Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 193 R.D. n. 1265 del 1934 (apertura ed esercizio abusivo di case od istituti di cura medico-chirurgica) nella condotta di colui che, pur autorizzato individualmente, gestisca uno studio medico con altri medici non autorizzati, laddove le attività svolte dallo studio abbiano carattere promiscuo e non siano esercitate in modo autonomo da ciascun medico; né a tal fine rileva l'evoluzione normativa concernente il controllo delle attività sanitarie ed in specie la legge n. 833 del 1978 - che ha decentrato alle u.s.l. locali le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità in detta materia - in quanto il mutamento del soggetto istituzionalmente investito del potere autorizzatorio - attuatosi con il trasferimento delle relative attribuzioni dal prefetto al sindaco e da questo alle regioni - non ha determinato lo svuotamento o lo snaturamento della funzione di controllo sull'esercizio di attività sanitarie private per le quali resta sempre prescritta l'apposita autorizzazione, necessaria perché possa essere legittimamente gestito un ambulatorio o poliambulatorio medico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2011, n. 48077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48077 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 22/09/2011
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1275
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18533/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 21.4.2011 da:
avv. Marazzita IU, difensore di NT RA, nato a [...] il [...], ed il 28.4.2011 dall'avv. Scalise Gaetano, difensore di RI IU, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del 12.4.2011 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. SALZANO RA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti, altresì, gli avv. Marazzita IU e Scalise Gaetano, che ne hanno invece chiesto l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto del 21 marzo 2011 il GIP del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo dell'ambulatorio medico sito in questa città, via Castel Giubileo n. 11, nei confronti del dr. IU ZO, indagato per i reati di cui all'art. 483 c.p. e R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, e del dr. RA EN, indagato per il reato di cui al menzionato art. 193.
Pronunciando sulle richieste di riesame proposte nell'interesse degli stessi indagati, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, rigettava le istanze, confermando la misura cautelare in questione.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Il ricorso nell'interesse del EN lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della misura cautelare impugnata, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b). Si duole, in particolare, che i giudici del riesame si siano limitati ad una valutazione meramente astratta della fattispecie di reato in questione, senza rapportarla alla specificità del caso concreto e senza tener conto delle deduzioni di parte.
Peraltro, dalle emergenze investigative risultava chiaramente che il EN svolgeva la sua attività con il corredo delle prescritte autorizzazioni di legge nonché in maniera del tutto autonoma rispetto a quella esercitata dal ZO, essendosi solo limitato a cedere in locazione a quest'ultimo una parte del suo locale già adibito a studio medico. Assume, inoltre, che mancherebbe una motivazione adeguata anche in ordine al periculum, non potendo ritenersi tale il mero assunto della necessità che fosse tolta agli indagati la disponibilità della struttura in questione. Il ricorso proposto in favore del ZO eccepisce nullità della stessa ordinanza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b). Lamenta, in particolare, violazione degli artt. 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
violazione degli artt. 3 e 25 Cost.; erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 193 r.d. 1265/1934 anche in relazione al R.D. n. 854 del 1955, artt. 3 e 23, D.P.R. n. 4 del 1972, art. 1, comma 2, lett. e) e L. n. 833 del 1978. Sostiene, al riguardo, che, per via dell'evoluzione normativa in tema di autorizzazione all'esercizio di attività medica in strutture private, si sarebbe realizzata un'implicita abrogazione del menzionato art. 193. Ed invero, l'originaria formulazione prevedeva che l'autorizzazione fosse rilasciata dal prefetto;
poi la relativa competenza era stata trasferita al sindaco, in virtù del D.P.R. n.854 del 1955, art. 23, con obbligo di successiva comunicazione allo stesso prefetto, che, su parere del medico provinciale, avrebbe potuto annullare l'autorizzazione concessa;
inoltre, a seguito della riforma sanitaria di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità erano state trasferite alle Regioni e poi alle USL., in base alla L. 13 dicembre 1978, n. 833. Il secondo motivo eccepisce nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, lett. b) in relazione all'art. 43 c.p. e R.D. n.1265 del 1934, art. 193 per insussistenza dell'elemento psicologico,
essendo ictu oculi evidente, a tutto concedere, la buona fede dell'indagato.
3. - La prima ragione di doglianza proposta in favore del EN, che lamenta carenza motivazionale in ordine ai presupposti dell'impugnata misura cautelare, è priva di fondamento. Ed invero, il giudice del riesame non si è affatto sottratto all'obbligo di verifica della legittimità del disposto sequestro, rendendo, all'uopo, motivazione congrua e giuridicamente corretta. Ineccepibile, in proposito, è il rilievo dell'esistenza del fumus commissi delicti, con riguardo alla contestata ipotesi contravvenzionale di cui al menzionato R.D. n. 1265 del 1934, art.193, e delle ragioni di cautela, connesse alla necessità di impedire che fosse perpetuata la condotta illecita, consistente nella disponibilità di struttura sanitaria priva della prescritta autorizzazione, stante il pacifico carattere permanente del relativo reato (cfr. Cass. sez. 3, 18.4.2007 n. 21806, rv. 236679). Nè appare meritevole di adesione il rilievo critico in ordine al complessivo taglio della motivazione, che si ritiene tutta protesa all'individuazione in astratto degli estremi della fattispecie di reato, al di là di ogni doveroso riferimento al caso specifico ed alle deduzioni difensive.
La censura, pur fondata in linea meramente teorica, non appare pertinente sul piano della specifica fattispecie. È vero, infatti, che questa Sezione, nel recepire un orientamento interpretativo già affiorato nella giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, in sede di verifica dei presupposti necessari per l'emanazione del sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma - nella valutazione del fumus commissi delicti - deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (cfr., in questi termini, Cass. sez. 5, 15.7.2008, n. 37695 rv. 241632; id Cass. sez. 4, 29.1.2007, n. 10979, rv. 236193). Ed è pacifico che, ai fini delle pertinenti valutazioni, non sia richiesta la sussistenza di indizi di colpevolezza o di un particolare coefficiente di gravità delle risultanze investigative, occorrendo solo l'individuazione di elementi concreti che depongano per la configurabilità dell'ipotizzata fattispecie delittuosa.
Sennonché, il giudice a quo ha calibrato e parametrato la sua valutazione proprio in riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta e, tenendo doverosamente conto delle deduzioni di parte, ha ritenuto sussistente nel caso di specie gli estremi della menzionata ipotesi di reato. All'uopo, ha opportunamente richiamato recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in ordine al persistente vigore della fattispecie sostanziale in questione (tra cui, Cass. sez 3, 21806/2007 cit, rv. 236678), respingendo, motivatamente, la tesi difensiva in ordine alla prospettata - ed invero assai problematica - ipotesi di abrogazione tacita della relativa norma per via di successiva evoluzione normativa in tema di controllo delle attività sanitarie, che avrebbe eliso il presupposto formale dell'autorizzazione. In proposito - e con specifico riferimento ai rilievi espressi dal primo motivo in favore del ZO - si osserva che è vero che nello sviluppo della legislazione in materia, specie a seguito della L. 13 dicembre 1978, n. 833 (che ha decentrato alle unità sanitarie locali le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità in materia di controllo dell'idoneità degli esercenti e delle strutture destinate all'esercizio di attività sanitarie), il soggetto istituzionalmente investito del potere autorizzatorio è via via mutato, posto che le relative attribuzioni sono state trasferite dal prefetto al sindaco e poi da questo alle regioni. Ma al mutamento soggettivo non ha fatto, di certo, riscontro lo svuotamento o snaturamento della funzione di controllo sull'esercizio di attività sanitarie private o, addirittura, la sua elisione, secondo quanto sostenuto dalla difesa, essendo rimasta pur sempre prescritta la necessità di apposita autorizzazione perché possa legittimamente essere gestito un ambulatorio o poliambulatorio medico. Di talchi in mancanza dell'atto autorizzatorio l'esercizio di attività sanitaria da parte di privati deve ritenersi illecito.
Non è, inoltre, condivisibile l'assunto della difesa del ZO, che, sul riflesso del decentramento della materia delle autorizzazioni alla competenza regionale, a seguito dell'introduzione del servizio sanitario nazionale, argomenta che la L.R. Lazio 3 marzo 2003, n. 4 non richiederebbe più un'autorizzazione siffatta. Ed
invero, a parte la singolarità della tesi secondo cui una norma regionale, sia pure attraverso la rimozione di un presupposto giuridico della disposizione sostanziale penale, sarebbe in grado di neutralizzare l'efficacia della stessa norma statuale, con il risultato paradossale che una stessa fattispecie sarebbe penalmente lecita in una regione ed illecita in altra, si ha che l'art. 4 della richiamata normativa regionale sottopone, espressamente, ad autorizzazione la realizzazione e l'esercizio di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
Per quanto concerne, poi, il richiamo ad ulteriori disposizioni della stessa legge che, in forza di recenti modifiche dell'art. 5, avrebbero conferito ai titolari delle strutture interessate la facoltà di esercitare provvisoriamente l'attività sanitaria, in attesa della verifica dei requisiti di legge, previa trasmissione alla Regione della richiesta documentazione, si osserva che, impregiudicata - per le anzidette ragioni - ogni valutazione di effettiva rilevanza di una siffatta possibilità ai fini della sussistenza del reato in contestazione, è sufficiente il rilievo, in questa sede incidentale, che, comunque, nel caso di specie non risulta neppure, adeguatamente, provato il puntuale adempimento delle prescrizioni della normativa regionale.
Resta da dire che l'obiezione difensiva secondo la quale il EN svolgeva la sua attività in presenza delle autorizzazioni richieste dalla legge nonché in maniera del tutto autonoma rispetto a quella svolta del ZO, essendosi limitato solo a cedere in locazione a quest'ultimo una parte dei locali, ha trovato adeguata risposta nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. Ed infatti, il giudice a quo ha efficacemente notato - con insindacabile apprezzamento di fatto - che le risultanze dell'attività di p.g. avevano riscontrato il carattere promiscuo delle attività svolte nello studio medico, escludendo, dunque, che le stesse fossero davvero gestite in modo autonomo e facendo, altresì, pertinente richiamo ad insegnamento di questa Corte regolatrice, espresso in analoga fattispecie (cfr. Cass. sez. 3, 4.11.2009, n. 46463, rv. 245623). Priva di fondamento è anche la seconda doglianza del ricorso in favore del ZO, posto che il giudice del riesame ha dato conto, per quanto si è detto, del ritenuto fumus del reato in contestazione, non potendo, peraltro, ritenersi l'evidenza del difetto del presupposto soggettivo.
4. - Per quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011