Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione mobiliare presso terzi, poiché anche in tal caso oggetto dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, queste sono le parti necessarie del relativo giudizio e non anche il terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., non essendo quest'ultimo coinvolto dalla situazione determinata dal precedente giudizio di esecuzione, che non si svolge nei suoi confronti, ma è condotto a carico di soggetti diversi. Rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, invece, è configurabile un interesse del terzo a che il processo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'CO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato PAOLA AMBRUOSI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI LIBERTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NO AU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25581/01 proposto da:
NO AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 64, presso l'avvocato TOMMASO ARACHI, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
D'CO EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato PAOLA AMBRUOSI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI LIBERTI, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 644/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Liberti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto o in subordine la trasmissione degli atti alle SS.UU. in relazione al primo motivo del ricorso principale;
inammissibilità del secondo motivo o in subordine assorbimento;
rigetto ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 marzo 2000 dinanzi al Giudice dell'esecuzione di Trani l'avv. ST DO proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2000 su istanza della moglie separata EN D'RC nonché avverso l'atto di pignoramento presso terzi, Banco AN e Monte dei Paschi di Siena, notificato il 3 marzo 2000 in forza del medesimo precetto e di altro precedente, notificato il 6 ottobre 1999 per l'importo di lire 16.073.065.
La D'RC si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice dell'esecuzione, con sentenza depositata il 30 novembre 2000, così statuiva: 1) accoglie l'opposizione e dichiara nulla l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 3 marzo 2000, effettuato con titolo divenuto inefficace, perché estinto;
2) libera i terzi pignorati, Banco AN Veneto, filiale di Trani, e Monte dei Paschi di Siena, filiale di Trani, dall'obbligo di non disporre delle somme pignorate rimettendole a disposizione dell'opponente; 3) condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 29 giugno - 19 luglio 2001, pronunciando sull'impugnazione della D'RC, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimetteva la causa al Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 354 c.p.c, compensando le spese del giudizio. Osservava la Corte
territoriale, per quanto rileva in questa sede:
che l'appello era ammissibile, dovendo l'opposizione essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi;
che nel giudizio di primo grado era stati pretermessi i terzi pignorati, che dovevano considerarsi litisconsorzi necessari. Avverso la sentenza della Corte d'appello EN D'RC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
ST DO ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. È pregiudiziale l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale che esprime una doglianza di violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c, nonché di difetto e contraddittorieta di motivazione. Secondo il ricorrente incidentale, dato per pacifico che oggetto della fattispecie normativa su cui si controverte, diversamente da quanto dichiarato dalla Corte d'appello di Bari, è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità e nullità dell'appello, in quanto contro le sentenze che decidono le opposizioni agli atti esecutivi è esperibile unicamente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.
3. Il motivo non è fondato.
Al fine di verificare l'ammissibilità del ricorso per Cassazione, occorre esaminare la natura dell'opposizione proposta, qualificata dalla sentenza impugnata come opposizione all'esecuzione, poiché il ricorrente principale condivide tale opinione, mentre il ricorrente incidentale sostiene che si tratterebbe di un'opposizione agli atti esecutivi.
Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni (Cass. 3 agosto 2002 n. 11646, Id. 27 novembre 2001 n. 15036; Id. 10 dicembre 2001 n. 15561). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo che l'opposizione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto la parte opponente aveva contestato il diritto del creditore di procedere alla esecuzione e l'opposizione era stata accolta, con la dichiarazione della nullità del pignoramento, non per un difetto intrinseco all'atto esecutivo, ma in quanto il pignoramento era stato effettuato in forza di un titolo (assegno fissato in sede di separazione) divenuto inefficace, perché estintosi.
L'appello era quindi ammissibile, essendo diretto contro una sentenza che aveva deciso in ordine ad un'opposizione all'esecuzione.
4. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relaz. all'art. 360 n. 3 c.p.c, nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.
La Corte di Bari avrebbe errato nel ritenere necessaria la partecipazione dei terzi al procedimento, e quindi nell'annullare la sentenza di 1^ istanza per tale assenza.
Nell'opposizione all'esecuzione, svolta nelle forme del pignoramento presso terzi, sono litisconsorti necessari solo i creditori e non il terzo pignorato (Cass. 29.11.96 n. 10650, nella cui motivazione si precisa che il terzo pignorato, pur non essendo parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario solo nell'opposizione agli atti esecutivi, avendo interesse a che lo stesso processo esecutivo si svolga correttamente anche nei suoi confronti).
La stessa sentenza di appello, al fine di accertare se l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado andasse proposta mediante appello ovvero mediante ricorso in Cassazione, aveva testualmente affermato che "il contenuto delle domande prospettate, l'iter argomentativo della sentenza impugnata e soprattutto il tenore del dispositivo, rendono evidente che l'opposizione decisa va qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto la parte opponente aveva contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, e non agli atti esecutivi".
Non era perciò giuridicamente corretto, dopo tale espressa e categorica affermazione, ritenere il contrario e cioè che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, andava necessariamente disposta l'estensione del contraddittorio ai terzi pignorati, con consequenziale nullità della sentenza del Tribunale.
5. Questo motivo è fondato.
Poiché anche nel caso di espropriazione mobiliare presso terzi oggetto dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, queste sono le parti necessarie del relativo giudizio e non anche il terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (Cass. 29 novembre 1996 n. 10650, Id. 4 dicembre 1981 n. 6431). Quest'ultimo non è coinvolto dalla situazione determinata dal precedente giudizio di esecuzione, che non si svolge nei suoi confronti, ma è condotto a carico di soggetti diversi (Cass. 10650/96 cit., in motivazione, nonché Cass. 21 gennaio 2000 n. 687,
secondo cui il terzo indicato dall'art. 543 c.p.c. non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione). Nella specie, oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, sul quale il giudice di primo grado aveva fondato la sua pronuncia, era l'estinzione o meno del diritto della moglie a procedere all'esecuzione in base al titolo nascente dalla separazione personale. Rispetto a tale questione la qualità di parti necessarie non poteva che spettare esclusivamente ai coniugi separati. La sentenza impugnata ha invece ritenuto che fossero parti necessarie nel presente procedimento di opposizione all'esecuzione anche i terzi pignorati istituti bancari, basandosi su una decisione di questa Corte (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9571) pronunciata con riferimento ad un'ipotesi diversa, riguardante aspetti ricollegabili ad un'opposizione agli atti esecutivi. Dalla motivazione della sentenza citata emerge, infatti, che gli opponenti, "nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione" avevano proposto "una serie di questioni che, a prescindere (...) dalla possibilità di inquadrarle nell'ambito della opposizione agli atti esecutivi (...) investivano, tra l'altro, l'inefficacia del precetto, la nullità del pignoramento e la interpretazione della dichiarazione del terzo". La sentenza citata, inoltre, ha richiamato due precedenti (Cass. 22 dicembre 1987 n. 9527 e Cass. 26 marzo 1990 n. 2423) che riguardavano entrambi opposizioni agli atti esecutivi ed ha precisato che il terzo pignorato è parte necessaria nei processi che siano promossi per l'accertamento della legittimità o validità del pignoramento.
Ora, a differenza che nell'opposizione all'esecuzione, rispetto all'opposizione agli atti esecutivi è configurabile un interesse del terzo a che il processo esecutivo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo (Cass. n. 687/00 cit., in motivazione).
6. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 156 ultimo comma c.c., 711 ultimo comma e 710 c.p.c, sostenendo che la domanda di revisione delle condizioni della separazione, come dovrebbe correttamente qualificarsi quella proposta dal DO, va proposta ad un giudice (di cognizione) ed in un rito (camerale) diversi da quelli di cui al primo grado di questo procedimento.
7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che si uniformerà al principio sopra enunciato - e cioè che, in caso di espropriazione presso terzi, il terzo che ha reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c, proposto dal debitore nei confronti del creditore - ed esaminerà quindi le questioni oggetto dell'impugnazione.
Il giudice di rinvio deciderà altresì in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003