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Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31026 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UO TO, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022, e depositata il 5 gennaio 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a TO UO la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura cautelare nei confronti di TO UO è stata disposta in ordine al reato di capo, promotore ed organizzatore di associazione per delinquere Penale Sent. Sez. 3 Num. 31026 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 06/04/2023 finalizzato alla commissione di delitti in materia di imposte dirette e IVA (capo 1), nonché a nove fatti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ovvero di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 2 a 10), con condotte protratte dal 2017 almeno fino al settembre 2021, ed il cui il profitto conseguito è stato stimato in 2.531.323,366 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe TO UO, con atto sottoscritto dall'avvocato Fabrizio Zarone, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelai-i, nonché alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare applicata. Si deduce, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, che l'ordinanza impugnata si limita a ribadire le stesse argomentazioni addotte dal Giudice per le indagini preliminari, senza considerare che: a) non emergono dagli atti di indagine elementi sufficienti per ritenere che gli indagati abbiano mai costituito un sodalizio criminoso;
b) gli elementi valorizzati, quali i dati estrapolati dai sistemi delle banche dati "Vies", "Spesometro" ed "Esterometro", non hanno significato nel caso in esame;
c) il riferimento alla mancata registrazione da parte dell'ACI delle targhe indicate nei documenti di trasporto per individuare gli autoveicoli utilizzati per far transitare la merce acquistata è irrilevante in quanto le stesse appartengono a veicoli esteri e pertanto non risultano registrate nel sistema dell'ACI; d) le risultanze relative ai contatti con i coindagati ricavate dalla consultazione della banca dati "SDI" sono prive di significato poiché il ricorrente intrattiene da anni rapporti lavorativi con taluni di costoro;
e) nessuna indagine è stata effettuata rispetto alle società riconducibili ad TO UO, le cui strutture risultano adeguate a supportare le operazioni commerciali documentate;
f) le dichiarazioni rese da SA AI, NA AL, TA IA Di VI e NA Pioggia non sono idonee a fondare un giudizio affermativo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, poiché rese da soggetti interessati ad attenuare la propria posizione processuale. Si deduce, con riguardo alle esigenze cautelari, che le stesse non sussistono in ragione sia del notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio delle indagini, sia dell'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio di attività di impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di un anno a tutti gli indagati, con conseguente impossibilità di prosecuzione dell'attività illecita. Si deduce, in via subordinata, che, la misura cautelare è eccessivamente gravosa e sproporzionata, potendo essere le esigenze cautelari efficacemente tutelate anche con altra misura meno afflittiva. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e in parte prive di specificità, sono le censure che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che gli elementi documentali acquisiti sono privi di univocità e le dichiarazioni acquisite sono inattendibili perché provenienti da persone interessate ad "alleggerire" la propria posizione processuale. 2.1. L'ordinanza impugnata ricostruisce un'articolata organizzazione dedita alla commissione di reati tributari mediante il sistema della c.d. "frode carosello", la cui o.peratività avrebbe cagionato un'evasione fiscale stimata in 2.531.323,366 euro, di cui 1.320.690,45 euro a titolo di IRES e 1.210632,91 a titolo di IVA, organizzazione diretta da tre persone, una delle quali individuabile proprio nel ricorrente. Con riguardo alla complessiva vicenda delittuosa, il Tribunale rappresenta che l'associazione criminale, composta da almeno undici persone attualmente sottoposte a misure cautelari coercitive o interdittive, avrebbe realizzato con condotte continuative e sistematiche, reiterate nell'arco di cinque anni, operazioni intracomunitarie con evasione d'IVA e di IRES, a diretto vantaggio della società "Olpneus s.r.l.", di cui è titolare Lino Orlando, uno dei tre capi dell'organizzazione. In particolare, la società "Olpneus s.r.l." nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2021, avrebbe simulato di fornire beni a due società domiciliate nella Repubblica Ceca, la "R.C.S. s.r.o." e la "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o.", entrambe facenti capo all'attuale ricorrente. Le due società ceche, a loro volta, avrebbero simulato di vendere pneumatici ad una società italiana, come "OCL s.r.l.", o "VM Gomme la quale avrebbe simulato a sua volta di fornire pneumatici ad altra società italiana, in particolare la "Mastertyres s.r.l.", la quale, per parte sua, avrebbe simulato di rivendere tali prodotti alla società "Olpneus s.r.l.". Le società italiane che risultano aver acquistato da quelle aventi sede nella Repubblica Ceca, pur dovendo versare VIVA sull'intera operazione, in quanto acquisto da operatore estero intra-comunitario, hanno omesso di corrispondere tale imposta, agendo come evasori totali. In questo modo, gli pneumatici provenienti dalla Repubblica ceca sono arrivati sottocosto alla "Olpneus s.r.l.", perché la società che formalmente li ha importati dall'estero non ha pagato VIVA sugli stessi, e, quindi, pur emettendo fattura, non sostenendo il costo fiscale, li ha potuti rivendere a prezzi più bassi di quelli di mercato senza operare in perdita;
inoltre, grazie ai diversi passaggi, "Olpneus s.r.l." ha acquistato detti pneumatici non solo sulla base 3 di regolare fattura, ma anche da soggetto, in genere "Mastetyres s.r.l.", il quale ha versato VIVA. Il Tribunale, poi, indica numerosissimi elementi sulla cui base fonda le conclusioni appena indicate. Tra gli elementi segnalati, vi sono: a) le risultanze delle banche dati da cui emerge come le società italiane acquirenti da quelle aventi sede nella Repubblica Ceca operino in regime di totale evasione d'IVA; b) la documentazione sequestrata presso "Olpeus s.r.l.", da cui risultano plurime anomalie in ordine ai documenti di trasporto, quali l'indicazione di targhe non censite all'ACI o l'assenza di qualunque indicazione in ordine ai veicoli utilizzati, la mancata firma degli stessi da parte dei trasportatori, la mancata indicazione della data di consegna, l'assenza della lettera di ricezione della merce, l'assenza o l'irregolarità dei timbri delle società coinvolte;
c) i ripetuti controlli, da parte delle Forze dell'ordine, degli indagati mentre viaggiavano assieme sulla stessa vettura, o si incontravano presso le sedi aziendali, o si scambiavano le autovetture;
d) l'assenza di mail tracciabili dalla "Mastertyres s.r.l." alla "Olpneus s.r.l.", nonostante l'elevatissimo volume di affari intercorso direttamente tra le due società; e) il mancato utilizzo, da parte delle due società ceche, di veicoli alle stesse intestate, e il mancato controllo di tali mezzi presso la sede della "Olpneus s.r.l.", nonostante il monitoraggio appositamente predisposto, ed in contrasto con quanto risultante dalla documentazione;
f) l'inesistenza delle sedi legali di alcune società, come "Mastertyres s.r.l.", ovvero l'ubicazione di esse presso un medesimo mero recapito, come uno studio professionale (è il caso di "O.C.L." e di "Elastika"), e comunque la totale inesistenza di strutture aziendali, pur a fronte di elevatissimi volumi di affari;
g) l'incongruenza dell'oggetto sociale dichiarato dalle. due società ceche rispetto al tipo di commercio gestito ("R.C.S. s.r.o." ha come oggetto principale quello di "traduzione ed interpretariato" e come oggetto secondario "quello di agenzia della mediazione immobiliare", mentre "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o." 'risulta aver avutd rapporti commerciali concernenti computer, prodotti tecnologici e carne fresca); h) le dichiarazioni di altri quattro coindagati, i quali hanno illustrato le operazioni illecite agli inquirenti;
i) i continui contatti, rilevati dai tabulati telefonici acquisiti, tra i tre coindagati ritenuti capi dell'associazione per delinquere. Con specifico riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente, il Tribunale evidenzia che il medesimo è risultato: a) il dominus delle due società ceche, "R.C.S. s.r.o." e "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o."; b) coautore, presso la sede di "Olpneus s.r.l.", di fatture, documenti di viaggio, bonifici, relativi alle diverse operazioni, anche quelle relative a "Mastertyres s.r.l.", cui pure dovrebbe essere del tutto estraneo;
-) in continuo contatto con gli altri coindagati, per quanto risulta sia dai controlli effettuati dalla polizia giudiziaria, sia dai tabulati. 4 2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi. Innanzitutto, gli elementi indicati, tanto più che nella specie si discute di gravi indizi di colpevolezza, e non di prova della responsabilità, risultano precisi e congrui ai fini della ricostruzione tanto del complessivo sistema fraudolento, quanto del ruolo in esso svolto dall'attuale ricorrente. Inoltre, le doglianze esposte nel ricorso si limitano ad offrire spiegazioni alternative in ordine alla concludenza di alcuni degli elementi addotti ai fini dell'esistenza della frode, ed omettono di confrontarsi con numerosi altri, pure estremamente significativi, come quelli concernenti le plurime e gravi anomalie dei documenti di trasporto o l'assenza di mail tracciabili tra "Olpneus s.r.l." e "Mastertyres"; nulla si dice, inoltre, in ordine all'attività del ricorrente presso la sede di "Olpneus s.r.l." o con riguardo ad operazioni in cui parte era "Mastertyres" ed alle quali il medesimo era formalmente estraneo, o relativamente all'incongruenza dell'oggetto sociale delle società del medesimo aventi sede nella Repubblica ceca rispetto al traffico di pneumatici. 3. Manifestamente infondate sono le censure che contestano la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari deducendo che difetta il requisito dell'attualità in ragione del tempo trascorso e dell'applicazione di misure interdittive nei confronti degli altri indagati. Invero, si è ripetutamente precisato in giurisprudenza che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01, e Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2022, Magliulo, Rv. 282769-01, la quale, in relazione a fattispecie in tema di furto aggravato, ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha confermato la decisione dell'ordinanza genetica di applicare la misura degli arresti domiciliari valorizzando durata (protratta dal 2017 al 2021), serialità, professionalità e metodicità delle condotte 5 criminose realizzate dall'attuale ricorrente, in posizione apicale dell'associazione per delinquere, siccome indicative di spiccata proclività al reato e di ingegno ed astuzia criminali non trascurabili. Si tratta di decisione immune da vizi, perché la gravità delle condotte, la protrazione continuativa delle stesse per ben cinque anni, la loro vicinanza alla data di applicazione della misura coercitiva, successiva di un solo anno rispetto ai fatti accertati, sono circostanze denotanti l'attualità, oltre che la concretezza, del pericolo di commissione di reati analoghi. Né tale pericolo può dirsi neutralizzato dall'applicazione di misure interdittive nei confronti degli altri indagati, posto che le modalità delle condotte rilevate evidenziano la capacità dell'attuale ricorrente di individuare numerosi "prestanome", e, quindi, il concreto rischio di commissione di reati analoghi anche mediante persone diverse da quelle allo stato indagate. 4. Manifestamente infondate, oltre che prive di specificità, sono le censure che contestano la scelta di applicare gli arresti domiciliari deducendo che gli stessi sono sproporzionati e che, comunque, il pericolo di reiterazione può essere fronteggiato anche con forme di cautela meno afflittive. Pure in relazione a tale profilo, è esaustiva la valorizzazione, compiuta nell'ordinanza impugnata, della gravità dei fatti, ai fini della proporzionalità degli arresti domiciliari, e la spiccata capacità criminale dell'attuale ricorrente come indicativa dell'inidoneità di misure meno afflittive. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022, e depositata il 5 gennaio 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a TO UO la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura cautelare nei confronti di TO UO è stata disposta in ordine al reato di capo, promotore ed organizzatore di associazione per delinquere Penale Sent. Sez. 3 Num. 31026 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 06/04/2023 finalizzato alla commissione di delitti in materia di imposte dirette e IVA (capo 1), nonché a nove fatti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ovvero di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 2 a 10), con condotte protratte dal 2017 almeno fino al settembre 2021, ed il cui il profitto conseguito è stato stimato in 2.531.323,366 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe TO UO, con atto sottoscritto dall'avvocato Fabrizio Zarone, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelai-i, nonché alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare applicata. Si deduce, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, che l'ordinanza impugnata si limita a ribadire le stesse argomentazioni addotte dal Giudice per le indagini preliminari, senza considerare che: a) non emergono dagli atti di indagine elementi sufficienti per ritenere che gli indagati abbiano mai costituito un sodalizio criminoso;
b) gli elementi valorizzati, quali i dati estrapolati dai sistemi delle banche dati "Vies", "Spesometro" ed "Esterometro", non hanno significato nel caso in esame;
c) il riferimento alla mancata registrazione da parte dell'ACI delle targhe indicate nei documenti di trasporto per individuare gli autoveicoli utilizzati per far transitare la merce acquistata è irrilevante in quanto le stesse appartengono a veicoli esteri e pertanto non risultano registrate nel sistema dell'ACI; d) le risultanze relative ai contatti con i coindagati ricavate dalla consultazione della banca dati "SDI" sono prive di significato poiché il ricorrente intrattiene da anni rapporti lavorativi con taluni di costoro;
e) nessuna indagine è stata effettuata rispetto alle società riconducibili ad TO UO, le cui strutture risultano adeguate a supportare le operazioni commerciali documentate;
f) le dichiarazioni rese da SA AI, NA AL, TA IA Di VI e NA Pioggia non sono idonee a fondare un giudizio affermativo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, poiché rese da soggetti interessati ad attenuare la propria posizione processuale. Si deduce, con riguardo alle esigenze cautelari, che le stesse non sussistono in ragione sia del notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio delle indagini, sia dell'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio di attività di impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di un anno a tutti gli indagati, con conseguente impossibilità di prosecuzione dell'attività illecita. Si deduce, in via subordinata, che, la misura cautelare è eccessivamente gravosa e sproporzionata, potendo essere le esigenze cautelari efficacemente tutelate anche con altra misura meno afflittiva. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e in parte prive di specificità, sono le censure che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che gli elementi documentali acquisiti sono privi di univocità e le dichiarazioni acquisite sono inattendibili perché provenienti da persone interessate ad "alleggerire" la propria posizione processuale. 2.1. L'ordinanza impugnata ricostruisce un'articolata organizzazione dedita alla commissione di reati tributari mediante il sistema della c.d. "frode carosello", la cui o.peratività avrebbe cagionato un'evasione fiscale stimata in 2.531.323,366 euro, di cui 1.320.690,45 euro a titolo di IRES e 1.210632,91 a titolo di IVA, organizzazione diretta da tre persone, una delle quali individuabile proprio nel ricorrente. Con riguardo alla complessiva vicenda delittuosa, il Tribunale rappresenta che l'associazione criminale, composta da almeno undici persone attualmente sottoposte a misure cautelari coercitive o interdittive, avrebbe realizzato con condotte continuative e sistematiche, reiterate nell'arco di cinque anni, operazioni intracomunitarie con evasione d'IVA e di IRES, a diretto vantaggio della società "Olpneus s.r.l.", di cui è titolare Lino Orlando, uno dei tre capi dell'organizzazione. In particolare, la società "Olpneus s.r.l." nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2021, avrebbe simulato di fornire beni a due società domiciliate nella Repubblica Ceca, la "R.C.S. s.r.o." e la "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o.", entrambe facenti capo all'attuale ricorrente. Le due società ceche, a loro volta, avrebbero simulato di vendere pneumatici ad una società italiana, come "OCL s.r.l.", o "VM Gomme la quale avrebbe simulato a sua volta di fornire pneumatici ad altra società italiana, in particolare la "Mastertyres s.r.l.", la quale, per parte sua, avrebbe simulato di rivendere tali prodotti alla società "Olpneus s.r.l.". Le società italiane che risultano aver acquistato da quelle aventi sede nella Repubblica Ceca, pur dovendo versare VIVA sull'intera operazione, in quanto acquisto da operatore estero intra-comunitario, hanno omesso di corrispondere tale imposta, agendo come evasori totali. In questo modo, gli pneumatici provenienti dalla Repubblica ceca sono arrivati sottocosto alla "Olpneus s.r.l.", perché la società che formalmente li ha importati dall'estero non ha pagato VIVA sugli stessi, e, quindi, pur emettendo fattura, non sostenendo il costo fiscale, li ha potuti rivendere a prezzi più bassi di quelli di mercato senza operare in perdita;
inoltre, grazie ai diversi passaggi, "Olpneus s.r.l." ha acquistato detti pneumatici non solo sulla base 3 di regolare fattura, ma anche da soggetto, in genere "Mastetyres s.r.l.", il quale ha versato VIVA. Il Tribunale, poi, indica numerosissimi elementi sulla cui base fonda le conclusioni appena indicate. Tra gli elementi segnalati, vi sono: a) le risultanze delle banche dati da cui emerge come le società italiane acquirenti da quelle aventi sede nella Repubblica Ceca operino in regime di totale evasione d'IVA; b) la documentazione sequestrata presso "Olpeus s.r.l.", da cui risultano plurime anomalie in ordine ai documenti di trasporto, quali l'indicazione di targhe non censite all'ACI o l'assenza di qualunque indicazione in ordine ai veicoli utilizzati, la mancata firma degli stessi da parte dei trasportatori, la mancata indicazione della data di consegna, l'assenza della lettera di ricezione della merce, l'assenza o l'irregolarità dei timbri delle società coinvolte;
c) i ripetuti controlli, da parte delle Forze dell'ordine, degli indagati mentre viaggiavano assieme sulla stessa vettura, o si incontravano presso le sedi aziendali, o si scambiavano le autovetture;
d) l'assenza di mail tracciabili dalla "Mastertyres s.r.l." alla "Olpneus s.r.l.", nonostante l'elevatissimo volume di affari intercorso direttamente tra le due società; e) il mancato utilizzo, da parte delle due società ceche, di veicoli alle stesse intestate, e il mancato controllo di tali mezzi presso la sede della "Olpneus s.r.l.", nonostante il monitoraggio appositamente predisposto, ed in contrasto con quanto risultante dalla documentazione;
f) l'inesistenza delle sedi legali di alcune società, come "Mastertyres s.r.l.", ovvero l'ubicazione di esse presso un medesimo mero recapito, come uno studio professionale (è il caso di "O.C.L." e di "Elastika"), e comunque la totale inesistenza di strutture aziendali, pur a fronte di elevatissimi volumi di affari;
g) l'incongruenza dell'oggetto sociale dichiarato dalle. due società ceche rispetto al tipo di commercio gestito ("R.C.S. s.r.o." ha come oggetto principale quello di "traduzione ed interpretariato" e come oggetto secondario "quello di agenzia della mediazione immobiliare", mentre "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o." 'risulta aver avutd rapporti commerciali concernenti computer, prodotti tecnologici e carne fresca); h) le dichiarazioni di altri quattro coindagati, i quali hanno illustrato le operazioni illecite agli inquirenti;
i) i continui contatti, rilevati dai tabulati telefonici acquisiti, tra i tre coindagati ritenuti capi dell'associazione per delinquere. Con specifico riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente, il Tribunale evidenzia che il medesimo è risultato: a) il dominus delle due società ceche, "R.C.S. s.r.o." e "Cesky Obchod & Sluzby s.r.o."; b) coautore, presso la sede di "Olpneus s.r.l.", di fatture, documenti di viaggio, bonifici, relativi alle diverse operazioni, anche quelle relative a "Mastertyres s.r.l.", cui pure dovrebbe essere del tutto estraneo;
-) in continuo contatto con gli altri coindagati, per quanto risulta sia dai controlli effettuati dalla polizia giudiziaria, sia dai tabulati. 4 2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi. Innanzitutto, gli elementi indicati, tanto più che nella specie si discute di gravi indizi di colpevolezza, e non di prova della responsabilità, risultano precisi e congrui ai fini della ricostruzione tanto del complessivo sistema fraudolento, quanto del ruolo in esso svolto dall'attuale ricorrente. Inoltre, le doglianze esposte nel ricorso si limitano ad offrire spiegazioni alternative in ordine alla concludenza di alcuni degli elementi addotti ai fini dell'esistenza della frode, ed omettono di confrontarsi con numerosi altri, pure estremamente significativi, come quelli concernenti le plurime e gravi anomalie dei documenti di trasporto o l'assenza di mail tracciabili tra "Olpneus s.r.l." e "Mastertyres"; nulla si dice, inoltre, in ordine all'attività del ricorrente presso la sede di "Olpneus s.r.l." o con riguardo ad operazioni in cui parte era "Mastertyres" ed alle quali il medesimo era formalmente estraneo, o relativamente all'incongruenza dell'oggetto sociale delle società del medesimo aventi sede nella Repubblica ceca rispetto al traffico di pneumatici. 3. Manifestamente infondate sono le censure che contestano la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari deducendo che difetta il requisito dell'attualità in ragione del tempo trascorso e dell'applicazione di misure interdittive nei confronti degli altri indagati. Invero, si è ripetutamente precisato in giurisprudenza che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01, e Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2022, Magliulo, Rv. 282769-01, la quale, in relazione a fattispecie in tema di furto aggravato, ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha confermato la decisione dell'ordinanza genetica di applicare la misura degli arresti domiciliari valorizzando durata (protratta dal 2017 al 2021), serialità, professionalità e metodicità delle condotte 5 criminose realizzate dall'attuale ricorrente, in posizione apicale dell'associazione per delinquere, siccome indicative di spiccata proclività al reato e di ingegno ed astuzia criminali non trascurabili. Si tratta di decisione immune da vizi, perché la gravità delle condotte, la protrazione continuativa delle stesse per ben cinque anni, la loro vicinanza alla data di applicazione della misura coercitiva, successiva di un solo anno rispetto ai fatti accertati, sono circostanze denotanti l'attualità, oltre che la concretezza, del pericolo di commissione di reati analoghi. Né tale pericolo può dirsi neutralizzato dall'applicazione di misure interdittive nei confronti degli altri indagati, posto che le modalità delle condotte rilevate evidenziano la capacità dell'attuale ricorrente di individuare numerosi "prestanome", e, quindi, il concreto rischio di commissione di reati analoghi anche mediante persone diverse da quelle allo stato indagate. 4. Manifestamente infondate, oltre che prive di specificità, sono le censure che contestano la scelta di applicare gli arresti domiciliari deducendo che gli stessi sono sproporzionati e che, comunque, il pericolo di reiterazione può essere fronteggiato anche con forme di cautela meno afflittive. Pure in relazione a tale profilo, è esaustiva la valorizzazione, compiuta nell'ordinanza impugnata, della gravità dei fatti, ai fini della proporzionalità degli arresti domiciliari, e la spiccata capacità criminale dell'attuale ricorrente come indicativa dell'inidoneità di misure meno afflittive. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2023