Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2011, n. 48077
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Sentenza 22 settembre 2011

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È configurabile il reato di cui all'art. 193 R.D. n. 1265 del 1934 (apertura ed esercizio abusivo di case od istituti di cura medico-chirurgica) nella condotta di colui che, pur autorizzato individualmente, gestisca uno studio medico con altri medici non autorizzati, laddove le attività svolte dallo studio abbiano carattere promiscuo e non siano esercitate in modo autonomo da ciascun medico; né a tal fine rileva l'evoluzione normativa concernente il controllo delle attività sanitarie ed in specie la legge n. 833 del 1978 - che ha decentrato alle u.s.l. locali le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità in detta materia - in quanto il mutamento del soggetto istituzionalmente investito del potere autorizzatorio - attuatosi con il trasferimento delle relative attribuzioni dal prefetto al sindaco e da questo alle regioni - non ha determinato lo svuotamento o lo snaturamento della funzione di controllo sull'esercizio di attività sanitarie private per le quali resta sempre prescritta l'apposita autorizzazione, necessaria perché possa essere legittimamente gestito un ambulatorio o poliambulatorio medico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2011, n. 48077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48077
    Data del deposito : 22 settembre 2011

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