Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2010, n. 30561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30561 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/07/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2076
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 15651/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL EL N. IL 28/11/1988;
avverso l'ordinanza n. 95/2010 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 11/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - IC FF è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23/2/2010 dal GIP del Tribunale di Taranto, siccome gravemente indiziato per aver tentato di cagionare, per futili motivi, la morte di EL MO IG "colpendolo con pugni alla testa e, una volta caduto per terra, con altri calci e pugni sferrati in maniera violenta, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento di altre persone che hanno trattenuto l'indagato, impedendogli di colpire ancora);
fatto commesso in Grottaglie il 19 febbraio 2010.
1.1 Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Taranto, investito dell'istanza di riesame, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, in relazione al reato a lui contestati con l'ordinanza cautelare, valorizzando, essenzialmente, le risultanze dell'attività investigativa avviata dalla polizia giudiziaria subito dopo i fatti - che in base alle sommarie informazioni testimoniali rese da EL MO SE, fratello della persona offesa, da AL LO, amico della vittima, che con lui si accompagnava la sera del 19 febbraio, da IO AL, fidanzata dell'indagato e da AV CL altro testimone oculare, e di quanto dichiarato dallo stesso IC in sede di convalida del fermo -aveva consentito di accertare, con elevato grado di attendibilità, sia la causale dell'episodio delittuoso, individuata nella reazione dell'indagato a degli sguardi insistenti lanciati dal EL MO all'indirizzo della fidanza ed alla ulteriore circostanza che costui, allorquando la macchina guidata dall'IO e con a bordo l'indagato, stava per uscire dal parcheggio nei pressi di una rosticceria ove si trovava, avrebbe attraversato la strada come per "mettersi in evidenza" e pronunciato altresì all'indirizzo dell'indagato degli epiteti ingiuriosi (coglione, che cazzo vuoi), sia la dinamica dell'azione, caratterizzata da due momenti, cronologicamente separati dalla caduta in terra della persona offesa, non è chiaro se accidentale o provocata dai colpi dell'antagonista, secondo momento durante il quale, come riferito dai testi oculari AL e EL MO, il IC aveva bersagliato l'antagonista con una serie reiterata di calci alla testa ed all'addome di violenza tale da provocare, nel corso della notte, almeno secondo l'ipotesi accusatoria ritenuta attendibile dal giudice della cautela e da quello collegiale del riesame, "un ematoma epidurale in sede temporo parietale sinistro, un trauma cranico commotivo ed un sospetto trauma addominale chiuso" che ne provocavano il ricovero ospedaliero e la sottoposizione ad un urgente intervento chirurgico alla testa, per la riduzione dell'ematoma riscontrato nella regione temporo-parietale.
1.2 Tale "quadro indiziario", in particolare, secondo i giudici del riesame, non poteva ritenersi in alcun modo inficiato dalle deduzioni della difesa dell'indagato dirette a negare la circostanza che il IC avesse usato violenza mentre costui era in terra, in quanto tale ricostruzione alternativa, basta sulle dichiarazioni dell'indagato e sulle dichiarazioni di testi, l'IO ed il AV che però avevano assistito, verosimilmente, solo alla fase dello scontro fisico successiva alla caduta del EL MO, era incompatibile sì a con le dichiarazioni del VA e del EL MO sia con la tipologia ed allocazione dei traumi in distinte parti del corpo, sia con la riferita circostanza che la persona offesa, da subito, aveva accusato un "mal di testa". Tali circostanze, in particolare secondo i giudici del riesame oltre a relegare nel campo delle congetture la tesi difensiva secondo cui il EL MO poteva essersi procurato le gravissime lesioni a causa della caduta ovvero dopo l'alterco, deponevano nel senso che le stesse erano piuttosto il frutto di un'aggressione "brutale ed insistita... in danno di persona che versava in una situazione di minorata difesa". Con specifico riferimento al profilo psicologico, gravi indizi erano desumibili, secondo i giudici del riesame: dalla direzione di colpi, infetti verso parti del corpo, la testa e l'addome, sede di organi vitali;
dalla reiterazione degli stessi;
dalla "notevole potenzialità offensiva degli strumenti di offesa impiegati (gli arti inferiori)".
1.3 Quanto alle esigenze cautelari - effettuato un giudizio prognostico negativo, in caso di condanna, sulla possibile sospensione condizionale della pena in considerazione del trattamento sanzionarono previsto per il reato contestato, anche in ipotesi di concessione delle attenuanti generiche per la incensuratezza - i giudici del riesame, hanno ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede, desumibile dalle "riscontrate modalità e circostanze del fatto", tenuto conto della "straordinaria inclinazione all'aggressività" dimostrata dall'indagato (probabilmente esaltata dall'accertato uso di cocaina e cannabinoidi) e della "totale incapacità di autocontrollo" dallo stesso dimostrata.
2. Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IC, avvocato Biagio Lezzi.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, la difesa del IC deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione relativamente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in riferimento sia alla sussistenza del dolo omicidiario sia alla inidoneità della condotta a cagionare l'evento morte, avendo il tribunale, disatteso le argomentazioni difensive sviluppate in sede di riesame con argomentazioni illogiche e comunque insufficienti, tenuto conto: a) che contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, era stata prospettata l'ipotesi che l'ematoma al capo fosse stato provocato dalla caduta e non già dalla semplice scazzottata verificatasi tra l'indagato ed il EL MO, la quale del resto aveva avuto breve durata e si era risolta con un chiarimento tra le parti;
b) che la presenza di segni di colluttazione su diverse parti del corpo del EL MO, non esclude affatto che la caduta (fattore esterno alla volontà del IC) possa aver causato il trauma commotivo che ha determinato da solo il ricovero ospedaliero e l'intervento chirurgico;
c) che l'assunto difensivo secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute del EL MO ben poteva essere stato provocato da altre cause o fattori rispetto alla cazzottatura con l'indagato, non poteva essere frettolosamente disatteso come una semplice congettura, tenuto conto che il ricovero ospedaliero del EL MO è avvenuto a distanza di svariate ore dallo scontro con l'indagato e che la persona offesa non risulta sì a stata ancora interrogata, sicché allo stato non si ha alcuna conoscenza su quanto avvenuto dopo il litigio con il IC;
d) che le argomentazioni svolte con riferimento alla sussistenza della volontà omicida erano del tutto scollegate alle emergenze investigative, che avevano riferito di uno scontro tra giovani senza l'uso di alcuna arma, risultando assolutamente incongruo sul punto l'equiparazione degli arti inferiori ad uno strumento di offesa dalla notevole potenzialità lesiva.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del IC censura, infine, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'ordinanza impugnata relativamente al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, evidenziando al riguardo che i riferimenti del tribunale alla "straordinaria aggressività" dell'indagato ed alla totale assenza di autocontrollo da parte dello stesso, apparivano non giustificati dai fragilissimi e generici elementi investigativi sulle modalità del litigio, sicché l'asserito rischio di reiterazione della condotta e che in caso di concessione degli arresti domiciliari l'indagato possa violare le prescrizioni, in effetti, non viene ricollegato ad alcun concreto elemento.
3. Il ricorso è fondato nei limiti precisati nella seguente motivazione.
Quanto alle argomentazioni sviluppate nel primo motivo d'impugnazione, il collegio deve rilevare che le stesse, nelle loro polimorfe articolazioni, si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità. I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti analiticamente indicato le loro fonti di convincimento, sinteticamente illustrate nel paragrafo 1.1, valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità. L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228), o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art.606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo dei provvedimento impugnato, sì limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9- 30 novembre 2007, in ric. Gatti Cass., sez. 5, 30 novembre 1999, Moro, riv. 215745, Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, riv. 196955).
Infatti, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame", per consolidata e prevalente giurisprudenza, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non può dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e rimane suo unico oggetto la contrarietà di un provvedimento a norme di legge (Cass. pen. sez. 5, Ordinanza 12634/2006 Rv. 233780 Cugliari;
precedenti conformi: N. 13648 del 2006 Rv. 233381).
In conclusione, va ribadito che in ogni caso va esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini:
Cass. pen. sez. 2, 7380/2007 Rv. 235716 Messina).
3.2 Merita invece accoglimento la censura mossa all'ordinanza impugnata nella parte in cui, nel ravvisare la sussistenza di esigenze cautelari, ha escluso che tale esigenze non possano essere soddisfatte con diverse misure.
Se è pur vero, infatti, che le esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., lett. c) - anche nella formulazione novellata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art.
3 - possono essere correttamente dedotte anche dalle sole specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente, sicché nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nell'ordinanza impugnata laddove i giudici del riesame, sulla base delle dichiarazioni dei testi AL e EL MO che hanno riferito come il IC, così dimostrando inusitata aggressività nei confronti del proprio antagonista, lo aveva colpito ripetutamente con dei calci anche quando costui versava in una situazione di minorata difesa, hanno ravvisato un concreto pericolo di recidivanza, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela, invece, insufficiente ed incongrua, relativamente al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura applicata della custodia cautelare in carcere. Prevedendo infatti l'art. 275 c.p.p., comma 3, prima parte, che "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata" va infatti ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari, l'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi di una diversa misura (in termini, ex multis, Sez. 2, sentenza 5699 del 21/10/1997 - 21/11/1997 rv. 209028). Orbene, se si considera che in base alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici del merito, lo scontro fisico tra l'indagato e la persona offesa risulta ricollegabile a fatti occasionali tant'è che la lite, anche grazie all'intervento delle persone che vi assistettero, venne presto sedata;
che nello scontro non vennero utilizzati armi o altri strumenti atti ad offendere (coltelli, bastoni, ecc), tale non potendo evidentemente definirsi, contrariamente a quanto illogicamente affermato dai giudici del riesame, "gli arti inferiori", a ragione il ricorrente lamenta come non risultano adeguatamente spiegate le ragioni per cui dalla pur evidenziata connotazione di notevole e sproporzionata violenza che ha caratterizzato la condotta del ricorrente e dall'accertato uso di cocaina e cannabinoidi, di cui però non risulta provata l'effettiva abitualità, possa fondatamente desumersi, malgrado l'incensuratezza, anche una effettiva propensione all'inosservanza degli obblighi connessi all'applicazione di una diversa misura cautelare. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura, con rinvio degli atti al Tribunale di Taranto, per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010