Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
L'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, oltre a stabilire l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni imponibili al momento dell'effettuazione delle stesse - determinato, quanto ai beni mobili dall'art. 6 del decreto stesso, in quello della consegna o, nel caso di cessioni periodiche, in quello del pagamento del corrispettivo -, sancisce l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile IVA, dell'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate, e il conseguente riproporsi del presupposto impositivo in occasione della effettuazione successiva delle operazioni falsamente esposte in una precedente fattura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. MASSIMO ODDO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 2 dicembre 1999 da:
Amministrazione finanziaria dello Stato - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n.
- ricorrente -
contro
Impress Capolo S.p.A., quale incorporante la Litosud S.p.A. - in persona del legale rappresentante dott. Gordon Ian Shade - elettivamente domiciliata in Roma alla via Principessa Clotilde, n. 7, presso l'avv. Pietro Adonnino, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata il 29 dicembre 1999 dal notaio Aloisio di Reggio Emilia - rep. n. 197262
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania - sez. 22^ - n. 149/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'Avvocato della Stato Dott. Gianni De Bellis, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito per la controricorrente l'avv. Pietro Adonnino, che ha domandato respingersi il ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. Litosud, esercente attività di scatolificio, ricorreva il 12 febbraio 1988 avverso gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni I.V.A. a credito relative agli anni 1982 e 1983 e ne deduceva l'erroneità del presupposto in fatto, atteso che la merce, della quale era stata asserita la cessione senza fatturazione, sarebbe stata invece fatturata e scaricata dal magazzino in data anteriore alla sua produzione, in virtù di un particolare rapporto con l'acquirente Fime Trading di Roma, che prevedeva la consegna frazionata della stessa ed il suo temporaneo deposito presso la venditrice.
I ricorsi, dopo la riunione dei procedimenti, erano rigettati il 27 marzo 1996 dalla commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dalla contribuente, era riformata. il 23 novembre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale annullava gli avvisi impugnati sul rilievo che gli accordi della venditrice l'acquirente chiarivano l'avvenuta fatturazione di merce non ancora prodotta e che non era logico dedurre dal saldo negativo del magazzino la mancata fatturazione di operazioni imponibili;
soggiungeva che per l'anno 1982 la contribuente aveva prodotto istanza di condono ex art. 44, l. n. 413/91. L'Amministrazione finanziaria dello Stato con un motivo ricorreva per la cassazione della sentenza e la Impress Capolo S.p.A., quale incorporante della Litosud S.p.A., resisteva con controricorso notificato il 5 gennaio 2000 e depositava memoria il 14 novembre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 54 e la falsa applicazione degli artt. 6 e 21, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e la carenza ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ha dedotto, in particolare, che, a fronte dell'uscita senza fatturazione dal magazzino della società di una cospicua parte della merce prodotta, sarebbe stato onere della contribuente fornire la prova contraria alle risultanze della sua stessa contabilità e che il giudice per escludere un nesso logico tra la situazione accertata e l'omessa fatturazione avrebbe dovuto enunciare le ragioni dell'attendibilità attribuita ad una tesi difensiva, la quale si richiamava all'esistenza di un accordo con l'acquirente, i cui termini non erano stati specificamente esaminati e la cui esecuzione avrebbe comportato, in violazione degli artt. 6 e 21, d.p.r. n. 633/72, la fatturazione di operazioni inesistenti.
Il motivo è fondato.
Termine fattuale della controversia, secondo la ricostruzione della vicenda tributaria contenuta nella sentenza impugnata, è l'accertamento nel magazzino della contribuente di saldi negativi, che quest'ultima ha riferito alla fatturazione di merce non ancora prodotta ed ha asserito compensati da annotazioni attive effettuate all'atto dell'effettiva consegna della stessa, od al suo transito in un conto deposito, in conformità a quanto pattuito con il compratore.
In tale situazione, diversamente da quanto asserito dal giudice d'appello, l'ipotesi dell'Ufficio di un'omessa fatturazione di operazioni imponibili non era priva di nesso logico, giacché l'incondizionata fatturazione della merce all'acquirente ed il suo integrale scarico dal magazzino legittimavano, al contrario, con i caratteri di gravità e concludenza la presunzione dell'occultamento e della negoziazione in nero di una corrispondente quantità di prodotto e la supposizione della pretestuosità del motivo addotto successivamente per giustificare il ripristino delle giacenze. Soltanto un'affermazione del superamento di tale presunzione in ragione delle risultanze di mezzi di prova, l'onere dei quali gravava sulla contribuente, a norma degli artt. 54, d.p.r. n. 633/72, e 2697, 2^ co., c.c., avrebbe giustificato, quindi, la conclusione raggiunta dalla commissione tributaria regionale sulla non attendibilità dei dati emergenti dalla fatturazione e sulla concreta loro disapplicazione, nonostante le contrarie annotazioni di magazzino, perché ad essi doveva contrapporsi un diverso e verificato accordo con la società acquirente per la consegna frazionata della merce. Va soggiunto, sul punto della rilevanza della ragione addotta dalla ricorrente a sostegno dell'infondatezza delle pretese fiscali, che l'art. 21, d.p.r. n. 633/72, oltre a stabilire l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni imponibili al momento dell'effettuazione delle stesse - determinato, quanto ai beni mobili dall'art. 6, del decreto stesso, in quello della consegna o, nel caso di cessioni periodiche, in quello del pagamento del corrispettivo -, sancisce l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile IVA dell'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate e la conseguente rinnovazione del presupposto impositivo relativamente ad operazioni successive, anche se falsamente esposte in una precedente fattura.
Alla fondatezza del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale esaminerà, altresì, l'ulteriore questione, non affrontata nella decisione impugnata, relativa agli effetti della presentazione da parte della contribuente per l'anno 1982 di una domanda di condono ex art. 44, l. n. 413/91.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002