Sentenza 4 giugno 2007
Massime • 1
Deve ritenersi esclusa, sulla base dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. pen., la punibilità della falsa testimonianza, commessa in una causa civile, da parte di una persona priva della capacità di testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la relativa nullità risulti sanata in sede civile, a causa della mancata sua tempestiva eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2007, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/06/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 892
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 4848/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
contro la sentenza in data 11 maggio 2006 del Tribunale di Torino;
Letti gli atti e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. B. Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. E. Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Torino ha assolto AC IM dal reato di cui all'art. 372 c.p., in quanto non punibile ex art. 384 c.p., comma 2. Era stato contestato all'AC di avere deposto il falso di fronte al Giudice di pace, dichiarando che il 7 dicembre 2002, mentre era alla guida del veicolo Mitsubishi tg. ZA348EB e stava effettuando una manovra di retromarcia per immettersi nella direzione di marcia, era stato tamponato dal veicolo VW polo tg. BP266HW, condotto da UI NR, mentre in realtà era stato il veicolo da lui guidato a tamponare l'altra autovettura.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente lamenta l'inosservanza del dettato dell'art. 246 c.p.c., artt. 372 e 384 c.p. e la conseguente illogicità della motivazione, dal momento che l'incapacità a testimoniare non era stata eccepita nel corso del giudizio civile e che, una volta ritenuta legittima la deposizione resa nel giudizio civile, non era più possibile applicare l'esimente dell'art. 384 c.p., che è legislativamente circoscritta ad altre ipotesi e,
comunque, non compete a colui che ha volontariamente provocato la situazione pregiudizievole. L'esposta doglianza non può essere condivisa, per cui il ricorso deve essere rigettato. Ritiene infatti il Collegio condivisibili le argomentazioni del Giudice a quo, che è pervenuto al proscioglimento dell'AC, traendo argomento dal rilievo che a mente dell'art. 246 c.p.c. non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che sia tale da coinvolgerle nel rapporto controverso e che potrebbe quindi legittimare la loro partecipazione al giudizio. Situazione nella quale versava l'AC, che, in qualità di conducente del veicolo investitore, non solo era responsabile in solido con il proprietario dell'autovettura del danno provocato a terzi ed era anche tenuto in caso di condanna di quest'ultimo alla rivalsa verso costui di quanto risarcito alla controparte, ma soprattutto, pur non potendo essere escusso in qualità di testimone stante il rapporto di coniugio con una delle parti (art. 247 c.p.c.), non poteva astenersi dal deporre in quanto l'art. 249 c.p.c. riconosce tale possibilità unicamente nei casi di cui all'art. 200 c.p.p. (segreto professionale), art. 201 c.p.p. (segreto di ufficio)
e art. 202 c.p.p., (segreto di stato). Ed è indubbio che la sanatoria derivante dalla mancata eccezione in sede civile da parte di colui che aveva interesse a farla valere (la difesa dell'attore, visto che il testimone era stato indicato dalla parte convenuta) lascia inalterata la situazione di conflitto, che costituisce la ratio dell'esimente prevista dalla norma penale, derivante dall'alternativa di dichiarare il falso o rendere una deposizione contraria ai propri interessi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008