Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14746 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-198K AP BBLICA ITALIANA 46 / 03 modifiche al sistema penale LA CORTES PRI M.47,14 IN NOME DEL POPOLO ITA AN DICASSAZIONE Oggetto SET NE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 25670/00 n. 25834 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cro Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud.18/03/03 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MP ES AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato MARCO BALIVA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, COMUNE DI ROMA;
intimati - avverso l'ordinanza n. 10016/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 22/09/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 667 udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo -1- Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbimento del secondo motivo;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15.6.2000 CE GU PI proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Roma avverso vari verbali di accertamento, assumendo di averne avuto conoscenza solo il 13.6.2000 a seguito di avviso di mora notificatogli a mezzo posta il 17.5.2000. Con ordinanza del 22.9.2000 il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto h dall'art. 23 della Legge 689/81. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Roma e del Ministero delle Finanze CE GU PI, deducendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze per carenza di legittimazione passiva dello stesso, potendosi riconoscere, semmai, la legittimazione dell'ufficio delegato al servizio di riscossione dei tributi, solitamente una banca (in termini parzialmente analoghi Cass. 5278/97), qualora l'opposizione ملا 3 venga proposta per vizi propri dell'avviso di mora o della cartella esattoriale. Peraltro, nel caso in esame, pur essendo stata proposta avverso l'avviso l'opposizione ha riguardato in effetti i di mora, singoli verbali di accertamento di violazione al codice della strada per i quali si assume cha la notificazione a suo tempo non era stata eseguita. Estraneo quindi al presente giudizio deve ritenersi in ogni caso il Ministero delle Finanze. Con il primo motivo di ricorso CE GU PI lamenta che il giudice di pace abbia fatto decorrere il termine per l'impugnazione dal 6 16.3.2000, senza considerare che la notifica dell'avviso di mora era avvenuta solo il 16- 17.5.2000, con la conseguenza che tempestiva avrebbe dovuto ritenere l'opposizione proposta il 15.6.2000. La censura è fondata. Il giudice di pace, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, ha rilevato che "l'ordinanza" (recte: l'avviso di mora) era stata notificata il 16.3.2000, desumendo così la tardività dell'opposizione in quanto proposta solo il 15.6.2000. di mora, la cui Risulta però dall'avviso 1 4 lettura è certamente consentita in questa sede in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che alla data del 16.3.2000, come correttamente la notifica dell'avviso di deduce il ricorrente, mora non è avvenuta, risultando dalla relata la sua impossibilità per assenza del destinatario ed in presenza di uno "stabile senza portiere" e di "vicini di casa che non accettano la notifica", con la conseguenza che, essendo intervenuta una successiva notifica, andata a buon fine, in data 17.5.2000, il ricorso proposto il 15.6.2000 deve considerarsi tempestivo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. da 137 a 140 e 214-216 C.P.C., deducendo che nessuna comunicazione, prima del 17.5.2000 con la notifica dell'avviso di mora, egli aveva ricevuto in ordine ai verbali di accertamento. Sostiene altresì che solo а seguito di tale notifica aveva potuto constatare che i verbali in questione erano stati notificati a mezzo posta e che la firma apposta nei ralativi atti di ricezione era stata da lui disconosciuta nell'atto di opposizione. Accertata la tempestività della opposizione proposta dall'interessato avverso l'avviso di mora 5 per rilevare la mancata notifica dei verbali di contestazione delle violazioni che gli sono state attribuite, dovrà il giudice di pace, cui gli atti devono essere rinviati, verificare in primo luogo se tali verbali siano stati ritualmente notificati o se, invece, come sostiene il ricorrente, egli ne sia venuto a conoscenza per la prima volta solo a seguito della notifica dell'avviso di mora nonchè esaminare poi, in caso positivo, il merito qualora fossero stati dedotti dei motivi al riguardo. La mancanza di una verifica al riguardo da parte del giudice di merito non consente, infatti, l'applicazione dell'art. 384 comma 1 C.P.C.. L'impugnata ordinanza deve essere pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese, al giudice di расе che verificherà la ritualità delle notifiche dei verbali di accertamento, valutando, in caso positivo, la fondatezza di eventuali motivi di merito che fossero stati proposti con l'opposizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze. Accoglie il ricorso proposto nei confronti del Comune di Roma. 6 RE, 25570/00 Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma. Roma, 18.3.2003 Gelo Grice fresidente Il Consigliere est. Идо Лішить вашым CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Civile Depositato in Canceñaria 3 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 7