Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL POPOLO ITALIA06 6 7 1 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17354/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Скоп. Ляоля Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. Consigliere Dott. ES A. MAIORANO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 11/02/02 Dott. Aldo Consigliere DE MATTEIS ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CH ES AO, elettivamente domiciliato in dal Sig. JLSOLE 24 ORE per diritti € 155 Roma, via G.B. Vico n. 31, presso l'avv. Maria Saracino 1-9 MAG-2002-- (studio Scoccini), rappresenta be diferite giusta IL CANCELLIERE Hall'avy. Rosario Follieri delega in atti, del Foro di Lucera;
- ricorrente CANCELLERIA 644
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del suo Presidente pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 preso l'Avvocatura generale dello - controricorrente R Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 6 maggio - 8 giugno 1999, n. 441 del 1999, cron. RGAC ' n.2267 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 6 maggio-8 giugno 1999, il Tribunale di Foggia, in riforma della decisione del locale ET, rigettava integralmente la domanda proposta da ES AO SE intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970. L'Istituto datore di lavoro. aveva intimato il licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro, ai sensi dell'art.53 del Regolamento del personale del 1989. Il SE aveva, invece, dedotto di avere diritto all'aspettativa sindacale, in quanto segretario provinciale di una associazione sindacale, la FAILP- 2 CISAL, già riconosciuta dallo stesso ET di Foggia come maggiormente rappresentativa. Da ciò, osservava il ricorrente, derivava il diritto dei segretari territoriali dell'associazione sindacale all'aspettativa sindacale di cui all'art.31 della legge n. 300 del 1970. I giudici di appello rilevavano che, in base alla attuale formulazione dell'art.19 dello Statuto dei lavoratori, a seguito della riforma referendaria, il diritto alla costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale sorge solo per quei lavoratori che intendano costituirle nell'ambito di una associazione sindacale che abbia contribuito a creare la regolamentazione collettiva del settore, e sia firmataria di un contratto collettivo nazionale di lavoro. La partecipazione alla stipulazione di un contratto e la sua successiva sottoscrizione, sottolinea il Tribunale, non può essere equiparata alla posizione di un sindacato che abbia aderito solo successivamente ad un contratto già stipulato da altre organizzazioni sindacali. Tra l'altro, aggiungono giudici di appello, il SE non aveva neppure provato che la FAILP CISAL, oltre ad essere maggiormente rappresentativa sul piano 3 nazionale, fosse anche firmataria del contratto nazionale di lavoro. Infine, non era neppure chiara la posizione rivestita dal SE nell'ambito della associazione sindacale: si parlava nell'atto introduttivo del giudizio di "segretaria territoriale" "vicesegretaria provinciale". Non risultava, però, e articolazione subprovinciale dell'associazione né una l'attribuzione al SE dell'incarico di segretario di tali ipotetiche articolazioni territoriali. Infine, ad avviso del Tribunale, non poteva darsi neppure per scontata la maggiore rappresentatività sul piano nazionale della FAILP- CISAL, poiché almeno dal 1996 questa organizzazione non aderiva più alla CISAL e questa circostanza costituiva un ulteriore elemento (oltre a quelli più sopra elencati) per escludere in ogni caso la sussistenza del diritto del SE ad ottenere l'aspettativa retribuita. Quanto alla aspettativa non retribuita, prevista dall'art.31 della legge n.300 del 1970, i giudici di appello si limitavano a precisare che non risultava che il lavoratore avesse inoltrato richiesta in tal senso. Avverso tale decisione il SE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi. Resiste l'Istituto Polografico dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n.3 e 4 codice di procedura civile, in relazione agli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1966 n. 559. Il ricorrente richiama le disposizioni dettate da tali articoli secondo le quali spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato autorizzare le azioni giudiziarie - come nel caso di quando la materia contesa superi specie i dieci milioni di lire (limite successivamente quadruplicato dalla legge n. 437 del 1995). Poiché nella presente controversia l'appello non risultava essere stato debitamente autorizzato dall'organo previsto dalla norma, il gravame doveva considerarsi inammissibile. Il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte affermato, con specifico riferimento agli enti pubblici, che l'assenza di deliberazione autorizzativa incide sulla legittimazione processuale ed è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20 Per quanto attiene, più da vicino il caso di specie, è ん giugno 1998 n. 6166. Analogo principio è stato affermato da Cass. S.U. nn.2639 del 1992 e 1416 del 1993). 5 da osservare che l'art.15 della legge n. 569 del 13 luglio 1966, nella sua originaria formulazione, stabiliva espressamente alla lettera f) che il Comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "autorizza le azioni giudiziarie e le "transazioni quando la materia contestata non superi i "dieci milioni di lire". L'art. 14 della stessa legge richiedeva, poi, espressamente l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per "le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia superi i dieci milioni di lire". Il decreto legislativo 29 agosto 1995 n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995 n. 437, ha poi quadriplicato questi limiti. Con sentenza 23 giugno 1997 n. 5602 e 20 giugno 1998 n. 6166, con specifico riferimento all'Istituto Poligrafico dello Stato, questa Corte ha affermato che il difetto di autorizzazione determina l'incapacità processuale dell'Istituto (cfr. anche Cass. 5 febbraio 1996 n. 950, questa volta con riferimento ad una impugnazione Poligrafico dello Stato). Л proposta dal Presidente dell'ENPALS in mancanza dell'atto autorizzativo previsto dalla normativa in vigore, analoga a quella dettata per l'Istituto Nel caso di specie, nonostante la specifica censura formulata dal ricorrente, l'Istituto resistente non ha provveduto a depositare l' autorizzazione a proporre appello avverso la decisione del ET di Foggia, limitandosi a fare riferimento, nel controricorso, ad una delibera del Consiglio di amministrazione (in data 17 settembre 1998). Il ricorso in appello risulta sottoscritto dal dott. Michele Tedeschi, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto Poligrafico dello Stato. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio ed il ricorso in appello proposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dichiarato inammissibile. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. Rimane ferma, pertanto, la decisione di primo grado e resta da decidere solo sulle spese del giudizio di appello e di cassazione, in ordine alle quali sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione.
P.Q.M.
ricorso e ん la Corte accoglie il primo motivo del dichiara assorbito il resto. Cassa senza rinvio la 7 і л а в sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio ь di appello e del giudizio di legittimità. л Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2002. IL PRESIDENTE ба IL CONSIGLIERE EST. . N - 5 E L E D 3 E 3 G 1 7 - 8 G L A 1 3 L S A A , G E D I T A R O G N E I S E A R S O , S S T I P I R E I L 1 I S O O E D I R 0 T T ' A T S N D L A . E E S N T E D A I P O M S T A I D B O L , L O D I area IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggie9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE угансо 8