Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI914 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5965/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO • Consigliere Cron.21068 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 09/05/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LZ NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato CRISTALLINI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH LUIGI, giusta delega in atti;
B - controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 31/97 del Tribunale di BARI, 2269 -1- depositata il 20/01/98 R.G.N. 1886/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 21 settembre 1992 RO BA chiese che il Pretore di Trani in funzione di giudice del Lavoro condannasse il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento dell'assegno di invalidità civile. A seguito di consulenza tecnica di ufficio e di acquisizione di documentazione reddituale, il Pretore accolse la domanda. Il Tribunale ha respinto l'appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO (che aveva eccepito, in particolare, l'insussistenza del Luveo requisito dell'incollocabilità), affermando che il ricorrente, ancor prima del giudizio, si era iscritto per diversi periodi di disoccupazione, con brevissimi intervalli di occupazione, in tal modo dimostrando la sua volontà di inserirsi nel mondo del lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee d'un unico motivo. RO BA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 13 e segg. della legge 30 marzo 1971 n. 118, il ricorrente sostiene che per il riconoscimento del diritto all'assegno non è sufficiente la certificazione del requisito reddituale, essendo necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento, con l'effettiva incollocazione. Con il controricorso si eccepisce che il BA, non essendo stata formalmente riconosciuta la sua qualità di invalido, non aveva la possibilità 3 di richiedere l'iscrizione nelle liste speciali;
e che, pur iscritto nelle liste ordinarie sin da epoca precedente la domanda amministrativa, non era riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro, a causa della menomazione da cui era affetto. Il ricorso è fondato. Giova premettere che, per la propria incapacità lavorativa e la propria insufficienza economica, l'invalido ha diritto all'assistenza (art. 38 primo comma Cost., art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118), e per la residua capacità lavorativa ha diritto all'avviamento al lavoro (art. 38 terzo comma Cost., legge 2 aprile 1968 n. 482, art. 13 della Jusco legge 30 marzo 1971 n. 188); per la loro funzione, gli strumenti normativi di questa tutela sono in rapporto di complementarità (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), intervenendo il secondo nell'insufficienza del primo, e simmetricamente cessando con l'attuazione (o volontaria inattuazione;
il non accedere a lavori compatibili: art. 13 secondo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118) del primo. Ed il rapporto fra questi strumenti di tutela (espresso anche dagli artt. 2, 3, 7, 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, ove l'iscrizione nell'elenco e l'assegno di invalidità assumono gli stessi parametri) è il fondamento del requisito richiesto per l'assegno: il mancato conseguimento della collocazione (quale situazione conseguente all'atto amministrativo del collocamento, e disciplinata dall'indicata legge 2 aprile 1968 n. 482). Come questa Corte ha affermato (Cass. 26-V-1999 n. 6651), l'espressione normativa (incollocato) è negazione (il prefisso “in”), funzionalmente legata alla relativa affermazione (l'essere collocato); ed a tal fine (per poter essere negazione) presuppone la preesistente legittimazione 4 alla collocazione (diritto nascente dall'iscrizione nell'elenco) ed il mancato relativo conseguimento;
e, attraverso questa funzione, l'espressione "incollocato” assume un significato diverso dalla parola “disoccupato”; prodotto d'una specificazione, questa diversità (nei confronti del mero essere disoccupato) non investe un campo esterno bensì solo più ristretto, in quanto delineato attraverso la necessità d'un requisito aggiuntivo: non solo lo stato di disoccupazione bensì l'assenza della collocazione (e la natura aggiuntiva emerge anche dalla differenziazione espressa nell'art. 19 primo comma della legge 2 aprile 1968 n. 482). Kuclo Questa Corte (Cass. 28 agosto 2000, n. 11271) ha poi osservato che, poiché è possibile presentare la domanda di iscrizione anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte del competente ufficio, allegando documentazione (come è deducibile anche dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 e dal fatto che l'art. 11 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24), il mancato conseguimento del formale riconoscimento dello stato di invalidità (in sede amministrativa o giudiziale) non esclude la necessità che l'interessato sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda. Pertanto, ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito di incollocazione al lavoro presuppone che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al 5 collocamento obbligatorio, o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente. Lo stato di incollocazione è da porre in relazione all'iscrizione nelle apposite liste normativamente previste (art. 19 della legge 2 aprile 1968; 7, 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509). D'altronde (ciò, per mera esigenza di completezza), colui che, affetto da situazioni invalidanti e privo il formale riconoscimento dello stato di invalidità, esprimendo per le sue stesse condizioni una capacità lavorativa inferiore, ha minori possibilità di accedere ad un ordinario rapporto di lavoro (e, per le notorie difficoltà del mercato, queste possibilità diventano remote); e la sua infruttuosa iscrizione nelle liste ordinarie, non essendo sufficiente ad integrare lo stato di incollocazione, resta giuridicamente irrilevante. Il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Il Consigliere estensore Fictio Cusco IL PR ESIDENTE Споло IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria, oggi, -6 UG 2001 A OL CA M E R P U S IL CANCELLIERE