dell'impresa si era rivelato non transitorio;
di conseguenza la società era tenuta al versamento dei contributi previdenziali. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. SAB Wabco. Resiste con controricorso l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE E' inammissibile la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di rimessione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte. Se il motivo della richiesta sta nel difetto della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, occorre rilevare che l'affermazione di giurisdizione resa implicitamente dal ET (e ripetuta espressamente dal Tribunale) non è stata impugnata, onde su di essa si è formata la cosa giudicata. 3 Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 n.
4-5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. In subordine falsa applicazione di tale norma in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.". Essa sostiene avere errato il Tribunale nel ritenere sussistente l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, ossia legittimo il provvedimento amministrativo di revoca dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni. Il motivo non è fondato. Oggetto del presente processo non è, come sostiene la ricorrente, la legittimità del detto provvedimento di revoca, bensì la esistenza del diritto soggettivo dell'Inps alla percezione dei contributi. Il Tribunale, nell'accertare tale diritto, ha conosciuto in via incidentale della legittimità del provvedimento amministrativo e si è espresso in senso positivo, condividendo il giudizio, già reso dall'autorità revocante, di difetto di un elemento costitutivo del diritto della società all'ammissione alla cassa integrazione guadagni, ossia la transitorietà della sospensione dell'attività d'impresa (art. 1, n. 1 lett. a, legge n. 164 del 1975). L'assenza di questo elemento costitutivo non è ora negata dalla ricorrente, che non deduce neppure vizi procedimentali del provvedimento in questione, da essa non impugnato, a quanto risulta dal ricorso, davanti al giudice amministrativo. Pertanto deve ritenersi esatta la decisione del Tribunale ed inutili le considerazioni della ricorrente sulla natura del provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni e sulla discrezionalità che esso possa esprimere. Rigettato il ricorso, si stima equa la compensazione delle spese processuali. 4
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002 Il Cons. Est. rednico Roselli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 2 LUG 2002 IL CANCELLIERE Il PresidenteYuk 17 ESENTE DA IMPOSTA DI COLLO, DI 0 370 01 A, TASSA API 10 1- 8 - 7 3 N . 53 2 5