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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19867 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AI CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19867 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova avanzata da MA GA, per l'espiazione di una condanna emessa in data 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino. Il condannato ha riferito che, nelle more del procedimento, si è trasferito stabilmente in Svizzera e non può rientrare in Italia per sottoporsi all'esecuzione della condanna, e il Tribunale ha ritenuto che la sua domanda sia divenuta inammissibile, non essendo previste forme di controllo all'estero dell'esecuzione di una pena detentiva, e non essendo possibile effettuare tale controllo tramite il Paese straniero di residenza del condannato, per la mancanza di accordi internazionali con la Svizzera in merito alla sorveglianza delle persone condannate o libere sotto condizione, nonché ritenendo impraticabile l'escamotage dell'acquisizione della residenza in Austria, con continui spostamenti in Svizzera, suo luogo di lavoro, perché tale modalità renderebbe impossibile il controllo continuativo da parte dell'autorità giudiziaria straniera che dovrebbe esserne richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso MA GA, per mezzo del suo difensore avv. Roberto Caranzano, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge processuale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha dimostrato di avere trasferito la propria dimora in Austria, depositando un contratto di locazione, e ha dichiarato di spostarsi ogni giorno da tale dimora verso la Svizzera, ove lavora. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza parlando di una necessità, per la concessione di una misura alternativa, della presenza del condannato nel territorio nazionale, mentre la Corte di cassazione ha affermato che è possibile consentire lo svolgimento della misura dell'affidamento in prova anche in altri Stati dell'Unione Europea. Concedendo di svolgere la misura alternativa in Austria, questo Paese, secondo la decisione quadro 2008/947/AI, si assumerebbe il compito del controllo circa l'esecuzione della misura stessa, ed eventuali difficoltà operative non possono limitare l'applicazione del principio generale. La sentenza n. 34727/2024 della Corte di cassazione, ad esempio, ha annullato la decisione di concedere l'affidamento in prova ad un soggetto dimorante in Italia ma con lavoro in Svizzera solo per l'inidoneità delle prescrizioni applicate, ma ha ritenuto in astratto concedibile la misura, anche in favore di un soggetto avente una situazione sovrapponibile a quella del ricorrente. La richiesta di svolgere la 2 misura alternativa in Austria, dove egli vive stabilmente con la famiglia, non trova pertanto alcun impedimento sul piano normativo. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto vagliare la disponibilità dell'Austria ad applicare la decisione quadro, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. L'ordinanza, inoltre, è viziata perché non motiva affatto sulla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione della misura alternativa, quali il percorso rieducativo svolto, la regolare situazione familiare e lavorativa, la lontananza nel tempo del reato commesso. Il Tribunale, infine, non ha valutato la possibilità di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare o in Austria, luogo di attuale dimora, o presso il padre del ricorrente, residente in Italia, dove egli ha dichiarato il domicilio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente formula le sue doglianze sovrapponendo indistintamente le misure alternative richieste, il Paese estero in cui esse dovrebbero essere applicate, e persino i concetti di dimora, residenza e domicilio. 2. In primo luogo deve ribadirsi l'inammissibilità dell'applicazione della detenzione domiciliare in un Paese estero, anche se appartenente all'Unione Europea. La decisione quadro 2008/947/AI del 27 novembre 2008 disciplina il reciproco riconoscimento, tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea, delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive. Lo Stato italiano ha recepito tale decisione quadro con il d.lgs. n. 38/2016, già approfonditamente esaminato da questa Corte con le sentenze Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, [...], n. 20771 del 04/03/2022, Rv. 283366, i cui principi devono essere qui ribaditi. Secondo tale normativa, oggetto del riconoscimento in uno Stato membro può essere una decisione definitiva, emessa da un organo giurisdizionale di altro Stato membro, con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva, una sanzione che non esclude, ma solo limita, la libertà personale, mediante l'imposizione di ordini o di prescrizioni;
può trattarsi, a titolo meramente esemplificativo, di pronunce che dispongono una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale soggetta a sospensione condizionale, di 3 condanne a pena condizionalmente differita, accompagnata dall'imposizione di obblighi e prescrizioni, di condanne che applicano una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, o una misura limitativa della libertà o una pena pecuniaria, che parimenti stabiliscono obblighi e prescrizioni, o infine di provvedimenti che applicano la liberazione condizionale (si veda l'art. 2 d.lgs. n. 38/2016). Gli obblighi e le prescrizioni compatibili con l'applicazione della decisione quadro, come recepita dallo Stato italiano, sono elencati nell'art. 4 del citato decreto legislativo (nonché della decisione quadro) e comprendono una lunga casistica, nella quale non sono comprese forme di privazione della libertà personale consistenti nella detenzione. La normativa, pertanto, non consente l'esecuzione in altro Stato membro di una misura alternativa alla carcerazione quale la detenzione domiciliare. Questa, infatti, è una misura alternativa alla sola restrizione carceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato in quanto, pur consentendo l'uscita dall'istituto penitenziario, mantiene la totale privazione della libertà personale, sia pure affidata ad una forma di autocustodia, presso l'abitazione del condannato o in un altro luogo di pubblica o privata dimora. Le caratteristiche di questa misura, come stabilite dall'art. 284 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., evidenziano la sussistenza di detta totale privazione della libertà personale, dal momento che al detenuto è fatto assoluto divieto di allontanarsi dal luogo ove è ristretto, se non per soddisfare le indispensabili esigenze di vita o per svolgere attività lavorativa, ma solo sulla base di apposita e dettagliata autorizzazione, essendo l'allontanamento non autorizzato punito a titolo di evasione. L'art. 4 d.lgs. .n. 38 del 2016, sul punto esattamente conforme alla corrispondente decisione quadro, non prevede (diversamente da quanto prevede l'art. 4, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 36 del 2016, attuativo della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sulle misure alternative alla detenzione cautelare) la possibilità di riconoscimento di provvedimenti che stabiliscano un «obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite», obbligo che, al contrario, caratterizza la misura della detenzione domiciliare, anche qualora vengano concesse ampie aútorizzazioni all'allontanamento per una delle ragioni consentite. Non vi è dubbio, pertanto, che la detenzione domiciliare non sia eseguibile nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione quadro n. 2008/947/AI e del d.lgs. n. 38/2016. La doglianza circa l'omessa valutazione e motivazione in relazione al diniego della richiesta di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, disponendone la sua esecuzione in Austria, è pertanto manifestamente infondata, trattandosi di decisione non consentita al giudice italiano, in quanto non prevista dalla normativa comunitaria. 4 At 2.1. Tale misura alternativa non può neppure essere concessa disponendone l'esecuzione nel territorio della Confederazione Elvetica, essendo del tutto assenti accordi di reciprocità con tale Stato per l'esecuzione delle condanne penali o la sorveglianza di persone condannate o liberate sotto condizione, e quindi, a maggior ragione, se ancora detenute in virtù di una condanna emessa dall'autorità giudiziaria italiana;
lo stesso ricorrente, peraltro, consapevole della impossibilità di applicazione di una qualunque misura alternativa da eseguire in territorio svizzero, non ha impugnato l'ordinanza, quanto al diniego di concessione di una misura alternativa così strutturata. 2.2. Anche la doglianza relativa all'omessa concessione della detenzione domiciliare in Vigliano d'Asti, presso l'abitazione del padre del ricorrente, è manifestamente infondata. In primo luogo non risulta che tale istanza sia stata formulata al Tribunale di sorveglianza, non avendo il ricorrente allegato alcun atto da cui risulti che la sua richiesta iniziale sia stata così integrata durante lo svolgimento della procedura. In secondo luogo, tale richiesta è in totale contraddizione con l'affermazione, costantemente ribadita, dell'essersi il ricorrente stabilmente trasferito all'estero, tanto da non avere neppure la possibilità di rientrare in Italia al limitato fine di espiare la pena irrogatagli. Il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, afferma che il ricorrente si è dichiarato impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale, «come attestato con allegata dichiarazione personale e ribadito dal difensore nel corso dell'odierna udienza», e il ricorso non contesta la veridicità di tale circostanza, né sostiene che il ricorrente abbia manifestato una intenzione contraria. Logicamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione una eventuale richiesta di concessione della detenzione domiciliare nell'abitazione del padre, sita in Vigliano d'Asti, in quanto le dichiarazioni dello stesso ricorrente attestano la sua non praticabilità, per essere il ricorrente impossibilitato a recarvisi. L'avvenuta elezione di domicilio presso il padre, asserita dal ricorrente ma non dimostrata con la necessaria allegazione, è del tutto inidonea per dimostrare l'effettiva disponibilità di tale domicilio e la possibilità di svolgere in esso la misura della detenzione domiciliare: l'elezione di domicilio consiste esclusivamente nella indicazione di un recapito ove il soggetto chiede di ricevere le notifiche degli atti giudiziari ed eventuali altre comunicazioni, ma non individua un luogo dove lo stesso sia sempre ed effettivamente reperibile, come si ricava facilmente dal fatto che tale elezione può essere effettuata presso persone diverse dall'interessato e in luoghi da lui frequentati solo occasionalmente, come lo studio del proprio difensore, ove il ricorrente stesso ha eletto domicilio per la presente procedura. Persino con riferimento ad una misura meno afflittiva, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, questa 5 Corte ha stabilito che essa «presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento, sicché la misura non può essere concessa a colui che indichi quale domicilio un immobile abusivamente occupato» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, [...]), per cui il requisito della effettività del luogo di custodia deve essere sicuramente sussistente per la concessione della misura alternativa della detenzione presso di esso. L'omessa valutazione di tale istanza, se questa è stata realmente avanzata al Tribunale di sorveglianza, non costituisce pertanto un vizio motivazionale, avendo lo stesso ricorrente ripetutamente affermato di non essere presente in Italia e di non avere alcuna possibilità di farvi rientro, né di sottostare, perciò, alle prescrizioni di una misura detentiva da espiare nel nostro Paese. 3. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, invece, può essere concessa anche nel caso che essa debba essere espiata in un Paese che abbia recepito la decisione quadro n. 2008/947/AI. La giurisprudenza di legittimità ha ormai costantemente riconosciuto che essa è assimilabile a una «sanzione sostitutiva», secondo la definizione ricavabile dall'art. 2 del d.lgs. n. 38/2016 e della citata decisione quadro, implicando detta misura limitazioni del tutto compatibili con quelle elencate nel successivo art. 4 di tali testi normativi, ed essendo possibile, in applicazione di questi ultimi, il trasferimento alle competenti Autorità dello Stato di esecuzione dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti dall'autorità giudiziaria italiana. Tale possibilità sussiste, peraltro, solo nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito la predetta decisione quadro, ovvero nei confronti di Paesi stranieri con i quali siano in vigore accordi specifici per il controllo di persone condannate, da sottoporre all'esecuzione di una pena nel loro territorio mediante misure che prevedano particolari obblighi e prescrizioni. Questa Corte ha ribadito tale principio, affermando che «La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguita nel territorio di uno Stato straniero solo ove ciò sia previsto da strumenti convenzionali, perché agli Uffici di esecuzione penale esterna è inibito di condurre verifiche in ambiti spaziali extranazionali salvo specifiche intese con lo Stato estero interessato, sicché essa può avere corso in uno Stato dell'Unione Europea, a seguito del recepimento, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, della decisione quadro n. 2008/947/AI del Consiglio del 27 novembre 2008, ma non anche negli Stati Uniti d'America, in assenza di specifici accordi di cooperazione internazionale» (Sez. 1, n. 41610 del 28/10/2025, Rv. 289061; situazione analoga al rapporto con la Confederazione Elvetica, con la quale non sussistono accordi di cooperazione). 6 (Ay'l La richiesta di concedere la predetta misura alternativa da eseguire in Svizzera è stata, pertanto, legittimamente dichiarata inammissibile, per l'impossibilità del suo accoglimento. 3.1. Anche la richiesta subordinata di concedere tale misura alternativa da eseguire in Austria, dove il ricorrente avrebbe stabilito la propria dimora, è stata dichiarata inammissibile con motivazione logica e approfondita. La fissazione della dimora in Austria è stata indicata dallo stesso ricorrente come un escamotage finalizzato ad ottenere la concessione della misura alternativa in questione, avendo egli precisato che manterrebbe in Svizzera i suoi rapporti di lavoro e quindi il centro dei propri interessi, dovendo pertanto allontanarsi da tale dimora per l'intera giornata lavorativa, in orari non precisati, che non consentono neppure di verificare per quanto tempo egli sarebbe effettivamente reperibile in territorio austriaco. L'indicazione di tale dimora, peraltro, non è stata documentata in quanto, in violazione del dovere di allegazione, al ricorso non è stato allegato un certificato di residenza in Austria, che non risulta essere stato depositato neppure presso il Tribunale di sorveglianza. Nel corso della procedura il ricorrente risulta avere allegato documentazione attestante solamente la stipula di un contratto di locazione di durata semestrale, avente ad oggetto una camera privata in una località austriaca, atto insufficiente per dimostrare il suo effettivo insediamento in quel Paese, in quanto non attesta neppure, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che egli abbia acquisito ivi la residenza e che vi abiti con tutta la sua famiglia, che quindi si sarebbe trasferita, dalla Svizzera, nella vicina Austria. La mancata attestazione di essere lo Stato austriaco il Paese dove il ricorrente ha la residenza legale è sufficiente per escludere l'applicabilità ivi della misura in questione, dal momento che l'art. 5 d.lgs. n. 38/2016 stabilisce che la richiesta di collaborazione debba essere inviata «all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale», potendo la stessa essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato diverso da questo solo con il suo preventivo consenso: l'accertamento circa l'effettivo possesso della residenza «legale e abituale» in uno Stato membro dell'Unione Europea, che abbia sottoscritto la decisione quadro più volte indicata, è pertanto indispensabile per l'eventuale concessione della misura richiesta (vedi, per un caso analogo e per l'onere di allegazione ricadente sul condannato, Sez. 1, n. 23720 del 20/06/2025, Rv. 288282). 3.2. La valutazione della concedibilità della misura alternativa dell'affidamento in prova, inoltre, richiede necessariamente la verifica della possibilità di applicare obblighi e prescrizioni suscettibili di controllo da parte dell'Autorità, al punto che, come ricordato al superiore paragrafo 2.2, secondo la giurisprudenza di legittimità tale misura non può essere concessa ad una 7 Il Presidente IL SA 2_ 8 Il Consigliere estensore PA SI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prirnel. M e Depositai.a in oggi ROMI?., lì IL FUNIZi ,.: IL FUN persona priva di un domicilio che consenta di svolgere i controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento. L'affidamento in prova prevede, come stabilisce l'art. 47 Ord. pen., che il condannato venga affidato al servizio sociale, al quale compete, unitamente all'autorità di polizia, il controllo circa l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni applicati dal giudice ovvero stabiliti nel programma trattamentale che i servizi sociali devono elaborare, prescrizioni che devono essere finalizzate alla riabilitazione e rieducazione dell'affidato e devono comprendere, oltre a possibili limitazioni circa la libertà di movimento e a possibili obblighi in tema di lavoro e di rapporti con i servizi sociali, l'adoperarsi in favore delle vittime del reato e il rispetto degli obblighi di assistenza familiare. Non è legittima, pertanto, l'applicazione della misura prevedendone lo svolgimento con modalità tali da frustrare tale finalità o da impedire o limitare la possibilità di controllo del rispetto degli obblighi imposti, dovendo questa, in tal caso, essere equiparata ad un provvedimento concessorio che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle, provvedimento che questa Corte ha ritenuto debba essere considerato illegittimo, perché immotivato (vedi, in motivazione, Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Rv. 286718). 3.3. La valutazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui la misura dell'affidamento in prova in Austria autorizzando però il soggetto affidato a recarsi quotidianamente, e per un tempo imprecisato, in Svizzera, svolgendo solo in questo diverso Paese la propria attività lavorativa, non è concedibile per essere tale modalità esecutiva impeditiva della possibilità di svolgimento dei necessari controlli, è pertanto logica e conforme alla normativa vigente e ai citati principi giurisprudenziali. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere PA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19867 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova avanzata da MA GA, per l'espiazione di una condanna emessa in data 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino. Il condannato ha riferito che, nelle more del procedimento, si è trasferito stabilmente in Svizzera e non può rientrare in Italia per sottoporsi all'esecuzione della condanna, e il Tribunale ha ritenuto che la sua domanda sia divenuta inammissibile, non essendo previste forme di controllo all'estero dell'esecuzione di una pena detentiva, e non essendo possibile effettuare tale controllo tramite il Paese straniero di residenza del condannato, per la mancanza di accordi internazionali con la Svizzera in merito alla sorveglianza delle persone condannate o libere sotto condizione, nonché ritenendo impraticabile l'escamotage dell'acquisizione della residenza in Austria, con continui spostamenti in Svizzera, suo luogo di lavoro, perché tale modalità renderebbe impossibile il controllo continuativo da parte dell'autorità giudiziaria straniera che dovrebbe esserne richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso MA GA, per mezzo del suo difensore avv. Roberto Caranzano, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge processuale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha dimostrato di avere trasferito la propria dimora in Austria, depositando un contratto di locazione, e ha dichiarato di spostarsi ogni giorno da tale dimora verso la Svizzera, ove lavora. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza parlando di una necessità, per la concessione di una misura alternativa, della presenza del condannato nel territorio nazionale, mentre la Corte di cassazione ha affermato che è possibile consentire lo svolgimento della misura dell'affidamento in prova anche in altri Stati dell'Unione Europea. Concedendo di svolgere la misura alternativa in Austria, questo Paese, secondo la decisione quadro 2008/947/AI, si assumerebbe il compito del controllo circa l'esecuzione della misura stessa, ed eventuali difficoltà operative non possono limitare l'applicazione del principio generale. La sentenza n. 34727/2024 della Corte di cassazione, ad esempio, ha annullato la decisione di concedere l'affidamento in prova ad un soggetto dimorante in Italia ma con lavoro in Svizzera solo per l'inidoneità delle prescrizioni applicate, ma ha ritenuto in astratto concedibile la misura, anche in favore di un soggetto avente una situazione sovrapponibile a quella del ricorrente. La richiesta di svolgere la 2 misura alternativa in Austria, dove egli vive stabilmente con la famiglia, non trova pertanto alcun impedimento sul piano normativo. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto vagliare la disponibilità dell'Austria ad applicare la decisione quadro, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. L'ordinanza, inoltre, è viziata perché non motiva affatto sulla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione della misura alternativa, quali il percorso rieducativo svolto, la regolare situazione familiare e lavorativa, la lontananza nel tempo del reato commesso. Il Tribunale, infine, non ha valutato la possibilità di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare o in Austria, luogo di attuale dimora, o presso il padre del ricorrente, residente in Italia, dove egli ha dichiarato il domicilio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente formula le sue doglianze sovrapponendo indistintamente le misure alternative richieste, il Paese estero in cui esse dovrebbero essere applicate, e persino i concetti di dimora, residenza e domicilio. 2. In primo luogo deve ribadirsi l'inammissibilità dell'applicazione della detenzione domiciliare in un Paese estero, anche se appartenente all'Unione Europea. La decisione quadro 2008/947/AI del 27 novembre 2008 disciplina il reciproco riconoscimento, tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea, delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive. Lo Stato italiano ha recepito tale decisione quadro con il d.lgs. n. 38/2016, già approfonditamente esaminato da questa Corte con le sentenze Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, [...], n. 20771 del 04/03/2022, Rv. 283366, i cui principi devono essere qui ribaditi. Secondo tale normativa, oggetto del riconoscimento in uno Stato membro può essere una decisione definitiva, emessa da un organo giurisdizionale di altro Stato membro, con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva, una sanzione che non esclude, ma solo limita, la libertà personale, mediante l'imposizione di ordini o di prescrizioni;
può trattarsi, a titolo meramente esemplificativo, di pronunce che dispongono una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale soggetta a sospensione condizionale, di 3 condanne a pena condizionalmente differita, accompagnata dall'imposizione di obblighi e prescrizioni, di condanne che applicano una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, o una misura limitativa della libertà o una pena pecuniaria, che parimenti stabiliscono obblighi e prescrizioni, o infine di provvedimenti che applicano la liberazione condizionale (si veda l'art. 2 d.lgs. n. 38/2016). Gli obblighi e le prescrizioni compatibili con l'applicazione della decisione quadro, come recepita dallo Stato italiano, sono elencati nell'art. 4 del citato decreto legislativo (nonché della decisione quadro) e comprendono una lunga casistica, nella quale non sono comprese forme di privazione della libertà personale consistenti nella detenzione. La normativa, pertanto, non consente l'esecuzione in altro Stato membro di una misura alternativa alla carcerazione quale la detenzione domiciliare. Questa, infatti, è una misura alternativa alla sola restrizione carceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato in quanto, pur consentendo l'uscita dall'istituto penitenziario, mantiene la totale privazione della libertà personale, sia pure affidata ad una forma di autocustodia, presso l'abitazione del condannato o in un altro luogo di pubblica o privata dimora. Le caratteristiche di questa misura, come stabilite dall'art. 284 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., evidenziano la sussistenza di detta totale privazione della libertà personale, dal momento che al detenuto è fatto assoluto divieto di allontanarsi dal luogo ove è ristretto, se non per soddisfare le indispensabili esigenze di vita o per svolgere attività lavorativa, ma solo sulla base di apposita e dettagliata autorizzazione, essendo l'allontanamento non autorizzato punito a titolo di evasione. L'art. 4 d.lgs. .n. 38 del 2016, sul punto esattamente conforme alla corrispondente decisione quadro, non prevede (diversamente da quanto prevede l'art. 4, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 36 del 2016, attuativo della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sulle misure alternative alla detenzione cautelare) la possibilità di riconoscimento di provvedimenti che stabiliscano un «obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite», obbligo che, al contrario, caratterizza la misura della detenzione domiciliare, anche qualora vengano concesse ampie aútorizzazioni all'allontanamento per una delle ragioni consentite. Non vi è dubbio, pertanto, che la detenzione domiciliare non sia eseguibile nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione quadro n. 2008/947/AI e del d.lgs. n. 38/2016. La doglianza circa l'omessa valutazione e motivazione in relazione al diniego della richiesta di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, disponendone la sua esecuzione in Austria, è pertanto manifestamente infondata, trattandosi di decisione non consentita al giudice italiano, in quanto non prevista dalla normativa comunitaria. 4 At 2.1. Tale misura alternativa non può neppure essere concessa disponendone l'esecuzione nel territorio della Confederazione Elvetica, essendo del tutto assenti accordi di reciprocità con tale Stato per l'esecuzione delle condanne penali o la sorveglianza di persone condannate o liberate sotto condizione, e quindi, a maggior ragione, se ancora detenute in virtù di una condanna emessa dall'autorità giudiziaria italiana;
lo stesso ricorrente, peraltro, consapevole della impossibilità di applicazione di una qualunque misura alternativa da eseguire in territorio svizzero, non ha impugnato l'ordinanza, quanto al diniego di concessione di una misura alternativa così strutturata. 2.2. Anche la doglianza relativa all'omessa concessione della detenzione domiciliare in Vigliano d'Asti, presso l'abitazione del padre del ricorrente, è manifestamente infondata. In primo luogo non risulta che tale istanza sia stata formulata al Tribunale di sorveglianza, non avendo il ricorrente allegato alcun atto da cui risulti che la sua richiesta iniziale sia stata così integrata durante lo svolgimento della procedura. In secondo luogo, tale richiesta è in totale contraddizione con l'affermazione, costantemente ribadita, dell'essersi il ricorrente stabilmente trasferito all'estero, tanto da non avere neppure la possibilità di rientrare in Italia al limitato fine di espiare la pena irrogatagli. Il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, afferma che il ricorrente si è dichiarato impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale, «come attestato con allegata dichiarazione personale e ribadito dal difensore nel corso dell'odierna udienza», e il ricorso non contesta la veridicità di tale circostanza, né sostiene che il ricorrente abbia manifestato una intenzione contraria. Logicamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione una eventuale richiesta di concessione della detenzione domiciliare nell'abitazione del padre, sita in Vigliano d'Asti, in quanto le dichiarazioni dello stesso ricorrente attestano la sua non praticabilità, per essere il ricorrente impossibilitato a recarvisi. L'avvenuta elezione di domicilio presso il padre, asserita dal ricorrente ma non dimostrata con la necessaria allegazione, è del tutto inidonea per dimostrare l'effettiva disponibilità di tale domicilio e la possibilità di svolgere in esso la misura della detenzione domiciliare: l'elezione di domicilio consiste esclusivamente nella indicazione di un recapito ove il soggetto chiede di ricevere le notifiche degli atti giudiziari ed eventuali altre comunicazioni, ma non individua un luogo dove lo stesso sia sempre ed effettivamente reperibile, come si ricava facilmente dal fatto che tale elezione può essere effettuata presso persone diverse dall'interessato e in luoghi da lui frequentati solo occasionalmente, come lo studio del proprio difensore, ove il ricorrente stesso ha eletto domicilio per la presente procedura. Persino con riferimento ad una misura meno afflittiva, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, questa 5 Corte ha stabilito che essa «presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento, sicché la misura non può essere concessa a colui che indichi quale domicilio un immobile abusivamente occupato» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, [...]), per cui il requisito della effettività del luogo di custodia deve essere sicuramente sussistente per la concessione della misura alternativa della detenzione presso di esso. L'omessa valutazione di tale istanza, se questa è stata realmente avanzata al Tribunale di sorveglianza, non costituisce pertanto un vizio motivazionale, avendo lo stesso ricorrente ripetutamente affermato di non essere presente in Italia e di non avere alcuna possibilità di farvi rientro, né di sottostare, perciò, alle prescrizioni di una misura detentiva da espiare nel nostro Paese. 3. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, invece, può essere concessa anche nel caso che essa debba essere espiata in un Paese che abbia recepito la decisione quadro n. 2008/947/AI. La giurisprudenza di legittimità ha ormai costantemente riconosciuto che essa è assimilabile a una «sanzione sostitutiva», secondo la definizione ricavabile dall'art. 2 del d.lgs. n. 38/2016 e della citata decisione quadro, implicando detta misura limitazioni del tutto compatibili con quelle elencate nel successivo art. 4 di tali testi normativi, ed essendo possibile, in applicazione di questi ultimi, il trasferimento alle competenti Autorità dello Stato di esecuzione dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti dall'autorità giudiziaria italiana. Tale possibilità sussiste, peraltro, solo nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito la predetta decisione quadro, ovvero nei confronti di Paesi stranieri con i quali siano in vigore accordi specifici per il controllo di persone condannate, da sottoporre all'esecuzione di una pena nel loro territorio mediante misure che prevedano particolari obblighi e prescrizioni. Questa Corte ha ribadito tale principio, affermando che «La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguita nel territorio di uno Stato straniero solo ove ciò sia previsto da strumenti convenzionali, perché agli Uffici di esecuzione penale esterna è inibito di condurre verifiche in ambiti spaziali extranazionali salvo specifiche intese con lo Stato estero interessato, sicché essa può avere corso in uno Stato dell'Unione Europea, a seguito del recepimento, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, della decisione quadro n. 2008/947/AI del Consiglio del 27 novembre 2008, ma non anche negli Stati Uniti d'America, in assenza di specifici accordi di cooperazione internazionale» (Sez. 1, n. 41610 del 28/10/2025, Rv. 289061; situazione analoga al rapporto con la Confederazione Elvetica, con la quale non sussistono accordi di cooperazione). 6 (Ay'l La richiesta di concedere la predetta misura alternativa da eseguire in Svizzera è stata, pertanto, legittimamente dichiarata inammissibile, per l'impossibilità del suo accoglimento. 3.1. Anche la richiesta subordinata di concedere tale misura alternativa da eseguire in Austria, dove il ricorrente avrebbe stabilito la propria dimora, è stata dichiarata inammissibile con motivazione logica e approfondita. La fissazione della dimora in Austria è stata indicata dallo stesso ricorrente come un escamotage finalizzato ad ottenere la concessione della misura alternativa in questione, avendo egli precisato che manterrebbe in Svizzera i suoi rapporti di lavoro e quindi il centro dei propri interessi, dovendo pertanto allontanarsi da tale dimora per l'intera giornata lavorativa, in orari non precisati, che non consentono neppure di verificare per quanto tempo egli sarebbe effettivamente reperibile in territorio austriaco. L'indicazione di tale dimora, peraltro, non è stata documentata in quanto, in violazione del dovere di allegazione, al ricorso non è stato allegato un certificato di residenza in Austria, che non risulta essere stato depositato neppure presso il Tribunale di sorveglianza. Nel corso della procedura il ricorrente risulta avere allegato documentazione attestante solamente la stipula di un contratto di locazione di durata semestrale, avente ad oggetto una camera privata in una località austriaca, atto insufficiente per dimostrare il suo effettivo insediamento in quel Paese, in quanto non attesta neppure, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che egli abbia acquisito ivi la residenza e che vi abiti con tutta la sua famiglia, che quindi si sarebbe trasferita, dalla Svizzera, nella vicina Austria. La mancata attestazione di essere lo Stato austriaco il Paese dove il ricorrente ha la residenza legale è sufficiente per escludere l'applicabilità ivi della misura in questione, dal momento che l'art. 5 d.lgs. n. 38/2016 stabilisce che la richiesta di collaborazione debba essere inviata «all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale», potendo la stessa essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato diverso da questo solo con il suo preventivo consenso: l'accertamento circa l'effettivo possesso della residenza «legale e abituale» in uno Stato membro dell'Unione Europea, che abbia sottoscritto la decisione quadro più volte indicata, è pertanto indispensabile per l'eventuale concessione della misura richiesta (vedi, per un caso analogo e per l'onere di allegazione ricadente sul condannato, Sez. 1, n. 23720 del 20/06/2025, Rv. 288282). 3.2. La valutazione della concedibilità della misura alternativa dell'affidamento in prova, inoltre, richiede necessariamente la verifica della possibilità di applicare obblighi e prescrizioni suscettibili di controllo da parte dell'Autorità, al punto che, come ricordato al superiore paragrafo 2.2, secondo la giurisprudenza di legittimità tale misura non può essere concessa ad una 7 Il Presidente IL SA 2_ 8 Il Consigliere estensore PA SI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prirnel. M e Depositai.a in oggi ROMI?., lì IL FUNIZi ,.: IL FUN persona priva di un domicilio che consenta di svolgere i controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento. L'affidamento in prova prevede, come stabilisce l'art. 47 Ord. pen., che il condannato venga affidato al servizio sociale, al quale compete, unitamente all'autorità di polizia, il controllo circa l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni applicati dal giudice ovvero stabiliti nel programma trattamentale che i servizi sociali devono elaborare, prescrizioni che devono essere finalizzate alla riabilitazione e rieducazione dell'affidato e devono comprendere, oltre a possibili limitazioni circa la libertà di movimento e a possibili obblighi in tema di lavoro e di rapporti con i servizi sociali, l'adoperarsi in favore delle vittime del reato e il rispetto degli obblighi di assistenza familiare. Non è legittima, pertanto, l'applicazione della misura prevedendone lo svolgimento con modalità tali da frustrare tale finalità o da impedire o limitare la possibilità di controllo del rispetto degli obblighi imposti, dovendo questa, in tal caso, essere equiparata ad un provvedimento concessorio che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle, provvedimento che questa Corte ha ritenuto debba essere considerato illegittimo, perché immotivato (vedi, in motivazione, Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Rv. 286718). 3.3. La valutazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui la misura dell'affidamento in prova in Austria autorizzando però il soggetto affidato a recarsi quotidianamente, e per un tempo imprecisato, in Svizzera, svolgendo solo in questo diverso Paese la propria attività lavorativa, non è concedibile per essere tale modalità esecutiva impeditiva della possibilità di svolgimento dei necessari controlli, è pertanto logica e conforme alla normativa vigente e ai citati principi giurisprudenziali. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026