Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPREMA DI CASSAZIONE OggettoLA CORTE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 12623/99 Rel. Consigliere Cron. 17150 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: IO IO, IO LU, elettivamente, domiciliati in ROMA VIA A. CANTORE 17 INT 13, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA ST. TABANO ARCURI, rappresentati e difesi dagli avvocati MORCAVALLO ACHILLE, BONIFACIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
BANCA CARIME GIA' CA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Silla 3 presso lo domiciliato in ROMA VIA DI S COSTANZA Carlo Ferzi studio dell'avvocato FRANCESCA MAGLIARI CALLEA, che lo 2002 rappresenta e difende unitamente a.an 1/avvocato NICOLA " 50 -1- Francesca Magliari CalleaCallea e Fabrizio Fabbri MAGLIARI, giusta procure speciale atto notar FRANCESCo GIGLIO di COSENZA del 20/9/01 e del 3/1/02 rep n°21263 e 21552; resistente con procura avverso la sentenza n. 557/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 29/04/99 R.G.N. 1062/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di EN confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 21 aprile 1998 - che aveva rigettato le domande proposte da AR GR e dal figlio LU volte ad ottenere il riconoscimento del diritto del figlio ad essere assunto dalla Carical s.p.a (alla quale é succeduta la Banca CARIME), in dipendenza delle dimissioni del padre, con conseguente annullamento del prepensionamento di quest'ultimo per la parte relativa alla corresponsione dell'incentivo economico oppure, in subordine, la risoluzione dello stesso prepensionamento per la parte relativa alla corresponsione dell'incentivo economico in base ai rilievi - seguenti: l'obbligo della CA SP (ora Banca CARIME) di assumere "lavoratori particolarmente qualificati per essere figli di dipendenti" dimissionari non é previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva e neanche dalla prassi aziendale, siccome risulta dall'accertamento del primo giudice - sorretto da motivazione "puntuale, corretta ed esaustiva" - nonché dalla documentazione acquisita in primo grado;
l'esistenza della prassi aziendale, peraltro, é esclusa da "specifici e temporalmete limitati accordi" del 1987 e del 1992 nel senso prospettato, che tuttavia gli attori non hanno invocato né hanno posto in essere le "condizioni" per la loro applicazione, essendosi nella specie verificatal soltanto la "libera determinazione del dipendente di fruire del prepensionamento con incentivo, così come proposto dall'azienda"; "le assunzioni documentalmente provate - prevalentemente -limitate alle fasce temporali corrispondenti ai sopra citati accordi – di figli 1 di ex dipendenti debbono considerarsi come espressione di una facoltà dell'azienda (...) atta a far sorgere delle mere aspettative, (...), ma non certo dei diritti tutelabili in questa sede e tanto meno nei confronti di soggetti terzi, estranei all'azienda, quali aspiranti dipendenti, rispetto ai quali nessuna diSPrità di trattamento può ragionevolmente imputarsi alla Banca CARIME"; "in assenza di una riconosciuta prassi aziendale", sono venuti meno come ha già statuito il primo giudice "i presupposti per il - - richiesto annullamento del prepensionamento per mancata verificazione della presupposizione, non potendosi riscontrare alcuna falsa rappresentazione della realtà imputabile allaimputabile alla banca e tale da condizionare la volontà di GR AR". Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione -1.Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115, primo comma, c.p.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale negato l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi - dedotta, in primo grado ed in appello, sul capitolato riportato in ricorso -sebbene ne risultassero sia l'esistenza della prassi aziendale, sul turn-over tra dipendenti e figli, che la formazione della volontà delle parti.
2 -Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116, primo comma, c.p.c., 1340 c.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato l'esistenza della dedotta prassi aziendale senza valutare adeguatamente le prove documentali - dalle quali risultavano, tral l'altro, numerose assunzioni di figli di dipendenti e senza una congrua - motivazione. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di usi e prassi aziendali. Il ricorso non é fondato.
2. La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.), non conferisce al giudice di legittimità' il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) – dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire 3 l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Tuttavia un vizio siffatto non sussiste nella motivazione della decisione impugnata, quale risulta dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello che l'ha confermata (vedi, per tutte, Cass.n.1075 del 1995). Oltre al giudizio di irrilevanza - quantomeno implicito (vedi Cass. 5742/95) - delle prove dedotte dagli attuali ricorrenti in primo grado ed in appello (non pare, tuttavia, riproposto in appello l'interrogatorio formale di controparte), ne risulta, infatti, il motivato accertamento di fatto incensurabile in sede di - legittimità, appunto, alla luce del principio enunciato - circa l'insussistenza della prassi aziendale invocata a sostegno della domanda proposta dagli stessi ricorrenti.
3.Invero non é censurabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto sorretto, come nella specie, da motivazione congrua ed immune da vizi – circa - l'esistenza di una prassi aziendale (vedi Cass. n. 6063/86), essendo questa riconducibile - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3134/94, 3101/95 delle sezioni unite, 10783/2000; 10642/2000; 7774/98; 9663/98; 900/96 della sezione lavoro) - alla categoria degli usi negoziali o di fatto, la cui formazione – se prescinde dai requisiti della - - postula, tuttavia, la generalità e della opinio iuris seu necessitatis reiterazione di determinati comportamenti del datore di lavoro caratterizzati dalla spontaneità della condotta, che non deve quindi risultare determinatal dall'adempimento di un obbligo - reale e non putativo - a carico dello stesso datore di lavoro. 4 La sentenza impugnata, pertanto, non si discosta dall'enunciato principio, laddove riconduce le dedotte assunzioni di "lavoratori particolarmente qualificati per essere figli di dipendenti" dimissionari - risultanti dalle prove acquisite (o che formano oggetto di prove non ammesse) – a contratti collettivi - aziendali che le imponevano alle condizioni stabilite contestualmente (e, nella specie, insussistenti, secondo l'accertamento incontestato del Tribunale) – con la conseguenza che, da un lato, ne risulta presupposta l'insussistenza - della prassi e, dall'altro, esula la spontaneità nella reiterazione di quelle assunzioni. Né può essere trascurato che le prassi aziendali, comunque, non hanno alcun effetto giuridico nei confronti di terzi estranei all'azienda (quale, nella specie, il figlio di un dipendente), siccome ritenuto (ad abundantiam) il Tribunale, con statuizione non investita dal ricorso.
4.Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, che liquida in euro 54,20 oltre euro 2000 (duemila) per ' onorario. I D , X O Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002. L A L T O / S S I R P D L E A D T N Il Consigliere estensore S / M S O G ? Лилии Де lune P N 11 E M A дне I S inn Sum D E I A E A G , D O G O E R E T T T L T IS N I E IR A G S E L E D R L E O D Phill 5