Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11976
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Sentenza 8 agosto 2003

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In tema di espropriazione mobiliare presso terzi, poiché anche in tal caso oggetto dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, queste sono le parti necessarie del relativo giudizio e non anche il terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., non essendo quest'ultimo coinvolto dalla situazione determinata dal precedente giudizio di esecuzione, che non si svolge nei suoi confronti, ma è condotto a carico di soggetti diversi. Rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, invece, è configurabile un interesse del terzo a che il processo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11976
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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