Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2968
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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L'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, oltre a stabilire l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni imponibili al momento dell'effettuazione delle stesse - determinato, quanto ai beni mobili dall'art. 6 del decreto stesso, in quello della consegna o, nel caso di cessioni periodiche, in quello del pagamento del corrispettivo -, sancisce l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile IVA, dell'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate, e il conseguente riproporsi del presupposto impositivo in occasione della effettuazione successiva delle operazioni falsamente esposte in una precedente fattura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2968
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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