Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 043 3 2 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I NE LA COR SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14498/98 Presidente Dott. Francesco AMIRANTE Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron. 9266 Dott. Natale CAPITANIO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 26/01/01 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.7, presso gli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PAF di DA FR & c. società in nome collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. B. Vico n. 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, 453 1 che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Vanna Stracciari del Foro di Mantova;
- controricorrente -
nonché
contro
: EN UL, -elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Vico presso l'avv. Franco Prosperi Mangili che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Piero Gualtierotti del Foro di Mantova;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 26 marzo 2 giugno 1998, n. 784, RGAC 784, cron. 6569 del 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Clementina Pulli per delega avvocato Coretti, e Gualtierotti e Vanna Stracciari, entrambi del Foro di Mantova;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità nei confronti del EL e per il rigetto dello stesso nei confronti della PAF società in nome collettivo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 26 marzo-2 giugno 1998 il Tribunale di Brescia rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore che negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la PAF di DA ED e c. s.n.c. e EL UL, dopo il pensionamento di anzianità di quest'ultimo (già dipendente della stessa società). Il Tribunale riteneva del tutto ininfluente la circostanza che il EL avesse, di fatto, continuato a svolgere le mansioni già espletate cessazione del rapporto di lavoro prima della subordinato, ricordando che lo stesso aveva dichiarato di lavorare solo per uno о due giorni alla settimana, con un compenso di circa trecentomila lire al mese, nell'attesa di ricevere la liquidazione della pensione. Una siffatta configurazione della collaborazione, prestata solo per poche ore, in via provvisoria ed in attesa della erogazione della pensione, tra l'altro, con un compenso del tutto inidoneo a garantire al lavoratore la possibilità di mantenimento della famiglia, doveva -secondo i giudici di appello- ritenersi certamente coerente 3 con il modulo della autonomia. D'altra parte, mancava qualsiasi accertamento di segno diverso che potesse indurre a dubitare di tale conclusione. Incombeva sicuramente all'INPS - e non al presunto datore di lavoro- fornire la prova della divergenza tra la realtà effettuale del rappporto nella sua attuazione e la volontà negoziale dalle parti espressa dopo il pensionamento del EL. Quanto alle istanze istruttorie dell'INPS, queste inammissibili dai giudici divenivano giudicate appello, in quanto tardive. Non vi erano, sotto altro profilo, gli estremi per supplire all'intervenuta decadenza mediante il ricorso ai poteri di ufficio del giudice, in assenza di qualsiasi "pista di indagine" che consentisse di approfondire la dinamica dei fatti per meglio ricostruirne la portata ai fini del decidere. In altre parole, Osserva conclusivamente il Tribunale, la prova offerta dall'INPS non appariva affatto indispensabile, risolvendosi anzi in un generico richiamo "al concreto riscontro del requisito della subordinazione" ed alla prova contraria sui capitoli dedotti dalla società. Avverso tale decisione, l'INPS propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resistono il EL e la società in nome collettivo P.A.F. di ED DA & C. con separati controricorsi, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sul condono previdenziale, in particolare dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e successive modifiche, (art. 360 nn.3 e 5 nonché vizio di motivazione codice di procedura civile). Osserva il ricorrente che i giudici di appello non avrebbero potuto esaminare il merito della causa, riguardante l'accertamento negativo del debito contributivo, dovendo semplicemente dare atto dell'avvenuta estinzione di esso per effetto della presentazione della domanda di condono e del successivo pagamento delle somme richieste dall'Istituto. Il ricorso è infondato. A seguito della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono 5 previdenziale (ivi comprese, stante il tenore letterale della norma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto con l'art. 3 del decreto legge 2 marzo 1997, n.79, convertito in legge 2 maggio 1997 n.140) sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di talché si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito (Cass. 18 agosto 1999 n. 8698). Il ricorso deve pertanto essere rigettato nei confronti della società PAF, con la compensazione delle spese di questo giudizio. Per quanto riguarda, infine, i capi della sentenza che riguardano le domande del EL (di accertamento della natura autonoma del rapporto), gli stessi non sono stati impugnati dall'Istituto. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Istituto nei confronti del EL, con la condanna dell'INPS al pagamento delle liquidate come in spese, dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso nei confronti della società in nome collettivo PAF di DA ED & c. 6 e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di EL UL. Compensa le spese tra INPS e PAF. Condanna l'INPS al pagamento delle spese in favore del EL, " 27000 oltre a lire che liquida in lire.. per onorari (duemilionicinquecentomila) 2.500.000 di avvocato. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Hille IL CANCTUSRE Depositato in Cancelleria I D 26 MAR. 2001 , A S O oggi, S L 0 1 L A T . O 3 , T B 3 IL CANCELLIEĤÉCAN A I R 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O -8 IM N A 1 E 1 D A S D E I , E A E O T G R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 7