Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". La suddetta specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 23 dicembre 1999, rep. N. 52991;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 3755/98 del Tribunale di BARI, depositata il 12/11/98 R.G.N. 215/97;
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 30 novembre 1989 UC ER chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della reversibilità della rendita per inabilità permanente a causa di malattia professionale, di cui godeva il suo defunto marito Gaetano OS. A seguito di due consulenze tecniche di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Accogliendo l'appello proposto dall'I.N.A.I.L., che aveva lamentato l'inattendibile parere del secondo consulente tecnico di ufficio, il Tribunale respinse la domanda.
Attraverso l'esame dei pareri dei due consulenti tecnici di ufficio nominati dal Pretore il Tribunale rileva che il secondo parere, espresso dal dott. Pellecchia in forma "estremamente sintetica ed approssimativa", "non esclude", e tuttavia non afferma il ruolo concausale del lavoro nel decesso dell'assicurato. Attendibile era il primo parere, espresso dal dott. Ferlan, in quanto "convincente e scevro da errori tecnici e logici, oltre che fondato su una corretta interpretazione ed elaborazione dei dati"; ed in base a questo parere, era da ritenersi che nel caso in esame si erano sovrapposte due patologie indipendenti: la broncopatia cronica di natura professionale e la patologia tumorale. "nel cui determinismo appariva fondamentale il tabagismo cronico" ed ininfluenti gli esteri fosforici (agenti chimici impiegati dall'EL nella sua attività professionale). E lo stesso "exitus" appariva causato da "fatti propri della forma tumorale, piuttosto che dalla concomitante broncopneumopatia professionale".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre UC ER, percorrendo le linee di due motivi. L'I.N.A.I.L. ha depositato procura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il giudizio medico - legale, in base al quale il Tribunale aveva ritenuto convincente la prima consulenza tecnica d'ufficio ed inattendibile la seconda, non si fondava su alcuna motivazione tecnica e scientifica. In particolare, poiché il secondo consulente aveva specificamente motivato. con rilievi critici, le ragioni per le quali non poteva essere condiviso il primo parere, questo doveva ritenersi superato;
e tuttavia il Tribunale vi aveva aderito immotivatamente, e senza disporre una nuova indagine tecnica d'ufficio.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ed 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva in alcun modo tenuto conto della rilevanza giuridica del fattore professionale nell'insorgenza del tumore, il cui contributo causale potrebbe astrattamente accertarsi anche sulla base di una rilevante probabilità.
I due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Come questa Corte ha affermato (Cass.18 giugno 1998 n. 6106), "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche di ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato per ultimo la sua opera, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è quindi escluso il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili".
Questa giustificazione conserva la propria sufficienza anche nell'ipotesi in cui il giudice di appello, esaminando i risultati delle due successive indagini disposte in primo grado e che hanno fornito opposte conclusioni, aderisca al primo respingendo il secondo parere tecnico di ufficio (reiezione che in questa ipotesi non esige l'ulteriore giustificazione della successiva adesione ad un parere ritenuto inizialmente insufficiente: giustificazione che, diversamente, il giudice, il quale abbia disposto due successive indagini ed abbia poi aderito alle conclusioni delle prima respingendo le opposte conclusioni della seconda, ha l'onere logico di fornire).
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito adeguata motivazione non solo sul piano positivo, recependo (e trascrivendo) il parere del primo consulente tecnico di ufficio, bensì sul piano negativo, escludendo la rilevanza degli elementi di segno contrario, deducibili dal secondo parere tecnico di ufficio. Ciò ha fatto indicando le ragioni che lo conducevano a respingere questo parere: ed in particolare l'insufficienza e l'apoditticità delle relative conclusioni, che non affermavano, neanche come concausa, il contributo dell'attività lavorativa nella determinazione del decesso ("certamente il fumo di tabacco risulta il maggiore responsabile del carcinoma polmonare, però non si può escludere che il lavoro abbia potuto rappresentare un fattore concausale").
Poiché il primo consulente aveva escluso la stessa sussistenza del rapporto causale fra la patologia lamentata ed il decesso, era da escludersi anche l'ipotizzabilità di un rapporto causale probabilistico (in quanto fondato su una rilevante probabilità, che questa Corte ritiene adeguato fondamento del rapporto causale fra fattori professionali e patologia tumorale: Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). Il potere di ammettere o non ammettere nuovi mezzi di prova in appello ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., ha natura discrezionale, che. ove adeguatamente motivato, in sede di legittimità è insindacabile (Cass. 29 gennaio 1998 n. 889). Da ciò la necessità che la censura sull'uso, di questo potere, proposta in sede di legittimità, sia adeguatamente motivata con la carenza degli elementi probatori e, in particolare, della giustificazione data dal giudice di merito.
Nel caso in esame, da un canto la ricorrente non ha indicato queste carenze;
e d'altro canto l'adeguata motivazione, con cui il Tribunale disattende il secondo parere ed aderisce al primo, resta sufficiente a giustificare l'inesistenza della necessità di una nuova consulenza.
Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001