Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2007, n. 39011
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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In tema di sequestro preventivo, il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell'attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere una "res", in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati. (La Corte ha, nella specie, ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile sul presupposto che in esso si svolgeva continuativamente attività di prostituzione nei confronti di clienti ivi attirati dagli annunci pubblicitari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2007, n. 39011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39011
    Data del deposito : 2 ottobre 2007

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