Sentenza 16 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
07628/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRAM Oggetto Pagamento somma Composta dagli il.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15718/01 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - 19772/01 PREDEN Rel. Consigliere Dott. Roberto Cron. 16889 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 2005 Consigliere Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. VA Battista PETTI AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI OV, SI BR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che li difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato LUIGI DE FINIS, giusta delega Rilasciata copia legale dal Sig. Stelle Richter in atti;
per diritt€ 7.23 11602.07.03 - ricorrenti IL CANCELLIERE x uso prossuu ziom
contro
TOMAS FIORENZO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 19772/01 proposto da:2002 2260 TOMAS FIORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato EUGENIO PENSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI OV, SI BR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI DE FINIS, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 160/00 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 4/4/2000, depositata il 05/05/00; RG.164/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato RICHETER PAOLO STELLA;
udito l'Avvocato GIGLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso accoglimento del II motivo, rigetto del I, assorbiti il III e IV del ricorso principale, inammissibile l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto notificato il 15.3.1996, EN AS, dopo essere stato autorizzato ad eseguire sequestro conservativo sugli immobili di VA e RU ON fino alla concorrenza di L. 200.000.000, conveniva da- vanti al Tribunale di Trento i predetti per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 90.000.000, oltre accessori ed al risarcimento del danno da ritar- do, assumendo di averla mutuata ai convenuti, che si erano obbligati a restituirla con scrittura del 31.8.1993, e di non aver ancora ottenuto la restituzio- ne. I convenuti resistevano. Eccepivano l'inefficacia del sequestro, perché non eseguito tempestivamente, e ne chiedevano la revoca, per mancanza dei presupposti, o la riduzione, per eccessività dell'importo concesso;
contestavano la legittimazione passiva di VA Si- mion;
nel merito, opponevano un maggior credito, na- scente da rapporti societari con l'attore, e, previa compensazione, chiedevano la condanna dell'attore al pagamento di quanto fosse risultato dovuto. L'attore eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, per difetto di specifico mandato. Il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 186- bis, condannava i convenuti al pagamento della somma richiesta. A seguito dell'avvenuto pagamento revocava 3 wwwwwww il sequestro conservativo. Con sentenza del 12.4.1999, il tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia del sequestro e riteneva congruo l'importo per il quale era stato concesso;
riconosceva la legittimazione passiva di VA ON;
confermava la pronuncia di condan- na dei convenuti al pagamento della somma di L.90.000.000 con gli interessi dal 1°.
9.1993 al saldo, con esclusione del danno da ritardo;
dichiarava ammis- sibile la domanda riconvenzionale, considerato l'ampio tenore del mandato, ma la rigettava nel merito, rite- nendo il credito opposto dai ON estinto in virtù di clausola della scrittura del 31.8.1993, integrante transazione di natura novativa;
condannava i convenuti al pagamento della metà delle spese, che compensava per la residua metà. Avverso la sentenza proponevano appello i ON, investendo tutte le statuizioni ad essi sfavorevoli. L'appellato resisteva e, in via incidentale, contestava la parziale compensazione delle spese ed il disconosci- mento del danno da ritardo. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 5.5.2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e rideterminava l'importo del credito del AS in L. 93.190.685, oltre interessi dall'i.
1.1995 al saldo;
4 condannava i ON al pagamento delle spese dei due gradi;
confermava nel resto. Avverso la sentenza i ON hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. На resistito con controricorso il AS, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico mezzo, al quale hanno resistito con controricorso i ON. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 15718/01 2. Con il primo motivo, denunciando omessa e/o in- sufficiente motivazione, nonché violazione e/o erronea applicazione degli artt. 671 e seguenti c.p.c., е con- seguente nullità della sentenza e del procedimento, af- di aver dedotto, con l'appello,fermano ricorrenti che il sequestro conservativo era stato concesso in mi- sura eccessiva ed era stato eseguito in maniera esage- rata su tutti i beni immobili dei ON, che da tale fatto avevano subito rilevante danno;
sostengono che la corte d'appello non avrebbe motivato sul punto.
2.1. Il motivo non è fondato. Non sussiste il difetto di motivazione sulla que- 5 stione concernente la pretesa esorbitanza dell'importo per il quale il sequestro è stato autorizzato. La corte d'appello ha fatto propria la motivazione del tribuna- le, secondo cui l'importo appariva congruo in relazione alle pretese complessivamente avanzate dal AS (per la sorte e per il danno da ritardo), a nulla rilevando il successivo rigetto nel merito della domanda di ri- sarcimento dei danni, per carenza di prova adeguata (v. pag. 10 e pag. 15 della sentenza di appello). L'obbligo della motivazione risulta in tal modo assolto. Per quanto concerne la asserita omessa motivazione risarcimento dei danni ли sulla questione concernente il dall' esecuzione eccessivamente ampia del sequestro, va rilevato che sul punto la corte d'appello non era tenu- ta a pronunciarsi, atteso che le conclusioni dell'atto di appello non recano una espressa domanda di risarci- mento ex art. 96 c.p.c.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 83 c.p.c.) in tema di mandato alle liti, con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento, i ricor- renti assumono che erroneamente la corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per difetto di specifico mandato. Sostengono che la delega apposta in calce alla copia notificata della citazione, 6 in quanto attribuiva al difensore dei convenuti sia la rappresentanza e la difesa "nella presente causa in ogni suo stato, fase e grado", sia "ogni altro potere comunque concesso dalla legge", era idonea a consentire al difensore la proposizione della domanda riconvenzio- nale. Con il terzo motivo, denunciando omesso esame e rispettivamente omessa e/o insufficiente motivazione delle questioni dedotte dagli appellanti ON circa un punto decisivo della controversia (art. 350, n. 5, erroneità comunque della condanna dei ONc.p.c.); ad effettuare pagamenti al AS per violazione e/o er- し ronea applicazione di norme di legge (art. 1241 e 1242 c.c.), assumono i ricorrenti che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che i ON avevano fat- to valere il loro maggior credito verso il AS solo in via di domanda riconvenzionale, e non anche in via di eccezione di compensazione, fino alla concorrenza dei relativi importi, la cui proposizione era sicura- mente consentita al difensore, senza necessità di appo- sita delega.
4. I due motivi possono essere congiuntamente esa- minati e vanno accolti per quanto di ragione. I ricorrenti denuncianⒶ una omissione di pronun- e pertanto è consentito a questa S.C. l'esame di- cia, 7 retto degli atti del processo. Ora, risulta dagli atti che, sia in primo grado che in appello, i ON hanno fatto valere il proprio controcredito, sia in via di eccezione di compensazio- ne, al fine della reiezione della domanda per il corri- spondente importo, sia proponendo domanda riconvenzio- nale volta ad ottenere un provvedimento a loro favore- vole, consistente nella condanna dell'attore al paga- mento della somma risultante a loro dovuta in esito alla disposta compensazione. La corte d'appello si è limitata a pronunciare sul- la domanda riconvenzionale, dichiarandola inammissibi- le, mentre ha omesso di prendere in esame l'eccezione di compensazione, riproposta in secondo grado. La prima statuizione va tenuta ferma. La sentenza impugnata ha infatti fornito una duplice motivazione sulla questione di inammissibilità della domanda ricon- venzionale (questione che la corte d'appello ha ritenu- to incidentalmente riproposta dal AS e comunque ri- levabile anche d'ufficio: e sul punto i ricorrenti solo con la memoria svolgono censure, che sono tuttavia inammissibili). Ha ritenuto, da un lato, che il manda- to, in quanto conferito in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado, doveva ritenersi rilasciato con esclusivo riferimento al contenuto di 8 tale atto, sia per causa petendi che per petitum;
dall'altro, che la domanda riconvenzionale era inammis- sibile in ragione della sua estraneità all'ambito della lite originaria, in quanto traeva origine da un rappor- to totalmente diverso da quello su cui si fondava la domanda del AS, nascente dalle complesse vicende so- cietarie intercorse tra le parti. Ed il motivo del ri- corso è inammissibile per difetto di interesse, poichè investe soltanto la prima argomentazione. Va invece rilevata la denunciata omissione di pro- nuncia sull'eccezione di compensazione, il cui esame è stato trascurato dalla corte d'appello. м L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio.
5. Resta assorbito il quarto motivo, concernente la statuizione sulle spese. Ricorso n. 19772/01 6. Con l'unico mezzo, denunciando erronea, insuffi- ciente, contraddittoria motivazione circa il contenuto novativo della convenzione del 31.8.1993, il ricorrente incidentale censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato di non condividere la qualificazione di transazione novativa attribuita dal primo giudice alla suddetta convenzione al fine di rigettare nel me- rito la domanda.
6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di inte- 9 resse.. La questione non ha formato oggetto di autonoma statuizione. La corte d'appello, riformando la decisio- ne di primo grado, ha dichiarato inammissibile la do- manda riconvenzionale. Le considerazioni svolte circa la motivazione adottata dal tribunale per rigettarla nel merito costituiscono un mero obiter dictum.
7. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 21.11.2002 IL CONSIGLIERE EST.हिवर IL PRESIDENTE Арьд ий Depositata in Cancelleria og 6 MAG. 2003 I SANCH WERE 01 VIL CANCELLIERS C1 Dott.ssa Maria Aistio 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22-7-03 serie 4 al n. 27192 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) DI C MA A Filippi Scarpino)h t E S R IL DIRETTORE D CANCELLERIA P U S E T R E N O I Z O C 4